Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REVOCA PROVVEDIMENTO AMMISSIONE SPESE A CARICO DELL'ERARIO

  • Annalisa Martella

    TRICASE (LE)
    20/11/2025 12:46

    REVOCA PROVVEDIMENTO AMMISSIONE SPESE A CARICO DELL'ERARIO

    Buongiorno,
    di seguito espongo il mio caso.
    A seguito della apertura di una procedura fallimentare il Curatore decide di intentare una azione revocatoria ex art. 67 l.fall. Lo stesso attesta la mancanza di attivo nella procedura e viene autorizzato ex art. 144 e 146 DPR 11-2002 ad intraprendere l'azione.
    La Curatela risulta vittoriosa. Parte soccombente ha corrisposto, in favore della procedura concorsuale, la sorte capitale.
    Il Curatore ha richiesto ed ottenuto la revoca dell'ammissione del Fallimento al patrocinio.
    Le spese liquidate in sentenza in favore del Legale della Curatela, stante il provvedimento di revoca, dovranno essere corrisposte dalla parte soccombente o sarà necessario che il legale presenti apposita istanza per il pagamento da parte dell'Erario?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2025 14:03

      RE: REVOCA PROVVEDIMENTO AMMISSIONE SPESE A CARICO DELL'ERARIO

      Il terzo comma dell'art. 136 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "La revoca (dell'ammissione al gratuito patrocinio) ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".
      Nel suo caso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata disposta dopo l'emissione della sentenza, proprio a seguito dell'adempimento della parte soccombente nel merito che ha apportato liquidità alla procedura, da cui la revoca del gratuito patrocinio. Ne segue che la condanna del soccombente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario (correttamente disposta ai sensi dell'art. 133 del citato DPR) è precedente alla revoca e, pertanto, mantiene, a nostro avviso, i suoi effetti.
      Per lo stesso motivo, ossia perché il diritto dell'Erario a riscuotere le spese di causa dal soccombente nasce da un titolo non intaccato dalla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, riteniamo che l'Erario, una volta riscosse le spese non debba rimetterle alla procedura: anzi, il primo comma dell'art. 134 del citato DPR, prevede che se lo Stato non riesce a recuperare le spese nei confronti della parte condannata non ammessa al gratuito patrocinio, "e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa", nei limiti che la norma precisa nei commi successivi.
      Zucchetti SG srl