Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Effetti revocatoria promossa dalla curatela su beni ipotecati e sottoposti a pignoramento successivamente alla trascrizi...

  • Antonello Bruno

    Cosenza
    24/10/2025 18:13

    Effetti revocatoria promossa dalla curatela su beni ipotecati e sottoposti a pignoramento successivamente alla trascrizione della domanda revocatoria

    Buongiorno,
    anteriormente alla dichiarazione di insolvenza ed apertura della LCA viene iscritta ipoteca volontaria su un immobile della cooperativa poi posta in LCA. Successivamente questa aliena a terzi l'immobile. Intervenuta la LCA il commissario liquidatore promuove azione revocatoria (ordinaria) per rendere inefficace il trasferimento nei confronti della massa dei creditori. Dopo la trascrizione della suddetta domanda giudiziale il creditore ipotecario sottopone a pignoramento il bene.
    Premesso che è chiaro allo scrivente che l'anteriorità della trascrizione ipotecaria, determinando la "cristallizzazione" della situazione giuridica esistente a quel momento, rende quest'ultima opponibile alla LCA in quanto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che dà al creditore ipotecario un diritto di prelazione basato sulla priorità cronologica, mi chiedo tuttavia se il creditore ipotecario abbia comunque il diritto di proseguire l'esecuzione individuale promossa ovvero se quest'ultima, per il combinato disposto degli artt. 2652, n.5 c.c. e 51 l.f., debba essere dichiarata improcedibile, comportando la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria la restituzione del bene oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori non potendo peraltro il creditore fondiario, trattandosi di LCA, procedere comunque all'esecuzione individuale rientrando la fattispecie tra le eccezioni all'art. 51 L.F. di cui all'art. 41 D.Lvo n. 385/1993 TUB.
    Resterebbe fermo, in ogni caso, il diritto del creditore ipotecario (comunque tenuto a partecipare al concorso formale e sostanziale) di soddisfarsi in sede concorsuale a preferenza degli altri creditori.
    Cordiali saluti
    Antonello Bruno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2025 16:34

      RE: Effetti revocatoria promossa dalla curatela su beni ipotecati e sottoposti a pignoramento successivamente alla trascrizione della domanda revocatoria

      Avendo la cooperativa venduto il bene ipotecato, questo è passato in proprietà dell'acquirente per cui non fa parte del patrimonio della cooperativa , la cui disponibilità è passata al commissario a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa a suo carico. L'azione revocatoria intentata dal commissario non tende al riacquisto della proprietà, ma ad avere la disponibilità del bene trasferito per consentire l'esecuzione sullo stesso a vantaggio della massa dei creditori.
      Questa breve puntualizzazione chiarisce i termini del problema posto, che può così riassumersi: in attesa dell'esito della revocatoria il creditore ipotecario può agire esecutivamente sul bene oggetto dell'ipoteca per recuperare il suo credito?
      La risposta a questa domanda l'ha data lei quando ha accennato alla opponibilità dell'iscrizione ipotecaria alla massa per essere stata questa presa prima dell'apertura della procedura di LCA, anzi addirittura prima della vendita del bene. Il dato che l'ipoteca è opponibile alla massa dei creditori comporta che il creditore ipotecario ha diritto di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto agli altri creditori.
      A questo punto sorge il successivo problema: può il creditore ipotecario soddisfarsi in via esecutiva?
      Se detto bene non fosse stato venduto, è chiaro che il creditore ipotecario non avrebbe potuto agire esecutivamente per il divieto di cui all'art. 51 l. fall. da lei richiamato, ma il bene è stato ceduto e come detto non fa parte dell'attivo della procedura, nella quale potrebbe rientrare a seguito di vittoria nella revocatoria al solo fine di poter essere sottoposto a liquidazione; ora, anche dando per scontato che la domanda revocatoria sia stata trascritta per cui gli effetti della relativa sentenza retroagirebbero a tale data, rimane il fatto che l'ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione della domanda, per cui comunque prevarrebbe sugli effetti della revocatoria.
      In queste condizioni, non ricorre una ipotesi di improcedibilità dell'esecuzione perché oggetto della stessa è un bene estraneo all'attivo della procedura e il giudice dell'esecuzione promossa dal creditore ipotecario non ha necessità di sospendere la stessa in attesa della decisione sulla revocatoria dal momento che, anche se la LCA risulterà vittoriosa, il suo diritto soccombe rispetto a quello prioritario del creditore ipotecario.
      Zucchetti SG srl
      • Antonello Bruno

        Cosenza
        29/10/2025 18:15

        RE: RE: Effetti revocatoria promossa dalla curatela su beni ipotecati e sottoposti a pignoramento successivamente alla trascrizione della domanda revocatoria

        Grazie per la tempestiva risposta.
        Incidentalmente preciso che l'azione revocatoria ha già sortito esito vittorioso in pendenza dell'esecuzione.
        Preciso altresì (per completezza) che la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ha natura di cooperativa e pertanto, giusto il disposto di cui all'art. 3, legge 17 Luglio 1975 n. 400, non opererebbe nel caso di specie la deroga all'art. 51 del R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 sancita dall'art. 41 t.u.b.
        Ciò detto, mi rimane qualche perplessità (sulla quale auspico un Vs. ulteriore, cortese chiarimento) circa il diritto del creditore ipotecario di proseguire l'espropriazione individuale, trascritta sui beni oggetto del trasferimento revocato posteriormente alla trascrizione della domanda revocatoria, in considerazione del fatto che a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 66 o 67 l.f., la conseguente azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di trasferimento revocato viene esercitata dal curatore (rectius: commissario liquidatore) nell'interesse della massa, e, quindi, l'inefficacia dovrebbe operare nei confronti della intera massa dei creditori (compreso quello che ha iniziato l'esecuzione individuale) a beneficio dell'esercizio sul bene oggetto di revocatoria dell'azione esecutiva collettiva fallimentare.
        Pertanto mi chiedo perchè, anche nell'ipotesi de qua agitur, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria e della conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento effettuato dalla cooperativa, il bene oggetto dell'atto revocato non debba essere restituito alla lca per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare.
        Tanto più che nel caso in esame il creditore ipotecario risulta creditore della cooperativa e, avendo già partecipato al concorso formale (ha ritualmente presentato domanda di ammissione al passivo al quale risulta ammesso per l'intero credito garantito da ipoteca), dovrebbe quindi partecipare anche al concorso sostanziale.
        Mentre certamente la sentenza revocatoria non sarebbe stata opponibile al creditore ipotecario nel caso in cui questi avesse trascritto il pignoramento sui beni oggetto del trasferimento revocato anteriormente alla trascrizione della domanda revocatoria, data alla quale risalgono gli effetti della successiva sentenza costitutiva.
        E in ogni caso, anche se il creditore avesse diritto a proseguire l'azione esecutiva individuale, stante l'obbligo di questi di partecipare al concorso sostanziale nella proceduta di LCA , non sarebbe necessario che la distribuzione del ricavato della vendita del bene dell'esecuzione avvenga in sede concorsuale e che quindi il creditore fondiario concorra alle spese prededucibili maturate nella LCA?
        Cordiali saluti
        Antonello Bruno