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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
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Cristiano Carli
BASSANO DEL GRAPPA (VI)27/11/2015 15:48Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
Buongiorno, sottopongo la seguente questione.
Ante dichiarazione di fallimento la società ora fallita (SRL) e i soci (fideiussori, con successiva iscrizione ipotecaria sui propri beni) venivano condannati a pagare da una serie di D.I. i debiti della Srl, solidalmente fra loro.
I decreti ingiuntivi sono stati opposti da ognuno dei soggetti ingiunti con atto di opposizione "congiunto", in qualche caso introducendo elementi di anatocismo ed usura (che anche solo ipoteticamente potrebbero ridurre di molto le pretese del creditore ricorrente).
Per effetto del falimento dichiarato i decreti ingiuntivi, non essendo definitivi, non hanno alcun effetto nei confronti della procedura.
Tanto premesso, mi chiedo:
1) se non hanno effetto (nel senso di non opponibili al fallimento) ha senso ragionare sulla riassunzione? O meglio, chiedo: posso valutare la riassunzione, trattandosi di un atto a me non opponibile? O invece non posso perchè la valutazione del credito ora è nelle mani del G.D. e quindi è nulla/annullabile/improcedibile l'eventuale riassunzione?
2) se il fallimento non riassume (potendo) la causa, ci sono problemi per i fideiussori? Immagino che l'interruzione operi solo nei confronti della procedura e non nei confronti dei fideiussori (per i quali non credo sia intervenuta alcun elemento interruttivo delle loro opposizioni).
3) Se invece si interrompe anche su di essi, loro possono riassumerla?
Ringrazio dell'attenzione.
Dr Cristiano Carli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2015 12:59RE: Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
Se, come pare di capire, il decreto ingiuntivo nei confronti della srl fallita è stato da questa opposto, il fallimento della medesima comporta che quel decreto, che non era definitivo al momento del fallimento e come se non fosse stato mai emesso, per cui è superfluo, anzi inammissibile, riassumere quel processo perché ormai l'ingiungente deve far accertare il suo credito nei confronti della società insinuandosi allo sttao passivo e facendo valere i titoli dimostrativi del credito, che non possono comprendere il decreto ingiuntivo, ormai tamquam non esset.
Tutto ciò non tocca minimamente i soci limitatamente responsabili non falliti, i quali hanno tutto l'interesse a continuare l'opposizione o a riassumere il processo nel caso fosse stata dichiarata l'interruzione per tutte le posizioni, altrimenti nei loro confronti il decreto ingiuntivo diventa definitivo.
Zucchetti Sg srl
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Cristiano Carli
BASSANO DEL GRAPPA (VI)01/12/2015 18:19RE: RE: Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
Grazie della risposta che, di fatto, conferma la mia posizione.
Dr Cristiano Carli -
Cinzia Cioni
PRATO25/03/2026 16:32RE: RE: Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
Chiedo il vostro aiuto per risolvere la seguente questione che interessa una liquidazione giudiziale di cui sono curatrice.
La Società X, nell'ambito di un rapporto di factoring, cede pro-soluto alla Banca Y crediti verso un proprio cliente Z (debitore ceduto) per complessivi 300.
La Banca Y, viste le difficoltà economiche manifestate dal debitore ceduto Z, anticipa alla Società X solo 200 e dichiara la decadenza della garanzia pro-soluto per una presunta violazione contrattuale, trasformando così il rapporto in pro-solvendo e ottenendo decreto ingiuntivo per 200 nei confronti della Società X.
Quest'ultima propone opposizione contestando la legittimità della trasformazione del rapporto (sostenendo quindi di non dover restituire i 200) e proponendo domanda riconvenzionale per 100, corrispondente alla parte di credito ceduto, ma mai anticipato dalla Banca Y.
Interviene la liquidazione giudiziale della Società X, il giudizio si interrompe e la Banca Y si insinua al passivo per 200.
Nel frattempo emergono informazioni ufficiose dalle quali sembra che il debitore ceduto Z abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, cui avrebbe aderito anche la Banca Y, con previsione di pagamento integrale del credito (sia pure con moratoria).
Non essendo ancora stati chiariti tutti i rapporti tra le parti, la procedura sta valutando se riassumere o meno il giudizio di opposizione, fermo restando che il credito della Banca Y sarà integralmente contestato in sede di accertamento del passivo.
Si chiede se:
- in caso di mancata riassunzione, il decreto ingiuntivo divenga definitivo nei rapporti tra le parti, pur non essendo opponibile alla procedura concorsuale ai fini del passivo;
- lasciando decadere il giudizio pendente in attesa di avere tutti gli elementi a supporto, in un successivo giudizio promosso dalla procedura sempre per il recupero del proprio credito di 100, la Banca Y possa opporre in compensazione il proprio credito di 200 fondato su tale decreto;
- in quale misura l'esito del procedimento di accertamento del passivo (ed eventuale opposizione) possa incidere sulla possibilità di far valere tale compensazione in sede ordinaria.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2026 19:45RE: RE: RE: Riassunzioni di opposizioni a decreti ingiuntivi
Va premesso che l'eventuale riassunzione del giudizio di opposizione da parte della curatela potrebbe avere ad oggetto soltanto la domanda riconvenzionale di pagamento di 100 in quanto il credito della banca, intervenuta la liquidazione giudiziale della cedente, va accertato in sede concorsuale attraverso l'insinuazione al passivo se la banca intende partecipare al concorso; con la presentazione di tale domanda la banca ha chiaramente dimostrato che intende ottenere il pagamento del suo credito dalla procedura per cui il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società X quando questa era in bonis non può diventare definitivo nei suoi confronti, altrimenti si costringerebbe la società X in liquidazione giudiziale a dover continuare in proprio un giudizio di opposizione pur avendo l'ingiungente chiesto partecipare al concorso, che è la sede dove dovrà accertarsi se il credito esiste o no e, quindi se va ammesso al passivo o no.
La questione della compensazione nei termini prospettati non sorge in quanto nella specie non si tratta di due crediti contrapposti, ma di due crediti generati dallo stesso rapporto ove l'accoglimento di una tesi che convalidi un credito esclude l'altro. Ossia se si accerta che la cessione è avvenuta pro soluto, la banca non potrà pretendere il pagamento dei 200 anticipata e dovrà anche di conseguenza pagare il residuo prezzo della cessione di 100 preteso dalla società X ed ora dalla curatela; se invece si accerta che la cessione è avvenuta pro solvendo, la curatela sicuramente non potrà ottenere il pagamento del residuo prezzo della cessione e la banca potrà ottenere la restituzione di quanto anticipato in quanto la società X, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto Z, è tenuta al pagamento del debito.
Zucchetti SG srl
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