Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE
Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
-
Bartolomeo Daloiso
Bologna14/05/2020 10:11Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Buongiorno,
gradirei un vostro parere.
In assenza del Comitato dei Creditori, per indisponibilità degli stessi a costituirlo, il Curatore, per il computo dei 15 giorni entro il quale depositare la semestrale in Camera di Commercio (ed inviarla ai creditori) dovrebbe prendere come riferimento il giorno di invio da parte del Curatore al GD o l'ordine di deposito fatto dallo stesso Giudice in Cancelleria?
Ritengo che i 15 giorni, in assenza del CDC, decorrano dal primo invio fatto dal Curatore al Giudice Delegato.
Attendo un vostro commento.
Grazie
Bartolomeo Daloiso-
Zucchetti SG
Vicenza14/05/2020 21:07RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Siamo d'accordo con lei perché, mancando il comitato dei creditori- non sostituibile in questa attività da osservazioni del giudice dlegato- non potranno pervenire osservazioni.
Zucchetti Sg Srl -
Francesco Pavan
Castenaso (BO)15/05/2020 11:17RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Per esperienza ti posso dire che la CCIAA di Bologna considera valido, in alternativa, anche la data relativa al visto del G.D. a condizione che ne sia data informazione nella sezione note della pratica trasmessa.
Un caro saluto.
Francesco Pavan -
Andrea Vassanelli
Verona10/09/2020 18:18RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Volevo chiedere se vi risulta sia corretto che il tardivo deposito al registro delle Imprese sia sanzionabile: il registro delle imprese di Verona per un deposito oltre i 15 giorni dal termine per le osservazioni, mi ha inviato una sanzione di 20 euro oltre a 26,11 euro per spese di notifica e procedimento (più della sanzione).
Lo chiedo in quanto in un vostro intervento del 12/10/2010 avevate scritto che non era sanzionabile la tardività.
Grazie
Zucchetti SG
12/10/2010 20:40
RE: tardivo inoltro alla cciaa della relazione periodica
Non è prevista alcuna sanzione specifica, tuttavia, poiché la funzione della trasmissione riepilogativa del rapporto e delle osservazioni del
comitato dei creditori all'Uff. Imprese è quella di rendere pubbliche le notizie contenute nel rapporto in quanto tutti possono consultare il
registro, il curatore inadempiente (ammesso che tale compito sia del curatore, il che è discusso e discutibile) potrebbe incorrere in qualche
responsabilità ........
Zucchetti SG-
Zucchetti SG
Vicenza11/09/2020 11:05RE: RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese sono sì previste per presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, iscrizioni, comunicazioni o depositi, ma l'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, che regola la materia, stabilisce che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati."
Noi siamo partiti da questa premessa nella risposta del 2010 per constatare che la legge fallimentare non prevede alcuna sanzione per il ritardo nel deposito del rapporto riepilogativo ex comma quito art. 33 l. fall.,, né ci sembra (ma nei meandri di leggi speciali ci si può perdere), che sia prevista una regola generale che stabilisca l'importo delle sanzioni per il ritardato deposito degli atti fallimentari o anche non. Ed infatti in materia societaria sono le singole norme che, nel prevedere obblighi di deposito o comunicazione, stabiliscono le sanzioni in caso di ritardo o inadempimento. Ad esempio l'art. 2194 c.c., per il quale "Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516"; o anche l'art. 2630 c.c. per il quale "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro…..".
Peraltro la comunicazione in questione di cui all'art. 33 l. fall. ha una mera funzione dichiarativa, di portare a conoscenza pubblica le condizioni in cui versa il debitore fallito a seguito delle indagini del curatore, pubblicità che peraltro ha perso gran parte del suo valore a seguito dell'aggiunta fatta allo stesso comma dal dl n. 179 del 2012, che impone al curatore di trasmettere nello stesso termine previsto pe ril deposito al registro imprese, copia dello stesso rapporto e delle osservazioni del comitato dei creditori "a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni", che sono i soggetti interessati.
Il conservatore di Verona evidentemente la pensa diversamente.
Zucchetti Sg srl-
Andrea Vassanelli
Verona14/09/2020 15:23Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Per informazione generale riporto la risposta del Registro Imprese di Verona:
<<Salve,
l'art. 33 c. 5 della legge fallimentare dispone un termine, per il deposito al registro imprese del rapporto riepilogativo, la cui inosservanza è oggetto di sanzione.
Cordiali saluti,
Resp. Ufficio Registro delle Imprese/Abilitazioni/Sanzioni
Camera di Commercio di Verona>>-
Zucchetti SG
Vicenza14/09/2020 19:15RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori
Prendiamo atto della risposta, che, a nostro avviso, conferma quanto detto nella precedente risposta perché l'art. 33 c. 5 della legge fallimentare dispone sì un termine per il deposito al registro imprese del rapporto riepilogativo, ma non stabilisce alcuna sanzione per la sua inosservanza.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-