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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
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Francesco Ribetti
Pordenone11/01/2018 15:55Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Buongiorno,
pongo il seguente quesito.
All'udienza di esame ed approvazione del rendiconto presentato a seguito della revoca del curatore, il G.D. in considerazione delle contestazioni sollevate da alcuni creditori e dal nuovo curatore sulla gestione del precedente curatore, ha fissato ex art 116 l.f. l'udienza avanti il Collegio.
Tanto premesso chiedo quanto segue:
- è necessario che il Curatore ed i creditori che hanno sollevato le contestazioni si costituiscano avanti il Collegio? é quindi necessario iscrivere la causa a ruolo?;
- nel caso in cui sia necessaria la costituzione nel giudizio avanti al Collegio, con quali forme deve avvenire (ricorso, memoria) ed è necessaria l'assistenza di un legale?.
Nel ringraziare anticipatamente, porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2018 19:47RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art. 116 l. fall., la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa.
Non vi è bisogno quindi di un ricorso o una citazione o della notifica di un atto equipollente per adire il tribunale in composizione collegiale in quanto l'atto introduttivo della lite che consente alle parti di adire il collegio è il provvedimento emesso dal giudice delegato sul presupposto delle intervenute contestazioni e della permanenza delle stesse.
Ovviamente la causa deve essere iscritta a ruolo, altrimenti non arriva avanti al giudice e non sarebbe possibile la costituzione delle parti. Tenuto all'iscrizione è chi vi ha interesse e questi è il creditore che ha sollevato le contestazioni o, comunque, sono tutti quei creditori e il nuovo curatore che hanno sollevato le contestazione, rimanendo il curatore il cui operato si contesta il legittimato passivo, che chiaramente non ha alcun interesse alla prosecuzione della vertenza. Trattandosi di un vero e proprio giudizio di cognizione, seppur introdotto in modo particolare, tra parti contrapposte- i contestanti da un lato e il curatore incriminato dall'altro- per stare in giudizio è necessaria l'opera di un difensore, anche per il nuovo curatore, ove voglia parteciparvi.
Zucchetti SG srl
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Francesco Ribetti
Pordenone12/01/2018 08:58RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Ringrazio per la pronta risposta.
Vi sono dei termini entro i quali la causa va iscritta a ruolo?
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Tommaso Flori
Abbadia San Salvatore (SI)17/09/2018 18:51RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Avrei necessità di alcune precisazioni.
Nel momento in cui il G.D. rimette gli atti (contestazioni al rendiconto 116 L.F.) al Collegio fissando la data dell'udienza dinanzi al Collegio Fallimentare e disponendo che parte contestante provveda all'iscrizione a ruolo, in che modo, materialmente, deve essere espletata detta formalità? Innanzitutto: in via telematica o anche cartacea? Se telematica quale codice di iscrizione a ruolo e in quale registro deve essere realizzata? L'atto principale quale dovrà essere?
Posto che non vi sia bisogno di atti introduttivi specifici (ricorso, citazione o equipollenti) essendo il provvedimento del G.D. di per se stesso atto introduttivo, in che modo la parte che ha presentato contestazioni all'udienza ex art 116 L.F. ha la possibilità di precisare le proprie ragioni (es. dimostrare la responsabilità risarcitoria del Curatore per mancato recupero crediti prescritti nelle more del Fallimento o altro)?
Ringrazio per le precisazioni.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2018 18:37RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Nel giudizio di rendiconto, l'atto introduttivo della lite a seguito delle contestazioni é costituito dal permanere della contestazione (effettuata dai creditori o dal nuovo curatore) sorta durante l'udienza di discussione avanti il GD, da cui il corollario secondo cui già le dichiarazioni rese in udienza, riportate nel relativo verbale, concretano la vocatio in ius e la edictio actionis oralmente proposta (Trib. Vicenza, 12 Giugno 2006). In sostanza è il verbale di udienza ex art. 116 in cui sono riportate le contestazioni e il mancato accordo sulle stesse, nonchè il provvedimento del giudice delegato che fissa l'udienza avanti al collegio, che costituisce l'atto introduttivo del giudizio, che si svolge tra il (o i) contestante (che potrebbe essere un creditore o anche il nuovo curatore che solleva contestazioni sul rendiconto presentato dal precedente curatore revocato o comunque cessato) e il curatore in carica.
La causa è rimessa al collegio per la decisione in camera di consiglio, in considerazione del fatto che le contestazioni rivolte al conto debbono essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa. Ovviamente il collegio, che è quello fallimentare (di cui non può far parte il giudice delegato), potrà dare termini per difesa e istruttori, qualora ritenga necessario, come in tutti i procedimenti camerali che non hanno une procedimentalizzazione prefissata, nei quali, quindi, è lasciata al giudice la scelta delle regole da seguire nel caso concreto.
La causa va iscritta necessariamente a ruolo, a cura del ricorrente contestante; in passato in dottrina si è ritenuto che tale compito possa spettare anche al curatore o al fallito, ma è di tutta evidenza che, poiché la mancata iscrizione a ruolo comporta l'estinzione del procedimento, è il reclamante, legittimato attivamente, che ha interesse a proseguire che deve provvedere alla iscrizione
Non abbiamo trovato precedenti, ma riteniamo che sia applicabile anche in questo caso il processo telematico, utilizzando il verbale di causa quale atto introduttivo, ma sia per questo che per i codici da utilizzare è meglio consultare la cancelleria fallimentare del posto.
Zucchetti SG srl-
Sergio Maria Sorace
COSENZA18/09/2025 16:22RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Salve in caso di curatore revocato che presenta il suo rendiconto la fissazione della udienza di approvazione del rendiconto del curatore revocato a chi deve essere notificata? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2025 15:50RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
A tutti i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 231 CCIi, oltre che al curatore revocato per consentire la sua partecipazione all'udienza di discussione e rispondere ad eventuali contestazioni mosse al conto gestione da lui presentato.
Zucchetti SG srl-
Sergio Maria Sorace
COSENZA22/09/2025 13:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Salve che conseguenze ha la mancata notifica da parte del nuovo curatore al curatore revocato del provvedimento di fissazione di udienza di discussione del rendiconto del curatore revocato che non avendo conoscenza di tale udienza non partecipa alla udienza che si conclude con la mancata approvazione del rendiconto e l'apertura del giudizio avanti al collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116 LF? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2025 18:19RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Il collegio incaricato potrebbe ritenere la nullità della rimessione a sé della causa per mancato rispetto del contraddittorio, ma potrebbe anche consentire al curatore revocato di proporre in quella sede le sue difese, senza alcuna decadenza. In sostanza bisogna sanare la mancata notifica del provvedimento che fissava l'udienza anche al curatore revocato, visto che si trattava del conto gestione riguardante la sua amministrazione, per cui avrebbe dovuto essere presente per rispondere alle eventuali contestazioni sollevate. Poi molto dipende da come costui si difenderà e dalle eccezioni che solleverà.
Zucchetti SG srl -
Sergio Maria Sorace
COSENZA28/01/2026 07:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Salve vorrei porre il seguente quesito:
Il Curatore Fallimentare viene revocato e deposita il conto della gestione.
Il nuovo Curatore comunica al Curatore revocato le osservazioni di un creditore.
Il Curatore revocato vince in Corte di Appello e quindi viene annullato il provvedimento di revoca.
Il Tribunale, preso atto della decisione della Corte di Appello, nomina due curatori (quello revocato e quello nominato successivamente alla revoca).
Successivamente alla nomina dei due curatori si tiene udienza di approvazione del conto di gestione del Curatore revocato alla presenza di entrambi i Curatori e del legale di un creditore.
Nonostante i chiarimenti forniti dal Curatore revocato, il nuovo curatore ed il legale del creditore non approvano il rendiconto ed il GD fissa udienza avanti al Collegio.
Il nuovo Curatore chiede, nell'interesse della Curatela, la nomina di un legale.
Mi chiedo se anche il Curatore revocato può chiedere la nomina del legale nell'interesse della Curatela.
Tale situazione mi sembra anomala in quanto la Curatela non può essere difesa da due legali ma mi sembra altrettanto anomalo che un Curatore nomina un avv nell'interesse della Curatela mentre l'altro Curatore revocato oggi in carica deve difendersi con proprio avvocato.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 10:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
La situazione a nostro avviso è anomala e ci sembra anche evidente il fatto che entrambi i curatori andrebbero revocati per impossibilità di funzionamento dell'ufficio del curatore in presenza dei contrasti evidenziati.
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Sergio Maria Sorace
COSENZA12/03/2026 18:49RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Il Tribunale revoca un Curatore, nomina un nuovo Curatore Fallimentare e ordina al curatore revocato il deposito del rendiconto.
Il Curatore revocato deposita il rendiconto e impugna il decreto di revoca.
La Corte di Appello, prima dell'udienza di discussione del rendiconto, accoglie reclamo e annulla il provvedimento di revoca
Il Tribunale, preso atto del provvedimento della Corte di Appello, reintegra il curatore revocato insieme al curatore nominato al momento della revoca; quindi vi sono due curatori.
All'udienza di approvazione del rendiconto avanti al GD il nuovo curatore contesta e non approva il rendiconto del curatore revocato che è stato reintegrato)
Il G.D. trasmette gli atti al collegio
Il nuovo curatore chiede al GD la nomina di un legale per rappresentare la Curatela nel giudizio davanti al collegio contro il curatore revocato reintegrato.
Quale è la posizione del curatore revocato poi reintegrato?
Abbiamo da una parte la Curatela (rappresentata anche dal Curatore revocato poi reintegrato) contro il medesimo curatore revocato poi reintegrato.
Il Curatore revocato poi reintegrato rappresenta al tempo stesso la Curatela contro se stesso?
Il curatore revocato ora riabilitato può chiedere al GD la nomina di un legale? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2026 12:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
La situazione da lei descritta è del tutto anomala in quanto rappresenta un fallimento o una liquidazione giudiziale con due curatori. La legge fallimentare non prevede una tale ipotesi, al più considera nell'art. 28, comma 1, lett. b), la possibilità della nomina a curatore di uno studio professionale associato o di una società tra professionisti, ma, in tal caso deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. Il codice della crisi, più aperto sul punto, considera nell'art. 49, comma 3, lett. b) che unitamente al curatore possano essere nominati uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore, ma non una pluralità di curatori. Lì dove, infatti, il legislatore ha considerato la nomina di una pluralità di organi esecutivi di una procedura, lo ha detto espressamente e ne ha disciplinato il funzionamento, come nell'amministrazione straordinaria, ove nell'art. 8 d.lgs n. 270 del 1999 dispone che con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale (tra l'altro) "nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria" e nell'art. 15, comma 2, chiarisce che " In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi": Norma questa che evidenzia, oltre alla sua peculiarità alla procedura in ragione delle sue dimensioni, la necessità, in caso di pluralità di commissari, della nomina di un numero dispari in modo da avere decisioni a maggioranza.
L'anomalia della situazione di due curatori che hanno le stesse funzioni e gli stessi compiti (quello reintegrato a seguito della revoca è curatore al pari di quello nominato in sua sostituzione) crea l'assurda situazione da lei descritta, che non ha via di uscita.
A nostro avviso il tribunale, nel momento in cui ha reintegrato nelle funzioni il curatore revocato avrebbe dovuto revocare il nuovo curatore essendo venuta meno la causa che aveva giustificato la sua nomina; ora non essendo sato preso un tale provvedimento, si potrebbe ovviare alla situazione contingente relativa al conto gestione sostenendo che il conto gestione presentato dal curatore revocato ha perso valore in quanto la revoca è stata a sua volta revocata e il curatore revocato è stato reintegrato nella sua funzione; ma si tratterebbe di un palliativo che risolverebbe il problema attuale, ma non il contrasto, che si intuisce esiste tra i due curatori e che si elimina soltanto revocando uno dei due.
Zucchetti SG srl -
Sergio Maria Sorace
COSENZA23/07/2026 13:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Salve sono curatore di un fallimento.
Ho presentato il rendiconto che è stato contestato; il GD considerato che non era possibile superare le contestazioni ha trasmesso gli atti al collegio che con ordinanza non ha approvato il rendiconto di gestione ex art 116 lf.
Tale provvedimento è impugnabile?
Che succede se il rendiconto non viene approvato? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2026 11:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Il provvedimento del tribunale che non approva il rendiconto è reclamabile avanti alla corte d'appello a norma dell'ar. 26 l. fall. o dell'art. 124 CCII e riprendendo il più recente orientamento della Cassazione (con riferimento alla legge fallimentare), a sua volta, il provvedimento della corte d'appello che decide il reclamo ex art. 26 l. fall.," proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale" (Cass. 16/11/2025, n. 30216).
Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, vale a dire la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza ai precetti legali e ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti. Pertanto, la mancata approvazione del conto presuppone normalmente l'accertamento di una gestione ritenuta non corretta (se invero si fosse trattato di errori emendabili, questi sarebbero stati corretti già in sede di contestazioni avanti al giudice delegato); in tal caso il tribunale revoca il curatore e ne nomina uno nuovo, il quale può esercitare azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato ove la gestione scorretta abbia apportato un danno alla massa.
Non è concepibile una approvazione parziale del conto in linea generale; nel suo caso è stata già di fatto esclusa visto che il tribunale non ha approvato lintero conto.
Zucchetti SG Srl -
Sergio Maria Sorace
COSENZA25/07/2026 13:04RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato
Salve il curatore deposita il rendiconto della fallita snc con masse dei soci distinte.
Sorge una contestazione su una sola massa mentre sulla altre masse nessuna contestazione.
E' possibile una approvazione parziale del rendiconto?
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