ALTRO - Revocatorie

Richiesta gratuito patrocinio

  • Andrea Morganti

    Prato
    10/06/2016 09:31

    Richiesta gratuito patrocinio

    In un fallimento privo di attivo devo avviare un giudizio ordinario per il recupero di un atto a titolo gratuito (64lf).
    Il legale inizialmente nominato per assistere la procedura non è iscritto alle liste di gratuito patrocinio.
    Per procedere devo invece fare ricorso a tale istituto.
    Mi chiedo: posto che ci sia l'autorizzazione del GD, questa da sola legittima il legale a stare in giudizio in gratuito patrocinio oppure devo fare istanza anche per la nomina di un nuovo legale iscritto alle liste di gratuito patrocinio?
    Ringrazio per la Vs attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2016 19:16

      RE: Richiesta gratuito patrocinio

      L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 dispone che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
      Questa autorizzazione è sufficiente per il curatore in quanto l'attestazione del giudice delegato prevista dal citato art. 144 comporta anche la previa, doverosa delibazione dell'opportunità della costituzione, posto che in caso contrario - ovvero limitandosi ad attestare che la procedura è priva di fondi e, dunque, a prendere atto dell'iniziativa giudiziaria che il fallimento sta per assumere - il giudice delegato finirebbe col venir meno ai suoi doveri di vigilanza, di fatto consentendo al curatore di agire o di resistere in giudizio ancorchè privo della necessaria autorizzazione.
      Tanto significa che il curatore non ha bisogno di chiedere altra autorizzazione al giudice delegato, ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6, l.f., per stare in giudizio, né ha bisogno, come invece un qualsiasi cittadino, di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio dalla Commissione presso il Consiglio dell'Ordine.
      Una volta ottenuta l'attestazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002, il curatore deve nominare un avvocato- compito che ora spetta a lui e non più al giudice, come si evince dall'art. 25 l.f.; a questo punto si applica l'art. 80 del citato DPR, per il quale "Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo".
      Poiché l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta la gratuità della prestazione professionale espletata nel processo, le cui spese (in parte anticipate, in parte prenotate a debito) sono poste a carico dell'Erario, è necessario che il difensore prescelto sia iscritto in detto elenco, in quanto con detta iscrizione accetta queste regole, ciò anche a garanzia della parte perché l'iscrizione a detto albo richiede il possesso di determinati requisiti da parte del legale (indicati nell'art. 81 del DPR).
      Zucchetti Sg srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        20/03/2018 16:57

        RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

        Buongiorno quali sono i limiti di attivo per potere godere del gratuito patrocinio in caso di fallimento?
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/03/2018 19:24

          RE: RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

          Per i fallimenti non è richiesto un minimo di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio, ma è necessario, come richiede l'art. 144 del DPr n. 115 del 2002 che il giudice delegato attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese e il fallimento si considera ammesso al patrocinio.
          Zucchetti Sg srl
          • Simone Giannecchini

            Lido di Camaiore (LU)
            01/10/2024 19:18

            RE: RE: RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

            Spett.le,

            per meglio comprendere l'iter corretto, attestazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002 deve essere chiesta al G.D. necessariamente prima o contestualmente alla nomina del legale, oppure può procedersi alla richiesta anche a seguito dell'attività esercitata del legale nominato, anche al momento della conclusione della procedura, avendo constato con certezza che non vi è attivo?

            Vi è una qualche differenza con il Codice della Crisi?

            grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              01/10/2024 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

              Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata, sicchè nel fallimento e nella liquidazione giudiziale dal momento del'istanza al giudice delegato per ottenere l0'attestazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002, per cui è preferibile munirsi di tale attestato prima dell'inizio della controversia perché se viene rilasciato nel corso della stessa, il gratuito patrocinio vale solo per il futuro.
              Tuttavia di recente Cass. 25/01/2024, n.2404 ha affermato che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio si producano, non solo dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), ma anche "dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine degli avvocati (che, alla stregua dell'art. 126 del d.P.R. n.115 del 2002, deve provvedere nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione).
              Zucchetti SG srl
          • Paolo D'Angelo

            CAGLIARI
            03/03/2026 13:21

            RE: RE: RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

            Considerato che il fallimento non dispone di fondi liquidi ed è stato ammesso al gratuito patrocinio in una causa avviata dallo stesso nei confronti dell'amministratore della società fallita, attualmente si pone il problema del compenso del legale della procedura nell'ipotesi in cui la controversia venga conciliata. Dall'eventuale conciliazione il fallimento riceverebbe il pagamento dilazionato di un importo minimo, ben al di sotto del limite di reddito imponibile annuo, fissato per le persone fisiche in euro 13.659,64, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
            Considerato che il fallimento non ha recuperato altro attivo e che l'eventuale incasso derivante dalla conciliazione coprirebbe solamente le spese del legale, l'ammissione al gratuito andrebbe revocata?
            In ogni caso, a quale giudice spetterebbe la liquidazione del compenso dell'avvocato, al giudice della causa o quello del fallimento?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/03/2026 18:20

              RE: RE: RE: RE: RE: Richiesta gratuito patrocinio

              Il gratuito patrocinio in materia fallimentare funziona in modo diverso rispetto a quello ordinario giacchè, nel giudizio in cui è parte un fallimento, l'ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato avviene d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria in base a delibera del Consiglio dell'Ordine sulla base del reddito minimo e, di conseguenza anche la revoca avviene non ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, da parte del giudice della causa, bensì ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 146 del medesimo d.P.R., da cui si deduce che non è necessario un provvedimento di revoca in quanto le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed è compito del giudice delegato assicurarne il tempestivo recupero.
              Tanto premesso, va aggiunto che nel caso non è applicabile l'art. 134 del citato DPR in quanto tale norma presuppone la condanna al pagamento delle spese della parte non ammessa al gratuito patrocinio e le modalità di recupero da parte dello Stato. In mancanza di un provvedimento di condanna al pagamento delle spese o di soccombenza del fallimento, questo sarebbe tenuto al pagamento ma essendo la procedura ammessa al gratuito patrocinio provvede lo Stato.
              E qui si pone il problema del mantenimento del gratuito patrocinio a seguito del recupero della somma che transattivamente la controparte si impegnerebbe a corrispondere, peraltro non in una unica soluzione. Tecnicamente, il giudice delegato, come ha emesso l'attestazione della mancanza di attivo che ha permesso l'accesso al gratuito patrocinio, così, in presenza di somme liquide, dovrebbe, ovviamente su rappresentazione della situazione da parte del curatore, emettere il provvedimento contrario della esistenza di fondi per cui il fallimento non gode più del benefizio del gratuito patrocinio, con la conseguenza che il legale chiede il pagamento alla procedura.
              Abbiamo usato il condizionale perché la somma recuperata, non essendo consistente, potrebbe rilevarsi non sufficiente a coprire tutte le prededuzioni di posizione anteriore a quella del legale (che nell'ambito della graduatoria delle prededuzioni, godrebbe del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.), tra cui le spese di giustizia della procedura che comprendono il compenso al curatore; se ricorre una tale ipotesi, si potrebbe intanto procedere con la richiesta del legale all'Erario per il pagamento del compenso liquidato dal giudice delegato (qualora, si ripete, non vi sia un provvedimento di altro giudice che abbia liquidato le spese della causa) e poi si elimina il gratuito patrocinio destinando così la somma incassata al pagamento delle spese prioritarie su quella del professionista.
              Zucchetti Sg srl