Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riparto somme vendita immobile in sede esecutiva

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    03/07/2025 16:49

    riparto somme vendita immobile in sede esecutiva

    Buonasera, sono a porre il seguente quesito:
    in una procedura esecutiva nell'ambito della quale il fallimento è intervenuto è in corso la predisposizione del progetto di riparto che verrà effettuato in sede fallimentare e poi acquisito all'esecuzione immobiliare in modo da determinare l'importo che il creditore procedente a diritto di ricevere. Poichè l'importo ricavato dalla vendita è esiguo e pertanto non permetterà il soddisfacimento integrale delle spese sostenute dal creditore procedente, del compenso del professionista delegato alla vendita e delle spese prededucibili della procedura qual'è l'ordine di distribuzione? In caso di attivo insufficiente devono essere pagati al primo posto i costi prededucibili relativi al fallimento ( imu, compenso legale, curatore ecc.) oppure al primo posto devono essere soddisfatte le spese sostenute dal creditore procedente e il compenso del delegato? Mi potete indicare l'ordine di distibuzione in questa fattispecie?
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2025 11:21

      RE: riparto somme vendita immobile in sede esecutiva

      Non capiamo perché il riparto debba essere fatto in sede fallimentare dato che il curatore è intervenuto nell'esecuzione individuale in corso, il che lascia presumere che si trattasse di una esecuzione fondiaria. Ma la questione ha poca importanza ia fini della domanda posta.
      Venendo a questa bisogna in primo luogo distinguere le spese prededucibili e quelle concorsuali, seppur di natura privilegiata, quale è la spesa sostenuta dal creditore procedente dal pignoramento in poi che non è prededucibile ma concorsuale ed è assistita dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c.; per cui vanno pagate prima le spese prededucibili e poi questa, se residua qualcosa.
      Tutte le altre spese indicate vanno collocate in prededuzione e, se l'attivo è insufficiente a pagarle tutte si deve fare una graduazione tra le stesse. In questa graduatoria il compenso del curatore, e quello del delegato alla vendita vanno collocati al primo posto in via paritetica in quanto spese di giustizia, seguono le spese del legale della procedura, che godono del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e infine quella per IMU, che occupa l'ultimo posto.
      Zucchetti SG Srl