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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
COMPENSO COMITATO DEI CREDITORI
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Marco Carbone
Roma25/07/2025 10:33COMPENSO COMITATO DEI CREDITORI
I componenti del comitato dei creditori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese, anche all'eventuale compenso che, come recita il sesto comma dell'art. 41 della L.F., deve essere riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37 bis comma 3 L.F..
Il comma 3 dell'art. 37 bis prevede che nell'adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato sia attribuito un compenso per la loro attività in misura non superiore al 10% di quello liquidato al curatore.
Domande:
1. non essendo stato stabilito nulla in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, il curatore, che riceve dal giudice, in risposta all'istanza di liquidazione del compenso presentata dal comitato dei creditori il seguente invito "il g.d. al curatore per il parere anche in relazione a quanto previsto dall'art. 37 bis L.F." invia ai creditori richiesta di:
a) indicazione della percentuale - da zero a dieci - da attribuire al comitato;
b) propria proposta di percentuale da attribuire al comitato; oppure del compenso da parte del comitato
2. se i creditori non danno risposta - presumo non possa valere il silenzio assenso il comitato non ha diritto ad alcun compenso?
Ringrazio per la sempre preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/07/2025 10:56RE: COMPENSO COMITATO DEI CREDITORI
Il comma sesto dell'art. 41 l. fall. dispone che "I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma". Quest'ultimo a sua volta prevede che "Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entita' dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore".
Come si vede il compenso ai componenti il comitato dei creditori non discende automaticamente dalla legge, ma deve essere deliberato a maggioranza dei creditori ammessi allo stato passivo all'udienza di verifica prima che lo stato passivo sia dichiarato esecutivo, tant'è che il Tribunale di Milano (Trib. Milano 10.12.2009, n. 680) ha ritenuto "inammissibile la richiesta di compenso per i componenti del comitato dei creditori in assenza di una previa delibera da parte della maggioranza dei creditori ammessi allo stato passivo, nell'adunanza finalizzata all'accertamento del passivo stesso, alla presenza del giudice delegato".
Questo spiega l'invito a lei del giudice delegato "per il parere anche in relazione a quanto previsto dall'art. 37 bis L.F.", col quale appunto il giudice vuol sapere se, come prevede l'art. 41, il compenso al comitato dei creditori è stato "riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma"; ossia se è sato deliberato dalla maggioranza dei creditori ammessi allo stato passivo all'udienza di verifica dello stesso. Poiché nel suo caso è mancata questa delibera, da cui come detto sorge il diritto al compenso del comitato, poteva limitarsi a rispondere al giudice che a suo parere la richiesta del comitato è inammissibile o comunque non fondata mancando la delibera presa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis l. fall..
Quest'ultima norma pone anche un limite al compenso fissando il tetto massimo che non può superare il 10% di quello che sarà liquidato al curatore, ma questo aspetto riguarda il quantum, che presuppone che il compenso sia dovuto in quanto deliberato dalla maggioranza dei creditori all'udienza di verifica dei crediti.
Il meccanismo è indubbiamente farraginoso e questo spiega perché al più venga riconosciuto ai membri del comitato il rimborso spese, ma difficilmente un compenso; ed infatti, nel nuovo codice della crisi l'art. 139, comma 3, prevede che sia il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, a stabilire che ai componenti del comitato sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al 10% di quanto liquidato al curatore.
Zucchetti SG srl
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