Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Relazione ex art. 33 co. 5 l.fall. - Deposito e invio

  • Marco Riva

    LECCO
    24/07/2019 10:55

    Relazione ex art. 33 co. 5 l.fall. - Deposito e invio

    Buongiorno,
    vorrei sapere se è corretto procedere nel modo che segue per il deposito e l'invio della relazione ex art. 33 co. 5 l.fall.:
    - deposito della relazione in Cancelleria;
    - quando il G.D. appone il "visto" alla relazione, invio della relazione stessa al Comitato dei Creditori;
    - decorsi 15 giorni dall'invio al Comitato dei Creditori, deposito in CCIAA e invio a tutti i creditori.
    In alternativa, il termine per l'invio al Comitato dei Creditori (e il conseguente termine per il deposito in CCIAA e l'invio a tutti i creditori) può essere calcolato a partire dal deposito in Cancelleria (e quindi non dal "visto" del G.D.), è più corretto?
    La questione relativa al momento in cui la relazione deve essere trasmessa al Comitato dei Creditori (deposito in Cancelleria ovvero "visto" del G.D.) non è di trascurabile importanza, in quanto possono trascorrere anche alcune settimane tra il deposito in Cancelleria e il "visto" del G.D., ciò che si ripercuote anche sulla decorrenza dei termini per il deposito in CCIAA.

    Ringraziando, porgo cordiali saluti,
    Avv. Marco Riva.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/07/2019 16:34

      RE: Relazione ex art. 33 co. 5 l.fall. - Deposito e invio

      La norma di cui al quinto comma dell'art. 33 l.f. presenta molte carenze, e tra queste anche quale sia il ruolo del giudice delegato, che dalla lettera della norma sembrerebbe essere del tutto estraneo alla vicenda, nel mentre è chiaro che poiché il rapporto va depositato in cancelleria, lo stesso, formalmente o meno, è indirizzato al giudice delegato. Tuttavia la norma non prevede alcun visto da parte di tale organo né altre forme di autorizzazione, nel senso che il giudice delegato, nella sua funzione di controllo sull'attività del curatore (e non più di direzione della procedura) può svolgere sul rapporto un controllo di legittimità, ma non entrare nel merito, ed in questi limiti intervenire sul curatore, me non ci sembra che la norma richieda un formale visto attestante il superamento del controllo. del resto la norma, quando dispone che il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, e trasmette copia del rapporto al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, sembra creare un rapporto diretto tra curatore e comitato dei creditori, senza l'intermediazione del giudice; il che esclude, sempre a nostro parere, che questi debba o possa fissare il termine per la presentazione delle osservazioni (come da qualche autore prospettato, Tedeschi), anche perché, tra l'altro, ai senso dell'art. 152 cpc, il giudice può fissare termini di decadenza soltanto se la legge lo permetta espressamente. In realtà la norma prevede che sia dato un termine al comitato dal momento che "a copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale", ma non dice la norma che sia il giudice a fissare questo termine. Escluso che sia il giudice a fissare il termine per presentare osservazioni, crediamo che, a maggior ragione, non possa farlo il curatore (anche se spesso nella prassi il curatore, nel trasmettere il rapporto al comitato, indica anche un termine entro cui far pervenire le osservazioni in cancelleria), per cui il termine per presentare le osservazioni deve ritenersi quello indicato nel terzo comma dell'art. 41, secondo il quale "Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente". Scaduto il termine di legge (o quello fissato da un organo della procedura), il curatore, nei quindici giorni successivi, trasmette copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese nonché ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
      Questo descritto è l'iter, secondo noi, più corretto, ma come vede la formulazione della norma è così vaga da consentire anche altre interpretazioni e soluzioni.
      Zucchetti SG srl