Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

  • Bartolomeo Daloiso

    Bologna
    14/05/2020 10:11

    Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

    Buongiorno,
    gradirei un vostro parere.
    In assenza del Comitato dei Creditori, per indisponibilità degli stessi a costituirlo, il Curatore, per il computo dei 15 giorni entro il quale depositare la semestrale in Camera di Commercio (ed inviarla ai creditori) dovrebbe prendere come riferimento il giorno di invio da parte del Curatore al GD o l'ordine di deposito fatto dallo stesso Giudice in Cancelleria?
    Ritengo che i 15 giorni, in assenza del CDC, decorrano dal primo invio fatto dal Curatore al Giudice Delegato.
    Attendo un vostro commento.
    Grazie
    Bartolomeo Daloiso
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/05/2020 21:07

      RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

      Siamo d'accordo con lei perché, mancando il comitato dei creditori- non sostituibile in questa attività da osservazioni del giudice dlegato- non potranno pervenire osservazioni.
      Zucchetti Sg Srl
    • Francesco Pavan

      Castenaso (BO)
      15/05/2020 11:17

      RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

      Per esperienza ti posso dire che la CCIAA di Bologna considera valido, in alternativa, anche la data relativa al visto del G.D. a condizione che ne sia data informazione nella sezione note della pratica trasmessa.
      Un caro saluto.
      Francesco Pavan
    • Andrea Vassanelli

      Verona
      10/09/2020 18:18

      RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

      Volevo chiedere se vi risulta sia corretto che il tardivo deposito al registro delle Imprese sia sanzionabile: il registro delle imprese di Verona per un deposito oltre i 15 giorni dal termine per le osservazioni, mi ha inviato una sanzione di 20 euro oltre a 26,11 euro per spese di notifica e procedimento (più della sanzione).
      Lo chiedo in quanto in un vostro intervento del 12/10/2010 avevate scritto che non era sanzionabile la tardività.
      Grazie

      Zucchetti SG
      12/10/2010 20:40
      RE: tardivo inoltro alla cciaa della relazione periodica
      Non è prevista alcuna sanzione specifica, tuttavia, poiché la funzione della trasmissione riepilogativa del rapporto e delle osservazioni del
      comitato dei creditori all'Uff. Imprese è quella di rendere pubbliche le notizie contenute nel rapporto in quanto tutti possono consultare il
      registro, il curatore inadempiente (ammesso che tale compito sia del curatore, il che è discusso e discutibile) potrebbe incorrere in qualche
      responsabilità ........
      Zucchetti SG
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/09/2020 11:05

        RE: RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

        Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese sono sì previste per presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, iscrizioni, comunicazioni o depositi, ma l'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, che regola la materia, stabilisce che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati."
        Noi siamo partiti da questa premessa nella risposta del 2010 per constatare che la legge fallimentare non prevede alcuna sanzione per il ritardo nel deposito del rapporto riepilogativo ex comma quito art. 33 l. fall.,, né ci sembra (ma nei meandri di leggi speciali ci si può perdere), che sia prevista una regola generale che stabilisca l'importo delle sanzioni per il ritardato deposito degli atti fallimentari o anche non. Ed infatti in materia societaria sono le singole norme che, nel prevedere obblighi di deposito o comunicazione, stabiliscono le sanzioni in caso di ritardo o inadempimento. Ad esempio l'art. 2194 c.c., per il quale "Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516"; o anche l'art. 2630 c.c. per il quale "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro…..".
        Peraltro la comunicazione in questione di cui all'art. 33 l. fall. ha una mera funzione dichiarativa, di portare a conoscenza pubblica le condizioni in cui versa il debitore fallito a seguito delle indagini del curatore, pubblicità che peraltro ha perso gran parte del suo valore a seguito dell'aggiunta fatta allo stesso comma dal dl n. 179 del 2012, che impone al curatore di trasmettere nello stesso termine previsto pe ril deposito al registro imprese, copia dello stesso rapporto e delle osservazioni del comitato dei creditori "a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni", che sono i soggetti interessati.
        Il conservatore di Verona evidentemente la pensa diversamente.
        Zucchetti Sg srl
        • Andrea Vassanelli

          Verona
          14/09/2020 15:23

          Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

          Per informazione generale riporto la risposta del Registro Imprese di Verona:
          <<Salve,
          l'art. 33 c. 5 della legge fallimentare dispone un termine, per il deposito al registro imprese del rapporto riepilogativo, la cui inosservanza è oggetto di sanzione.
          Cordiali saluti,
          Resp. Ufficio Registro delle Imprese/Abilitazioni/Sanzioni
          Camera di Commercio di Verona>>
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            14/09/2020 19:15

            RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

            Prendiamo atto della risposta, che, a nostro avviso, conferma quanto detto nella precedente risposta perché l'art. 33 c. 5 della legge fallimentare dispone sì un termine per il deposito al registro imprese del rapporto riepilogativo, ma non stabilisce alcuna sanzione per la sua inosservanza.
            Zucchetti SG srl
    • Chiara Costa

      Piacenza
      30/01/2025 10:50

      RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

      Buongiorno, in assenza del Comitato dei Creditori, alla luce della formulazione dell'art. 130 comma 9 CCII, è corretto ritenere che il termine di 15 giorni per la trasmissione ai creditori e al debitore decorrano dal suddetto provvedimento di secretazione del G.D.? In ogni caso si chiede se tale termine sia perentorio.
      vi ringrazio
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        30/01/2025 20:42

        RE: RE: Invio Relazione semestrale Camera di Commercio e creditori

        Il comma 9 dell'art. 130 c.c.i.i. recita: " Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni".
        Il primo dato che emerge dalla norma riportata è il dies a quo da cui incominciano a decorrere le incombenze informative del curatore ed è segnato "dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo", entro i primi 4 mesi dal quale va presentata al giudice delegato la prima relazione e successivamente ogni sei mesi. Ammettiamo che i la prima relazione sia stata presentata nel termine dicato il 10 gennaio 2025, la seconda relazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2025.
        Il secondo dato che emerge è che entro lo stesso termine del 10 luglio 2025, copia del rapporto e dei documenti allegati andrà trasmessa al comitato dei creditori, che, nel suo insieme o singolarmente ciascun componete, nel termine di quindici giorni, potrà formulare osservazioni scritte.
        Il terzo dato è che nei successivi quindici giorni, entro quindi il 25 luglio, copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, andrà trasmessa a mezzo pec al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
        Quarto dato è che nessuno dei termini indicati è qualificato come perentorio né alla loro violazione è collegato a una decadenza, per cui l'omesso rispetto degli stessi si può ripercuotere soltanto sul curatore sotto il profilo di una eventuale scarsa diligenza.
        Alla luce di questi dati riteniamo che si possa dire che, in mancanza del comitato dei creditori, va saltata la fase della trasmissione degli atti a tale organo, per cui il termine per la comunicazione ai creditori sarà quello del deposito della relazione, ossia quello del 10 luglio 2025; ma qui la norma presenta una piccola falla perché prevede che la relazione trasmessa ai creditori non contenga le parti secretate dal giudice delegato, per cui la data del deposito in cancelleria non èuò coincidere con quella della trasmissione ai creditori, dovendo la relazione essere prima letta dal giudice delegato che può disporre la secretazione di alcune parti. Correttamente quindi lei fa decorrere il termine per la comunicazione ai creditori dal provvedimento del giudice di secretazione o va aggiunto dal diverso provvedimento (tipo, visto agli atti) con cui non ritiene di secretare alcuna parte.
        Zucchetti SG srl