Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revoca fallimento- comunicazione ex art. 116 L.F.

  • Elisa Rizzi

    Pavia
    20/03/2023 14:07

    Revoca fallimento- comunicazione ex art. 116 L.F.

    Buongiorno
    a seguito di revoca del fallimento, è stato depositato il conto della gestione ex art. 116 L.F.
    Al fallimento sono pervenute poche domande di ammissione al passivo, l'udienza di verifica crediti non si è celebrata essendo stata rinviata perchè pendevano i termini del passaggio in giudicato della sentenza che accoglieva il reclamo.
    Il provvedimento del Giudice di fissazione udienza per l'approvazione del conto della gestione prevede di dare comunicazione << (...) ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al legale rappresentante della società fallita (...)>>.
    Ho eseguito delle ricerche ma non ho trovato alcun caso analogo.
    Vi chiedo se riteniate opportuno comunicare il conto della gestione ex art. 116 L.F. ai soggetti che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2023 19:47

      RE: Revoca fallimento- comunicazione ex art. 116 L.F.

      E' difficile trovare precedenti specifici perché è abbastanza raro che arrivi la revoca della sentenza di fallimento e che questa passi in giudicato prima ancora della cponclusione del procedimento di verifica e di dichiarazione di esecutività dello stesso. Il giudice delegato si è limitato a riprendere la formula dell'art. 116 l. fall. ove la comunicazione ai creditori ammessi al passivo e a coloro che hanno proposto opposizione riprende quanto stabilito per la comunicazione dell'avviso di deposito del progetto di riparto per la connessione tra le due operazioni. Infatti solo i creditori ammessi al passivo o che abbiano proposto opposizione all'esclusione possono (questi ultimi in caso di accoglimento dell'opposizione) partecipare al riparto e, quindi, possono essere pregiudicati dall'attività gestoria del curatore, che è quella oggetto di esame nel rendiconto. Ne segue che i creditori non ammessi al passivo, o perché non insinuati, o perché insinuati ma non ammessi e non opponenti o perché insinuati ma non esaminati per una qualsiasi ragione, tanto più quando la mancata celebrazione della verifica dipende dalla revoca del fallimento che esclude lo stesso riparto, sono privi di interesse a controllare la gestione tenuta dal curatore; tale modalità rileva soltanto per il fallito che, a seguito della revoca riotterà la disponibilità del suo patrimonio, per cui deve poter controllare come questo è stato gestito nel corso della procedura.
      In conclusione escludiamo la necessità della comunicazione di cui all'art. 116 l. fall. ai creditori che hanno presentato domanda di insinuazione dato che le relative pretese non sono state ammesse e non lo saranno in futuro in quanto essendo stato revocato il fallimento, la procedura concorsuale si chiude.
      Zucchetti SG srl