Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Rendiconto del Curatore

  • Anna Linda Pizzamiglio

    Milano
    17/05/2021 17:57

    Rendiconto del Curatore

    Buonasera,
    in un fallimento sono stata nominata in surroga ad un collega che ha correttamente depositato il Rendiconto relativo al suo periodo di gestione della Procedura.
    Ho dei rilievi da muovere a questo Rendiconto e da depositare in PCT prima dell'udienza di approvazione, ma leggendo l'art. 116 L.f. non posso titolare le mie note "Osservazioni al rendiconto......." poichè, quale curatore in surroga, non sono tra le figure titolate a presentare osservazioni o contestazioni.
    E' corretta la mia interpretazione?
    Ringrazio ed auguro buona giornata.
    ALP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2021 19:47

      RE: Rendiconto del Curatore

      Lei ha ragione nel sottolineare che nell'art. 116 l. fall. il curatore non è previsto tra i soggetti che possono presentare osservazioni e contestazioni in quanto la norma regola il caso tipico del conto gestione presentato dal curatore in carica alla fine della procedura, nel mentre, nel suo caso, si discute del rendiconto presentato dal curatore che è cessato dal suo ufficio durante il fallimento e che, a norma del terzo comma dell'art. 38, è tenuto a "rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116".
      A nostro avviso, per cercare di risolvere il problema è opportuno distinguere le osservazioni dalle contestazioni; distinzione non agevole ma può dirsi , per grandi linee, che le osservazioni consistono in rilievi critici, anche di carattere generale, diretti prevalentemente ad ottenere chiarimenti, specie in ordine alla verifica contabile e al controllo di gestione, nel mentre le contestazioni sono atti di accusa con le quali si attenta alla personale responsabilità del curatore nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori, tant'è che le "le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa" (da ult. Cass. n.6377/2019; Cass. n.7320/2016, ma giurisprudenza costante). orbene, le osservazioni possono, quindi, essere mosse anche da soggetti interessati, seppur non rientranti nelle categorie indicate dall'art. 116, quale ad esempio l'amministratore della società dichiarata fallita o appunto il nuovo curatore, nel mentre a proporre contestazioni sono legittimati solo i soggetti indicati nella norma in quanto queste, ove non risolte amichevolmente, possono dar luogo ad un giudizio ordinario, la cui valutazione va lasciata ai creditori.
      Tra le soluzioni possibili, questa ci sembra la più aderente ai principi.
      Zucchetti SG srl
      • Anna Linda Pizzamiglio

        Milano
        19/05/2021 09:54

        RE: RE: Rendiconto del Curatore

        Grazie mille, sempre chiari e puntuali!
        ALP