Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Informativa ex art. 107, comma 5, legge fallimentare

  • Massimo Marchetta

    ROMA
    19/03/2025 19:20

    Informativa ex art. 107, comma 5, legge fallimentare

    Buonasera, l'articolo 107, comma 5, l.f., in tema di vendite competitive dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, prevede che "... Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione".
    Nel corso della mia attività di curatore fallimentare ho provveduto ad effettuare l'informativa al termine di ogni tentativo di vendita, anche se deserto.
    In occasione di un confronto con alcuni colleghi, invece, è stato affermato che la locuzione "... Degli esiti delle procedure ...", quale riferimento temporale del momento in cui informare il GD ed il C.d.C., farebbe riferimento al momento finale in cui la procedura di vendita si conclude con l'aggiudicazione del bene.
    Dalla lettura del commento all'art. 107 l.f., riportato nel "Codice Commentato del Fallimento" - III edizione - edito da Wolters Kluwer (pag. 1357) sembrerebbe confermarsi questa interpretazione.
    Non ho trovato dottrina o giurisprudenza in merito e vi domando una vostra opinione sul punto.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2025 11:58

      RE: Informativa ex art. 107, comma 5, legge fallimentare

      Anche noi siamo dell'idea che la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 107 l. fall. vada effettuata soltanto in caso di esisto positivo della vendita. Ciò non tanto per il dato letterale, che, facendo riferimento agli esisti della procedura, si presta anche alla contraria interpretazione dato che anche la non aggiudicazione o un'asta deserta costituisce un esito della procedura, quanto pe rla finalità della norma , che è quella di mettere ilk giudice in condizione di intervenire ai sensi del comma 1 dell'art. 108 l. fall. sia per sospendere le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107 (è pacifico in tal caso l'errore del riferimento al comma 4 e non al comma 5 dell'art. 107) che evidenzia il collegamento tra la comunicazione e il potere del giudice di sospensione, che non avrebbe senso in caso di non aggiudicazione, sia per impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
      Zucchetti SG srl