Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    01/03/2023 10:14

    FALLIMENTO S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO

    Spett.le Zucchetti,
    in relazione al fallimento di una s.a.s. e del suo socio accomandatario, sono ad esporvi il seguente quesito.
    Tra i beni del socio fallito risultava esserci una quota pari al 50% di un immobile (altro 50% della moglie), sul quale risultava sussistere ipoteca volontaria concessa in favore di Banca Popolare di Milano, per la somma complessiva di euro 675.000,00 iscritta anteriormente al fallimento, relativa a un mutuo fondiario.
    Per tale ragione e per le evidenti difficoltà di vendere un'immobile in comproprietà, con apposita istanza vistata dal Giudice Delegato, si lasciava alla Banca Popolare di Milano l'autorizzazione a procedere esecutivamente per il 100% del diritto di proprietà sull'immobile predetto.
    Prima dell'istanza suddetta, la Banca Popolare di Milano veniva ammessa al passivo fallimentare del socio, in via ipotecaria per euro 350.000 circa, come residuo del mutuo dell'immobile in comproprietà.
    Siccome la BPM ha comunicato l'intenzione di procedere con l'azione esecutiva, mi sono posto il dubbio su come gestire il credito ammesso al passivo.
    In caso di riparto finale per la parte relativa al socio (essendo presente dell'attivo recuperato), è corretto mantenere il credito della Banca BPM iscritto al passivo fallimentare del socio e chiedere all'istituto di credito, prima della ripartizione, quanto hanno ricavato dall'azione esecutiva per verificare un eventuale residuo da saldare?
    Ringraziandovi per la consueta collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.
    Cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2023 19:54

      RE: FALLIMENTO S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO

      Manca un dato importante per la risposta, ossia chi è o chi sono i debitori. In altre parole la banca ha effettuato il finanziamento ad entrambi i coniugi che ne rispondono solidalmente e a garanzia hanno concesso ipoteca sul lo immobile in comproprietà, oppure il finanziamento è stato effettuato solo al marito, dichiarato fallito quale socio accomandatario della sas, o solo alla moglie in bonis e ciascuno dei coniugi ha dato ipoteca anche sulla sua quota a garanzia del debito dell'altro. Inoltre, trattandosi di credito fondiario, la banca ha continuato l'esecuzione individuale, nella quale, a quanto capiamo, lei non è intervento, e non ci è chiaro se l'esecuzione individuale sia stata conclusa.
      Ci precisi, per favore, questi dati, in modo da poter essere più precisi nella risposta.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marcianesi

        Cuggiono (MI)
        10/03/2023 15:39

        RE: RE: FALLIMENTO S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO

        Spett.le Zucchetti,
        vi informo che il finanziamento è stato erogato ad entrambi i coniugi che ne rispondono solidalmente ed a garanzia hanno concesso ipoteca sul loro immobile in comproprietà.
        Inoltre la banca ha iniziato l'esecuzione individuale e la stessa non è ancora conclusa.
        Cordialità.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/03/2023 18:19

          RE: RE: RE: FALLIMENTO S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO

          Stando così le cose è indubbio che la banca, creditore fondiario, possa agire in via esecutiva individuale anche in pendenza di fallimento di uno dei condebitori e comproprietari dell'immobile gravato in quanto lo consente l'art. 41 TUB, senza neanche bisogno della autorizzazione del fallimento, e che possa agire sull'intero immobile e per l'intero credito. E' egualmente pacifico che il ricavato della vendita nella sede esecutiva, detratte le spese, sia assegnata alla banca; contabilmente tale ricavato netto va diviso in due parti uguali, essendo l'immobile liquidato in comproprietà al 50% tra i due coniugi e, se il curatore del fallimento del marito interviene in quella procedura per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca (sostanzialmente le prededuzioni), con la metà di spettanza del marito vanno pagate prima le prededuzioni azionate dal curatore e il residuo attribuito alla banca, che quindi riceve tale residuo e la metà di competenza della moglie, fino ovviamente al limite del suo credito; se residua qualcosa dopo tale assegnazione, metà va attribuita alla moglie e metà al fallimento del marito.
          Tale attribuzione alla banca ha tuttavia carattere provvisorio nel senso che la banca deve comunque insinuarsi al passivo del fallimento , come ha fatto, facendo valere il credito complessivo senza tener conto di quanto percepito dall'esecuzione fondiaria e può insinuare tale intero credito, anche see di esso risponde anche la moglie, in quanto l'obbligazione è solidale per cui il creditore può far valere il suo credito nei confronti di tutti i condebitori.
          L'insinuazione al passivo ha lo scopo di verificare il credito della banca, come di tutti i creditori e calcolare, alla luce delle spese e delle risultanze del fallimento, l'importo cui la banca avrebbe diritto a percepire sul credito insinuato e ammesso ove non avesse fatto l'esecuzione fondiaria, per poi raffrontare questo dato con quello di quanto ricevuto nell'esecuzione individuare, con conseguente conguaglio.
          Determinati i rapporti con la banca, vanno poi definiti i rapporti tra i coniugi, che rispondendo nei rapporti interni tra loro al 50%, ciascuno di essi può rivalersi verso l'altro pe rla quota superiore al 50% da lui pagata.
          Zucchetti SG srl