ALTRO - Revocatorie

Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

  • Pierluigi Ferro

    Cittadella (PD)
    17/01/2014 12:06

    Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

    Classificazione:
    Chiedo un vostro cortese e qualificato parere in merito alla determinazione del momento da cui far decorrere il termine per esperire l'azione revocatoria fallimentare in
    un caso di possibile consecuzione fra procedure concorsuali.
    La società Alfa depositava domanda di concordato preventivo in bianco il 20 novembre 2012. L'istanza veniva rigettata con decreto del 19 aprile 2013. In seguito la società depositava una seconda istanza di concordato il 1 agosto 2013: la società veniva quindi ammessa alla procedura di concordato con decreto del 21 ottobre 2013. Seguono la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento.
    A parere dello scrivente dovrebbe operare sicuramente la consecuzione fra procedure ex art. 69 bis l.f. fin dalla prima domanda di concordato.
    Mi ponevo il dubbio se si potesse eccepire la decorrenza per l'esperimento delle azioni revocatorie dalla data di pubblicazione della seconda domanda di concordato.
    Nella giurisprudenza ante modifica art. 69 bis si parla di consecuzione quando due procedure concorsuali relative ad uno stesso imprenditore, oltre a susseguirsi nel tempo, sono correlate fra loro logicamente e vi è alla base una identica situazione di crisi (Cass. 8013/1992). In merito si è espressa anche la Cass. 18437/2010.
    Ciò premesso non ho trovato alcun caso giurisprudenziale che citi la consecuzione fra più di due procedure.
    Attendo un vostro cortese riscontro.

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    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2014 20:18

      RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

      Non vi è dubbio che l'introduzione del secondo comma dell'art. 69bis- che fa retrocedere l'inizio del periodo sospetto per la revocatoria alla data della pubblicazione della domanda di concordato in bianco o pieno- abbia legalizzato il concetto di consecuzione e determinato anche un ampliamento dello stesso. La nuova norma, infatti, è applicabile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato quest'ultimo e dal tempo decorso tra la cessazione della prima procedura e l'apertura della seconda, ritenendosi che la previsione normativa abbia reso superflua ogni indagine circa la riconducibilità delle due procedure alla stessa situazione di insolvenza che in precedenza, in mancanza di una previsione normativa, era necessaria per giustificare la consecuzione.
      Questo discorso, tuttavia, può valere, a nostro avviso, nel rapporto diretto tra concordato e fallimento, quando, cioè ad un concordato andato male (come quello aperto sulla domanda presentata l'1.8.2013 e poi revocato) segua la dichiarazione di fallimento, ma non quando ad una domanda di concordato non ammessa segua altra domanda di concordato. Dalla sua esposizione dei fatti non capiamo bene se sulla domanda di concordato in bianco presentata il 20.11.2012 sia stato concesso il termine e poi alla scadenza non sia stato ammesso il concordato in data 19.4.2013 (ipotesi più probabile, essendo impensabile che il tribunale abbia deciso sulla domanda ex art. 161 comma sesto dopo cinque mesi) oppure non sia stato proprio concesso il termine (come il dato letterale indurrebbe a propendere). Ad ogni modo, qualunque cosa si avvenuta sulla prima domanda, nessuna continuità si può porre tra la prima domanda e il fallimento; invero, anche nella prima ipotesi, in cui vi è stata la presentazione di una proposta e un piano concordatario, la procedura non è stata proprio aperta e, quand'anche fosse stata aperta alla stessa non è seguito il fallimento, ma altra proposta di concordato.
      In sostanza, a nostro parere, il periodo sospetto per le revocatorie inizia a decorrere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69bis, dalla data della pubblicazione della domanda di concordato depositata l'1.8.2013.
      Zucchetti Sg srl
      • Rosella De Santis

        BERGAMO
        10/02/2014 16:05

        RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

        Gentilissimi,
        intervengo nella discussione per chiedere se, a vostro parere, l'art. 69 bis sia applicabile anche ai fini dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti soci previsto dall'art. 2467 comma 1 codice civile.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/02/2014 20:22

          RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

          Non ci risultano precedenti sul punto. Secondo noi l'art. 69bis non trova applicazione nella fattispecie da lei ipotizzata.
          Tale norma, infatti, dispone testualmente che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"; di modo che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare (tutte quelle indicate dalla norma) viene fissato alla data della pubblicazione della domanda di concordato, ove a questo sia seguito il fallimento.
          Il primo comma dell'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti rientranti nella previsione di cui al secondo comma della stessa norma è postergato rispetto alla posizione degli altri creditori e "se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito".
          La domanda pone un acuto quesito: l'anno cui fa riferimento l'art. 2467 c.c. è quello che precede la dichiarazione di fallimento o, a norma dell'art. 69bis, quello che precede la pubblicazione della domanda di concordato, cui sia seguito il fallimento?
          La risposta affermativa o negativa a detto quesito dipende da come si qualifica la inefficacia del rimborso di cui parla l'art. 2467 c.c.; se, infatti, essa si considera come la conseguenza di una azione revocatoria di pagamento (consistente nel rimborso che il socio ha ricevuto del suo credito per finanziamento) trova applicazione l'art. 69bis, con retrodatazione del decorso dell'anno alla data della pubblicazione della domanda di concordato; se invece si ritiene che l'inefficacia del rimborso sia automatica, come ad esempio per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'anno va limitato a quello anteriore alla dichiarazione di fallimento non essendosi in presenza di un'azione revocatoria, per le quali soltanto il termine viene retrodatato.
          Noi, non senza qualche dubbio, propendiamo per questa seconda soluzione per il fatto che la norma civilistica non richiede alcuna prova dell'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza (che, a norma del secondo comma dell'art. 67 è a carico del curatore) ma determina una inefficacia automatica, peraltro rapportata ad un anno, nel mentre, ora il periodo sospetto per la revocatoria di pagamenti è di sei mesi.
          Zucchetti SG Srl
          • Rosella De Santis

            BERGAMO
            12/02/2014 08:40

            RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

            Grazie per il parere. L'unico dubbio che mi resta è relativo al fatto che una risposta negativa apre il fianco, soprattutto in concomitanza con la possibilità di accedere al concordato in bianco, a facili condotte fraudolente.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/02/2014 19:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

              Come ha visto dalla nostra precedente risposta (che non è un parere, ma una opinione che esprimiamo come partecipanti coordinatori del Forum), anche noi abbiamo dubbi sulla soluzione che abbiamo preferito, e quello principale è rappresnetato proprio dalle possibili manovre fraudolente dei soci; questo rischio, sicuramente fondato, è controbilanciato dalla automaticità dell'inefficacia del rimborso e dal fatto che comunque è rimasto il termine di un anno nell'art. 2467 c.c..
              Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Silei

        Ravenna
        18/01/2021 18:27

        RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

        La Vostra risposta è da me condivisa ma trattandosi di un parere datato, chiedo se confermate il Vostro orientamento e se esiste giurisprudenza in merito?
        Grazie
        Alessandro Silei - Ravenna
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/01/2021 19:27

          RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

          La sua domanda è molto opportuna perché, nel tempo decorso dal 2014 sono accadute molte cose. Da un lato si è rafforzata la giurisprudenza che attribuisce natura sostanziale alla postergazione di cui all'art. 2467 c.c. (Tr a le ult. Cass. 521/2020; Cass. n. 17421/2020) , da cui la convinzione che anche nel corso della vita della società esiste un divieto di carattere imperativo di rimborso dei finanziamenti sino a che non siano pagati tutti gli altri creditori o non sia stata rimossa la condizione di sottocapitalizzazione. In questa ottica e per gli ulteriori motivi già esposti, avevamo optato, seppur con più di qualche dubbio, per la inefficacia automatica dei rimborsi effettuati nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.
          La situazione però è destinata a cambiare in quanto il secondo comma dell'art. 164 del nuovo codice della crisi, oltre a regolare ai fini revocatori il pagamento dei crediti non scaduti in conformità all'art. 65 l.fall., aggiunge che sono "privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore (principio esteso dal comma terzo anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti). Contestualmente è stato abrogato, con l'art. 383, la seconda parte del primo comma dell'art. 2467 c.c., che prevede la restituzione delle somme rimborsate al socio che ha erogato alla società finanziamenti postergati, qualora il rimborso sia avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
          Questa nuova norma non è al momento ancora in vigore, ma fa capire, con la sua collocazione nella rubrica dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori e l'inserimento nel contesto di quello che nella legge fallimentare è l'art. 65, l'intento del legislatore di ritenere indiscutibilmente i rimborsi dei finanziamenti dei soci (postergati) soggetti alla revocatoria regolata dal CCI (anche per quanto riguarda il calcolo del periodo sospetto con l'individuazione del dies a quo in quello della presentazione della domanda e non più in quello della dichiarazione dell'insolvenza), escludendo che la fattispecie in esame integri uno strumento aggiuntivo di revocatoria, derogatoria della normativa generale. In sostanza, in futuro la fattispecie sarà equiparata a quella del pagamento dei crediti non scaduti.
          Se tuttavia la norma non trova ancora applicazione, non mancherà, di influenzare le interpretazioni future, come sta accadendo su più di qualche caso dubbio, ove le future previsioni sono considerate indicative anche della interpretazione presente.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandro Silei

            Ravenna
            20/01/2021 18:44

            RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

            Grazie per la Vostra puntuale integrazione ma gradirei una conferma della Vostra opinione anche sulla questione della revocatoria riferita alla consecutività delle procedure concorsuali di cui al quesito del dott. Ferro del gennaio 2014.
            Domanda di concordato con riserva seguita dal deposito del piano e della documentazione di cui all'art. 161 L.F. dichiarata poi inammissibile dal Tribunale. Dopo circa tre settimane la società debitrice presenta una nuova proposta di concordato pieno (si ritiene, stante il breve lasso temporale trascorso, che si sia in presenza dello stesso stato di insolvenza e della stessa massa debitoria) che il Tribunale dichiara nuovamente inammissibile.
            Non essendo pendenti istanze di fallimento, la società debitrice, dopo circa due mesi, presenta richiesta di fallimento in proprio che il Tribunale accoglie, dichiarando aperta la procedura fallimentare.
            Il problema che si pone è quello, ai fini della decorrenza del periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie ex art. 67 L.F., della consecutività di una prima domanda di concordato (procedura dichiarata inammissibile e mai dichiarata aperta), seguita da altra domanda di concordato (anche questa dichiarata inammissibile e mai aperta) a cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento in proprio.
            A parere dello scrivente la data di riferimento per esperire eventuali azioni revocatorie decorre dalla data della pubblicazione al R.I. della seconda domanda di concordato in quanto a questo è succeduta la dichiarazione di fallimento. Non parrebbe plausibile considerare quale data iniziale per le azioni revocatorie quella della pubblicazione al R.I. della prima domanda di concordato con riserva perchè alla stessa procedura (mai aperta) non è seguita la dichiarazione di fallimento ma un'altra procedura di concordato.
            Anche se principalmente relative all'inefficacia delle ipoteche, le sentenze della Cassazione (6/6/2018 n. 14671 e 5/3/2019 n. 6381) parrebbero sancire che il principio della cosiddetta "consecuzione delle procedure" opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento e non tra due procedure di concordato, anche se la seconda è seguita da dichiarazione di fallimento.
            Non ho reperito ulteriore giurisprudenza in merito per chiarire questo dubbio, per cui sarebbe estremamente gradita la Vostra opinione in merito.
            Grazie per cortese attenzione.
            Alessandro Silei
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/01/2021 19:51

              RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

              Dovrebbero essere pubblicate a breve una o più sentenze della Cassazione che affrontano, seppur sotto altri aspetti (la prededuzione), il problema della consecuzione tra procedure e, in particolare quello della sequenza del concordato con riserva non sfociato nell'apertura di un concordato pieno, cui sia seguito il fallimento. Nell'effluvio di sentenze sulla prededuzione che vi è stato negli ultimi due anni, l'aspetto sopra accennato è rimasto ancora oscuro, per cui ci sembra quanto mai opportuna una decisione chiarificatrice.
              Poiché ci sembra che lei ponga un problema dottrinario che non richiede una soluzione ancorata ad un caso concreto impellente, crediamo opportuno attendere detta pubblicazione, in modo da conoscere l'orientamento più recente della Corte in materia.
              Zucchetti Sg srl
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              25/01/2021 13:03

              RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

              Cass sez. I, 15/01/2021, n.639 ha statuito che "La L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda".
              Vi erano forti aspettative che questa decisone avrebbe chiarito non solo i residui dubbi che ancora permangono sulla prededuzione, ma avrebbe gettato una luce anche sulla questione che qui interessa; e lo ha fatto, ma in modo abbastanza ambiguo.
              Invero la Corte, in primo luogo afferma la differenza tra le ipotesi in cui la procedura di concordato venga aperta e poi venga meno per revoca, mancato raggiungimento delle maggioranze, non omologa e il caso in cui la proposta venga dichiarata inammissibile, per poi spiegare che nel primo caso la prededuzione ai crediti per la presentazione della domanda può riconoscersi perché, essendo stata dichiarata aperta a norma della L. Fall., art. 163 una procedura di concordato, in essa " si era dunque indubitabilmente realizzato il fenomeno, cd. della consecuzione, che funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l'una si evolvesse nell'altra, e che consente di traslare la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione (soddisfacimento del credito - nei limiti dell'attivo disponibile - con precedenza assoluta, e al di fuori del riparto), facendo sì che essa valga non solo nell'ambito della procedura in cui è maturata, ma anche in quella che ad essa sia succeduta". Al contrario, in caso di inammissibilità, la prededuzione dello stesso credito non può essere riconosciuta perché manca la consecuzione, che è l'elemento che funge da congiunzione anche per la retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 69bis, per cui se manca la consecuzione viene meno la retrodatazione sia ai fini della prededuzione che della revocatoria.
              Sennochè la Corte, nel prosieguo del discorso, prende in considerazione il dato che legge collega alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, nel caso di fallimento consecutivo, una serie di effetti tipici, quali la cristallizzazione della massa passiva (L. Fall., art. 169) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperibilità delle azioni revocatorie (L. Fall., art. 69 bis, comma 2), e sostiene che questi effetti si producono nel fallimento consecutivo indipendentemente dall'ammissione alla procedura minore. Questi effetti, aggiunge la Corte, sono stati anticipati alla data di iscrizione della domanda allo scopo di "evitare che il maggior tempo oggi necessario allo svolgimento del procedimento di verifica, usualmente complesso, nonchè l'eventuale, ulteriore stacco temporale che potrebbe intercorrere, in caso di assenza di contestuali istanze di fallimento, fra la pronuncia di inammissibilità della proposta e l'emissione della sentenza dichiarativa, vadano a danno dei creditori concorsuali; dall'altro nel fatto che risulterebbe del tutto illogico, una volta constatato che la sentenza di fallimento ha costituito il mero atto terminale di una vicenda originata dall'insolvenza dell'imprenditore, far risalire in via presuntiva detta insolvenza ad un evento incerto (l'ammissione al concordato) anzichè alla data in cui l'imprenditore medesimo ha reso noto ai terzi di versare, quantomeno, in uno stato di crisi che ben potrebbe risultare non più reversibile".
              Secondo questa versione- che per la verità non si sottrae a critiche perché la situazione di crisi che può giustificare il ricorso al concordato è diversa da quella dell'insolvenza, perché la previsione legislativa ex art. 39bis , proprio per il fine indicato, potrebbe leggersi come condizionata all'ammissibilità della proposta, perché in caso di inammissibilità manca la consecuzione, ecc.- l'art. 69bis trova applicazione anche se la proposta di concordato è dichiarata inammissibile, per cui la sua indicazione di far partire il periodo sospetto dalla domanda di concordato pieno dichiarata inammissibile diventa condivisibile. Vedremo in seguiti come verrà commentata questa sentenza.
              Zucchetti SG srl
    • Giuseppe Sperotti

      Vicenza
      13/02/2014 09:37

      RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

      condivido la risposta. In ogni caso segnalo un precedente, Tribunale di Venezia, est. dottoressa Gabriella Zanon , 15 NOVEMBRE 2011 ( L'INTERVALLO ALLORA è STATO DI 28 GIORNI ) .
      Segnalo inoltre che nel caso di concordato in bianco seguito dal fallimento valgono gli stessi riferimenti, a mio avviso, stante il chiaro riferimento normativo; in senso conforme , anche se ralativo alla questione prededuzione, Tribunale di Terni, 17 gennaio 2014, estensore Dottoressa Paola Vella . Una eventuale condotta omissiva da parte del debitore non può venire ad incidere in modo retroattivo e negativamente sui creditori.

      Giuseppe Rebecca
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/02/2014 11:57

        RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

        Ringraziamo per la segnalazione. Per quanto riguarda il caso affrontato dal tribunale di Terni citato (permanenza della prededuzione anche nel caso in cui alla scadenza del termine del concordato con riserva non segua il concordato pieno), cogliamo l'occasione per segnalare, a nostra volta, che alla Camera è stato già approvato un emendamento al c.d. decreto Destinazione Italia (145/2012), ora all'esame del Senato per la conversione, del seguente tenore:
        "3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".
        Zucchetti Sg Srl
        • Tommaso Bartiromo

          Nocera Superiore (SA)
          09/03/2014 18:09

          RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

          Intervengo nella discussione per chiedere cortesemente un chiarimento in ordine ad un dubbio che mi sono posto. Nel caso di consecuzione di procedure concorsuali ex art. 69 bis, si può ritenere ed eccepire alla Curatela che il termine di 3 anni per l'esercizio dell'azione revocatoria decorra dalla data di presentazione di una domanda di concordato preventivo ex art. 160 LF piuttosto che dalla data della dichiarazione del fallimento (e ciò al fine di eccepire la prescrizione dall'esercizio dell'azione revocatoria) ? Dal tenore letterale dell'art. 69 bis LF parrebbe di no, ma vorrei sapere la Vs opinione in merito. Ringrazio in anticipo per la risposta ed attendo un cortese riscontro. Cordiali saluti
          • Giuseppe Sperotti

            Vicenza
            10/03/2014 08:18

            RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

            Si conferma che il termine di tre anni è dalla dichiarazione di fallimento, come supposto ; nel caso di consecuzione di procedure può invece eventualmente applicarsi anche il maggior termine di 5 anni dall'atto, previsione che al di fuori della consecuzione non parrebbe trovare altra applicazione.
            Giuseppe Rebecca
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/03/2014 20:55

              RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure


              Anche noi- come il dott. Rebecca ha anticipato nel suo intervento- riteniamo che il termine di decadenza (così qualificato dalla rubrica dell'art. 69bis) decorra dalla data del fallimento anche quando vi è consecuzione tra procedure, dato il chiaro disposto del primo comma dell'art. 69bis. Questo infatti stabilisce che "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto", da cui si ricava che l'azione revocatoria non può essere promossa passati tre anni dalla dichiarazione di fallimento e sempre che non siano cinque anni dal compimento dell'atto da impugnare, e ciò, indipendentemente dalla consecuzione o meno di procedure.
              Se abbiamo capito bene, il dott. Rebecca ritiene che il termine di cinque anni troverebbe applicazione soltanto in caso di consecuzione di procedure, ma non ci sembra che la norma richieda questo requisito, in quanto, a nostro avviso, pone due termini per l'esercizio della revocatoria: uno di tre anni che parte dalla dichiarazione di fallimento ed uno di cinque anni che parte dalla formazione dell'atto, al cui rispetto il curatore è tenuto anche se il fallimento non sia stato preceduto da alcuna procedura minore.
              Della consecuzione parla il secondo comma dell'art. 69bis, introdotto con il d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n.134 del 2012, ma non al fine di stabilire il tempo e il dies a quo della decadenza (o della prescrizione), ma al fine di individuare il momento da cui inizia a decorrere il periodo sospetto (di sei mesi, o un anno ecc.) entro cui deve essere stato compiuto l'atto da impugnare, che appunto, parte dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato o di concordato con riserva. Anche sul punto, infatti la norma è chiara disponendo che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
              Zucchetti SG Srl
              • Giuseppe Sperotti

                Vicenza
                11/03/2014 05:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

                Mi riferisco alla vostra risposta circa i termini di decadenza per l'azione revocatoria .


                Circa il termine dei 5 anni dall'atto, ai fini della decadenza dall'azione revocatoria , è una fattispecie che personalmente non sono riuscito ad individuare, nella pratica operativa, tenuto conto del minor termine, assorbente, di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, e mi davo appunto una giustificazione nella fattispecie concreta della consecutio. Può darsi che ci siano delle diverse fattispecie , ma io non lo ho individuate . Giuseppe Rebecca
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/03/2014 20:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

                  La sua osservazione è esatta se ci si riferisce alle sole revocatorie di cui agli artt. 64, 65 o 67 perché, essendo in questi casi il periodo sospetto massimo di due anni, è chiaro che non rileva l'atto compiuto cinque anni prima, a meno che non ci sia stata una consecuzione di procedure, che, facendo partire il periodo sospetta dall'inizio di quella minore, potrebbe comportare che un atto compiuto cinque anni prima del fallimento rientri in tale fase.
                  Il primo comma dell'art. 69bis- che esisteva già prima che fosse introdotto nel 2012 il secondo comma che ha posto il principio della retrodatazione del termine del periodo sospetto alla prima procedura- ha, però, a nostro avviso, una portata più ampia perché trova applicazione per tutte "le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione", e tra queste vi sono anche la revocatoria ordinaria di cui all'art. 66 e quella tra coniugi di cui all'art.69. Sappiamo bene che non tutti sono d'accordo sull'applicazione dell'art. 69bis alla revocatoria ordinaria, ma noi optiamo per la tesi estensiva di Montanari e, di conseguenza, diventa in quel caso applicabile il doppio termine indipendentemente da consecuzione; pensiamo che il legislatore, in tal caso abbia voluto mantenere il termine quinquennale ordinario, ponendone un altro di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento qualora l'azione revocatoria ordinaria venga esercitata dal curatore.
                  L'art. 69, a sua volta, prevede la revocatoria di atti onerosi e gratuiti compiuti tra coniugi anche più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, purchè nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, per cui in questo caso il richiamo ai cinque anni diventa un limite rilevante, indipendentemente dalla consecuzione.
                  Non ci nascondiamo che questa materia è molto controversa (si discute anche se l'art. 69bis sia applicabile alle ipotesi di cui agli artt. 64 e 65), ma proprio per queste incertezze interpretative noi abbiamo preferito dare una risposta alla domanda formulata che tenesse conto in generale di tutte le ipotesi astrattamente rientranti nella noma, salvo poi a valutarne la ricaduta sul singolo caso concreto.
                  Zucchetti Sg Srl
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/03/2014 20:54

            RE: RE: RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure


            Anche noi- come il dott. Rebecca ha anticipato nel suo intervento- riteniamo che il termine di decadenza (così qualificato dalla rubrica dell'art. 69bis) decorra dalla data del fallimento anche quando vi è consecuzione tra procedure, dato il chiaro disposto del primo comma dell'art. 69bis. Questo infatti stabilisce che "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto", da cui si ricava che l'azione revocatoria non può essere promossa passati tre anni dalla dichiarazione di fallimento e sempre che non siano cinque anni dal compimento dell'atto da impugnare, e ciò, indipendentemente dalla consecuzione o meno di procedure.
            Se abbiamo capito bene, il dott. Rebecca ritiene che il termine di cinque anni troverebbe applicazione soltanto in caso di consecuzione di procedure, ma non ci sembra che la norma richieda questo requisito, in quanto, a nostro avviso, pone due termini per l'esercizio della revocatoria: uno di tre anni che parte dalla dichiarazione di fallimento ed uno di cinque anni che parte dalla formazione dell'atto, al cui rispetto il curatore è tenuto anche se il fallimento non sia stato preceduto da alcuna procedura minore.
            Della consecuzione parla il secondo comma dell'art. 69bis, introdotto con il d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n.134 del 2012, ma non al fine di stabilire il tempo e il dies a quo della decadenza (o della prescrizione), ma al fine di individuare il momento da cui inizia a decorrere il periodo sospetto (di sei mesi, o un anno ecc.) entro cui deve essere stato compiuto l'atto da impugnare, che appunto, parte dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato o di concordato con riserva. Anche sul punto, infatti la norma è chiara disponendo che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
            Zucchetti SG Srl
    • Giovanni Pacini

      Firenze
      10/03/2014 11:24

      RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

      Segnalo la decisione, del Tribunale di Firenze del 12 giugno 2013, che ha respinto l'opposizione di un Istituto bancario contro la retrodatazione degli effetti della dichiarazione di fallimento alla prima di due domande di concordato preventivo seguite, poi, da fallimento.
      Nella decisione si accoglie in sostanza il principio della consecuzione tra due procedure di concordato in presenza della unitarietà della crisi, come nella giurisprudenza citata dal dott. Ferro.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/03/2014 20:55

        RE: RE: Termine revocatoria in caso di consecuzione procedure

        Ringraziamo per la segnalazione, ma nel prenderne atto ci chiediamo se può considerarsi ancora attuale questa decisione dopo l'entrata in vigore dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (Decreto destinazione Italia), convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il cui comma 3-quater, stabilisce quanto segue: "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione s,, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".
        E' vero che la norma parla di prededuzioni nel rapporto preconcordato concordato, ma mette in evidenza anche come non esista consecuzione tra una prima procedura di concordato abortita e una seconda, sicchè, nel caso al secondo concordato segua il fallimento ci sembra davvero difficile retrodatare questo alla data della presentazione della prima domanda di concordato.
        Zucchetti Sg Srl