Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Tassa Rifiuti

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    02/10/2023 13:01

    Tassa Rifiuti

    La tassa rifiuti risulta essere una spese di giustizia al apri dell'IMU e come tale è dovuta dal fallimento dall'inizio della procedura fino al decreto di trasferimento?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/10/2023 19:17

      RE: Tassa Rifiuti

      La tassa rifiuti maturata in corso di procedura è un costo in prededuzione ma non una spesa di giustizia.

      Ciò significa che, se non contestata e vi è attivo sufficiente per pagare tutte le prededuzioni, può essere pagata al di fuori dal riparto, previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del Giudice Delegato, a norma dell'art. 111-bis l.fall.
      E non esistendo una previsione speciale come l'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, per l'IMU, per motivi già esposti in questo Forum, riteniamo debba essere pagata alle scadenze ordinarie.

      Ma se l'attivo non è sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, in sede di graduazione (come previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato) non sarà considerata spesa di giustizia, bensì titolare del privilegio suo proprio, da pagarsi quindi solo dopo l'integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese con grado di privilegio superiore.
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        03/10/2023 19:36

        RE: RE: Tassa Rifiuti

        Questo principio vale anche se l'immobile è rimasto in uso al fallito che lo utilizzava come abitazione principale, fino alla sua aggiudicazione?


        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          05/10/2023 09:06

          RE: RE: RE: Tassa Rifiuti

          I commi 641 e 642 della legge 147/2013 sono molto chiari nel porre la TARI a carico di "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte".

          Se l'immobile era utilizzato dal fallito, la TARI è a suo carico.

          Nell'interesse soprattutto dei colleghi meno esperti, ci paiono opportuni una precisazione e un suggerimento.

          Il comma 642 sopra citato al secondo periodo recita: "In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

          Quindi la solidarietà opera solo nel caso vi siano più utilizzatori, mentre nel caso di utilizzo da parte di un solo soggetto è solo lui l'unico soggetto tenuto al pagamento.

          Anche per tale motivo in casi come questo riteniamo opportuno chiedere un'autorizzazione al GD per consentire l'utilizzo dell'abitazione al fallito, e soprattutto far presentare a quest'ultimo apposita istanza con cui chiede di poter usufruire in via esclusiva dell'immobile e si impegna al pagamento di ogni spesa e tributo inerente lo stesso, precisando nel provvedimento che se ciò non avverrà tale utilizzo verrà revocato.

          Tale formalizzazione, oltre a costituire un chiaro impegno del fallito, consente a nostro avviso anche di evitare la solidarietà nel pagamento del tributo.