Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    16/06/2025 10:07

    LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

    Buongiorno.
    L'art. 205 LF prevede la trasmissione della Relazione semestrale ai creditori a mezzo pec.
    Non dispongo della PEC della maggior parte dei creditori.
    Anche la ricerca su Inipec non è possibile è per la maggior parte di essi perchè non dispongo neanche del loro Codice fiscale in quanto sono stati ammessi allo Stato Passivo in base alle risultanze delle scritture contabili.
    Sono obbligato ad inviare la relazione periodica (e poi il riparto finale) a mezzo raccomandata a.r. come previsto esplicitamente dall'art. 207 per l'avviso iniziale ai creditori?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2025 10:08

      RE: LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

      Trova applicazione l'art. 31-bis l. fall., il cui secondo comma prevede che, in mancanza di Pec addebitabile ai creditori, tutte le comunicazioni loro rivolte vanno "eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria". La comunicazione a mezzo raccomandata di cui all'art. 207 l. fall. riguarda soltanto il rpimo avviso, con cui si comunicano ai creditori la Pec del commissario liquidatore e glialtri elementi di cui alla citata norma per la formazione dello stato passivo.
      Zucchetti SG Srl
    • Giuliano Cesarini

      Fossombrone (PU)
      17/06/2025 10:19

      RE: LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

      Buongiorno
      Il criterio è valido per tutte le LCA a prescindere dall'anno in cui sono state dichiarate? E vale anche per i soggetti privati (es: dipendenti) ?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        17/06/2025 11:59

        RE: RE: LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

        La data di apertura è rilevante al fine di stabilire la legge applicabile. Noi Abbiamo fatto riferimento alla legge fallimentare perché lei ha richiamato gli artt. 205 e 207 di tale legge; tuttavia se fosse applicabile ratione temporis il nuovo codice, la soluzione sarebbe la stessa in quanto troverebbe applicazione l'art. 10 del CCII, più analitico e preciso del precedente testo e che prende in considerazione anche l'ipotesi del creditore persona fisica, che indica una linea di condotta utilizzabile anche nel vigore della legge fallimentare.
        Zucchetti SG Srl
    • Giuliano Cesarini

      Fossombrone (PU)
      17/06/2025 12:15

      RE: LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

      Grazie per la puntualizzazione, ma il problema era opposto.
      Si tratta di Procedure di LCA dichiarate in anni passati: 2008, 2009 e 2017.
      Il dubbio era, appunto, che l'uso della PEC e, quindi il deposito in Cancelleria, non possano riferirsi alle procedure più remote.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        17/06/2025 16:29

        RE: RE: LCA trasmissione Relazione semestrale con PEC

        La Pec è stata introdotta con Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.
        L'art. 17 di tale D.L. - dopo aver disposto nel comma primo le modifiche della legge fallimentare e nel comma secondo quelle del D.lgs n. 270 del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 (relativa alle modifiche all'art. 15,) "si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
        Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
        Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza, "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria". Anche gli organi delle procedure più vecchie dovevano, quindi, adeguarsi alle nuove forme di comunicazione a partire dall'31.10.2013, ma dovevano, già entro fine giugno 2013, comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo PEC in modo che costoro, entro i successivi tre mesi, possano, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, a partire dall'1.11.2013.
        Come si vede, in tutte le procedure lo spartiacque per l'applicazione della nuova normativa alle procedure già pendenti è segnato dalla comunicazione ai creditori del primo atto che li coinvolge in una qualche ulteriore attività da parte loro, in modo che l'organo procedurale possa comunicare il proprio indirizzo PEC e i destinatari facciano altrettanto, così da creare i presupposti per colloquiare in via informatica direttamente; lì dove tali atti siano stati già comunicati prima del 19.12.2012 secondo, quindi, le disposizioni all'epoca vigenti, il rapporto tra organi procedurali e creditori andava attuato entro il 30.6.2013, per consentire la piena applicazione della nuova normativa dal successivo 1.11.2013.
        Zucchetti SG srl