Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

GIUDIZIO DI RENDICONTO - PROCEDURA

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    31/10/2018 19:35

    GIUDIZIO DI RENDICONTO - PROCEDURA

    Nell'udienza prevista dall'articolo 116 L. F. sorgono contestazioni sul conto della gestione. Il giudice delegato rinvia al Collegio ai sensi dell'ultimo comma. Il provvedimento di rinvio al collegio del G.D.:
    1) fissa l'udienza davanti al Collegio per una certa data;
    2) ordina al creditore di iscrivere il ricorso a ruolo ai sensi dell'articolo 737 c.p.c (senza fissare un termine per l'iscrizione a ruolo);
    3) assegna al curatore il termine di 20 giorni prima dell'udienza per depositare una memoria difensiva.

    Si domanda:
    a) quale sia il termine per iscrivere a ruolo il ricorso al collegio;
    b) se il creditore debba notificare il ricorso al curatore prima di iscriverlo a ruolo;
    c) cosa accade se il ricorso viene iscritto a ruolo in un termine più breve di quello concesso al curatore per depositare la sua memoria;
    d) se il curatore può costituirsi in giudizio il giorno stesso dell'udienza e chiedere un termine per repliche nel caso in cui il ricorso gli venga notificato entro un termine più breve rispetto ai 20 giorni accordati dal provvedimento del G.D. per il deposito della sua memoria;
    e) se il ricorso non viene notificato al curatore né iscritto a ruolo, se il procedimento delle contestazioni svolte avanti al G.D. deve considerarsi estinto e quale iniziativa il curatore deve assumere per far approvare il rendiconto.
    Grazie per le risposte.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/11/2018 18:45

      RE: GIUDIZIO DI RENDICONTO - PROCEDURA

      L'art. 737 cpc tratta dei procedimenti in camera di consiglio promossi con ricorso e già non è agevole stabilire il termine per la costituzione in questi casi, ma ancor più complicato è quando il procedimento inizia (apparentemente) con provvedimento del giudice che fissa l'udienza avanti al collegio, come nella fattispecie. Dicevamo apparentemente perché la giurisprudenza di merito ha ritenuto che nel giudizio di rendiconto l'atto introduttivo della lite è costituito dal permanere della contestazione effettuata dai creditori sorta durante l'udienza di discussione avanti il g.d. (Trib. Vicenza 12/06/2006), di modo che già le dichiarazioni rese in udienza concretano la vocatio in ius; da qui una serie di conseguenze, tra cui che il mandato alle liti può essere validamente apposto in calce al suddetto verbale e che non è applicabile al giudizio di impugnazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. la disciplina di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. e, "conseguentemente, l'interessato che abbia sollevato contestazioni è tenuto all'iscrizione a ruolo della causa, ma non anche alla notifica di un atto equipollente alla citazione ( in tal modo si risponde anche alla domanda sub b), né al rispetto dei termini ordinari per la costituzione in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 12/02/2004).
      Posto che non trovano applicazione gli articoli che regolano la fase introduttiva dell'ordinario procedimento e che nel provvedimento del giudice nulla è detto, essendo stato in questo fissato il termine per il curatore- che sostanzialmente è il convenuto- di 20 giorni prima dell'udienza per presentare una memoria, è logico desumere che la iscrizione a ruolo debba essere effettuata dal ricorrente prima di tale termine o al massimo contestualmente, ma certamente non successivamente non potendo il curatore depositare una memoria in una causa non esistente per l'ufficio. Una iscrizione successiva sarebbe tardiva e, a nostro avviso non sanabile trattandosi di un termine perentorio la cui inosservanza produce decadenza.
      Rimane assorbita la domanda sub d).
      Se non viene effettuata l'iscrizione a ruolo, il giudice dichiara il non luogo a provvedere o la cancellazione della causa dal ruolo e, comuqnue, le contestazioni decadono eil giudice delegato può approvare il conto.
      Zucchetti SG srl
      • Luigi Lucchetti

        ROMA
        14/11/2018 17:17

        RE: RE: GIUDIZIO DI RENDICONTO - PROCEDURA

        Ringrazio per l'esaustiva e non semplice risposta.

        Nel caso in cui le osservazioni al rendiconto fossero state presentate, nella fase svolta innanzi al Giudice Delegato, da più di un creditore, ed uno solo dei creditori abbia provveduto ad iscrivere a ruolo il giudizio di rendiconto entro i termini (considerati perentori):

        1) gli altri creditori che avevano presentato osservazioni hanno l'onere di costituirsi entro il termine assegnato al curatore per depositare la propria memoria?;

        2) nel caso in cui si fossero costituiti nel giudizio di rendiconto oltre quel termine con ricorso, il loro ricorso si considera tardivo e, quindi, improcedibile?

        Va considerato, in tal caso, che al curatore sarebbe stato compresso il diritto di difesa. Va inoltre ipotizzato che il giudizio possa continuare in successivi gradi di giudizio e dunque rileva se le parti siano o meno più d'una.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/11/2018 20:25

          RE: RE: RE: GIUDIZIO DI RENDICONTO - PROCEDURA

          L'iscrizione a ruolo della causa da parte di uno dei creditori che hanno sollevato contestazioni permette alla causa di "esistere" per l'ufficio, per cui gli altri creditori avranno per la oro costituzione lo stesso termine fissato per il curatore. saranno i giudici del collegio eventualmente a fissare un altro termine per consentire al curatore di rispondere anche alle osservazione dei creditori costituiti contemporaneamente a lui o comunque per instradare al meglio il contraddittorio. Una costituzione succesisva a quella del curatore crediamo sia da considerare tardiva, per cui i loro atti non potranno essere presi in considerazione dal giudice.
          Zucchetti SG srl