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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Rinuncia liquidazione bene immobile - IMU e spese condominiali post fallimento
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Francesco Moalli
Varese03/12/2024 10:15Rinuncia liquidazione bene immobile - IMU e spese condominiali post fallimento
Buongiorno,
a seguito di autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione di un bene immobile a seguito di più tentativi di asta infruttuosi sono cortesemente a chiedervi:
1) l'IMU maturata fino alla data di autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione dell'immobile è comunque dovuta dal fallimento? Se si, è una prededuzione chirografaria?
2) Le spese condominiali post fallimento già ammesse in prededuzione allo stato passivo fino alla riuncia alla liquidazione dell'immobile sono comunque dovute? Se si, sono prededuzioni chirografarie?
In attesa di risposta porgo cordiali saluti
Francesco Moalli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/12/2024 19:54RE: Rinuncia liquidazione bene immobile - IMU e spese condominiali post fallimento
La dismissione di un bene per inconvenienza non ha effetti retroattivi, per cui fino alla emanazione del provvedimento il bene dismesso è rimasto nella disponibilità della curatela che deve farsi carico delle relative spese del periodo tra l'apertura della procedura e la dismissione, siano esse condominiali e che fiscali per IMU. Si tratta di spese prededucibili in quanto sorte nel corso della procedura e, nell'eventuale graduatoria da effettuare tra le prededuzione in caso di impossibilità a soddisfarle tutte, entrambe sono da considerare come chirografe; l'IMU perché spesa specifica all'immobile che gode di un privilegio solo mobiliare (peraltro di 20° grado) e le spese condominiale perché non assistite da alcun privilegio.
Zucchetti SG srl-
Fabio Gambusera
Como04/12/2024 14:26RE: RE: Rinuncia liquidazione bene immobile - IMU e spese condominiali post fallimento
Buongiorno, ho anche il caso ma relativamente all'Imu avrei applicato l'orientamento espresso nel quesito Zucchetti SG - Vicenza del 03/03/2021 19:19 RE: IMU IN CASO DI RINUNCIA ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE ossia: "nessun dubbio che possa dismettere, a norma del comma ottavo dell'art. 104ter l. fall., il bene in questione quando la sua conservazione e liquidazione diventano eccessivamente onerosa e non conveniente per la massa. Quanto ai riflessi sull'IMU nel frattempo maturata, anche noi pensiamo che sia a carico del fallito in base al comma 768 dell'art. 1 l. 160/2019. Questo, infatti, dispone che "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", dal che si deduce che SOLO CON IL TRASFERIMENTO DEL BENE in favore dell'aggiudicatario (o con altre forme di vendita coattiva) il fallimento diviene soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che altrimenti rimane a carico del fallito.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/12/2024 18:43RE: RE: RE: Rinuncia liquidazione bene immobile - IMU e spese condominiali post fallimento
Come rilevato nell'intervento del collega, nella risposta precedente abbiamo accomunato la sorte di due fattispecie, che invece debbono essere considerate separatamente.Ciò perché per le spese condominiali, non esistendo una disposizione specifica, riteniamo che effettivamente esse siano dovute, in prededuzione, per il periodo nel quale l'immobile è stato nella disponibilità della procedura,Per l'IMU invece la disposizione specifica esiste, ed è l'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, che lega a nostro avviso indissolubilmente la debenza del tributo alla cessione dell'immobile: non verificandosi tale cessione, l'IMU non è dovuta dalla procedura.
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