Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
compenso del liquidatore giudiziale di un concordato preventivo
-
Leonardo Quagliata
ROMA20/07/2026 10:32compenso del liquidatore giudiziale di un concordato preventivo
Buongiorno, vi pongo le seguenti domande:
1) Nel concordato preventivo, in base all'attuale orientamento della cassazione, quali sono i parametri per la determinazione del compenso spettante al liquidatore giudiziale?
2) Ci sono differenze nella determinazione del compenso suddetto laddove si tratti di concordato preventivo liquidatorio, oppure misto, oppure in continuità?
3) E' possibile avere i riferimenti alle ultime sentenze della cassazione che trattano l'argomento?
Cordiali saluti
Leonardo Quagliata
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2026 18:50RE: compenso del liquidatore giudiziale di un concordato preventivo
Riportiamo l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, che aggiorna i compensi per i curatori fallimentari:
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.
Come vede i compensi per i liquidatori sono previsti dal comma 3 e i commi 1 e 2 distinguono tra concordati liquidatori e in continuità.
Quanto al commissario, recentemente la S. Corte (Cass. n. 5250 del 2026) ha confermato i criteri per la determinazione del compenso commissario giudiziale nel concordato preventivo ribadendo che il giudice può decidere discrezionalmente tra i minimi e i massimi tariffari, ma escludendo categoricamente la possibilità di una doppia liquidazione per le fasi pre e post-omologazione, al fine di evitare irragionevoli duplicazioni dei costi procedurali (cfr. anche (Cass. n. 15790 del 2023; Cass. n. 26897/2020; Cass. n. 693/2001; Cass. n. 3691/2000; ecc.).
Quanto al liquidatore, Cass. 18 luglio 2025, n. 20156 ha così deciso: "Nella liquidazione del compenso del curatore, e del liquidatore giudiziale in sede di concordato preventivo con cessione dei beni, deve tenersi conto della avvenuta liquidazione, secondo i parametri professionali di competenza, del compenso dei coadiutori, il cui utilizzo volto al compimento di attività ausiliarie è stato autorizzato e che hanno svolto funzioni di cooperazione e assistenza non sostitutive di quelle del curatore o del liquidatore giudiziale. Nella fattispecie esaminata, il Tribunale aveva applicato per analogia il disposto dell'art. 32, secondo comma, L.F., come previsto con riferimento al compenso del curatore, e non aveva detratto dall'importo spettantegli, come calcolato secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 30/2012 su attivo realizzato e passivo accertato, un importo pari a quello liquidato ai coadiutori, ma aveva applicato solo discrezionalmente una riduzione forfettaria, dovendosi differenziare quella ipotesi da quella da applicarsi nel caso del delegato del curatore, e quindi come in quel caso del liquidatore giudiziale, il cui compenso, ai sensi sempre dell'art. 32 ma primo comma, va portato totalmente in diminuzione dovendo gravare su colui che gli ha conferito quell'incarico.
Zucchetti SG srl
-