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ALTRO - Revocatorie
REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
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Ciro Palladino
FRATTAMAGGIORE (NA)16/03/2015 17:19REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
Buona sera e buon lavoro.
Sono Curatore di un fallimento dichiarato nel dicembre 2014 di una società a responsabilità limitata in liquidazione cessata e cancellata dal registro imprese nel dicembre 2013.
Dalla lettura dei bilanci ed estratti dei conti correnti è emerso che tra il 2011 ed il 2012 il liquidatore ha "estinto" un finanziamento soci per € 151.000,00.
Il nuovo art. 2467 c.c. dispone che il "rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito" (art. 2467, comma 1).Trattasi di revocabilità di carattere assoluto, che non consente al socio la prova di assenza di intento fraudolento.Se avvenuto entro l'anno, è irrilevante che il rimborso sia stato effettuato prima del verificarsi dello stato di insolvenza.
Trascorso l'anno, per i rimborsi avvenuti nei due anni antecedenti il fallimento, si potrà eventualmente procedere in base all'art. 65 legge fall., che stabilisce l'inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente.
Il curatore potrebbe anche scegliere di agire con la revocatoria ordinaria se concorrono le condizioni stabilite dall'art. 2901 c.c..
Nel caso di specie l'anno intercorrente tra la cancellazione e la dichiarazione di fallimento rappresenta una moratoria a favore della curatela ai fini dell'azione ex art.2467 c.c. o dovrò comunque agire ex art.65 l.f. o 2901 c.c.
Agirò nei confronti del liquidatore per responsabilità?
Grazie anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/03/2015 18:51RE: REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
Classificazione: REVOCATORIE / REVOCATORIE FALLIMENTARI / ART. 65La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina alcuna sospensione o moratoria nel decorso dell'anno di cui si parla nel primo comma dell'art. 2467 c.c..
Essendo il ricorso intervenuto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento dela società, non può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c., che prevede la immediata restituzione, per cui le vie che le rimangono sono quelle della revocatoria ex art. 65 o della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che finiscono per sovrapporsi in qualche modo, perché entrambe le norme riguardano il pagamento di crediti non scaduti (l'adempimento di crediti scaduti non è soggetto a revocatoria ordinaria a norma del terzo comma dell'art. 2901 c.c.), anche se i riferimenti temporali sono diversi.
Il fatto è però che in tanto si può parlare di crediti non scaduti (e quindi revocabili ai sensi dell'art. 65 l.f. o art. 2901 c.c.) in quanto l'art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ma il secondo comma dell'art. 2467 c.c pone come condizione per la postergazione che il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società, di per sé comportante proprio la conseguenza - in termini di posizione dei soci finanziatori - che la disciplina normativa pare mirata ad evitare, vale a dire la conseguenza che i soci - non conferendo capitale ma assumendo la veste di creditori vengano a traslare il rischio di impresa sugli altri creditori, così proseguendo l'attività sociale in danno di questi ultimi, che, "normalmente" in una tale situazione non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti. In sostanza per avere speranze di vittoria deve dimostarre la sussitenza delle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 2467 c.c.
Zucchetti SG srl
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Chiara Costa
Piacenza06/02/2025 18:48RE: RE: REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
Buonasera.
- Trattando di fallimento dichiarato nel 2022, pertanto con applicazione della legge fallimentare, nel caso di rimborso finanziamento soci intervenuto nell'anno anteriore, alla luce degli arresti giurisprudenziali, l'azione correttamente esperibile potrebbe quindi essere la revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 l.f., ovviamente limitando la revoca agli atti rientranti nel periodo sospetto?
- sempre ex art. 67 comma 2 l.f. , il concetto di debito esigibile a fronte sia di un rimborso finanziamento soci, sia di pagamenti in favore di professionisti, come si declina il concetto di esigibilità?
vi ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2025 16:29RE: RE: RE: REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
La questione posta richiede un preventivo chiarimento sulla versione dell'art. 2467 c.c. applicabile alla fattispecie. Nel caso è stato dichiarato il fallimento nel 2022 ed evidentemente, visto che è stato aperto il fallimento e non la liquidazione giudiziale , esso è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, quando è entrato in vigore il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.
Questo dato rileva perché l'art. 383 del nuovo codice ha modificato il primo comma dell'art. 2467 c.c..; questi prevedeva che "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito". Quest'ultimo inciso è stato eliminato dal citato art. 383 c.c.i.i. non perché ritenuto non più valido, ma perché lo stesso principio è stato, più correttamente posto nell'ambito dell'art. 164 c.c.i.i., rubricato "Pagamenti di crediti non scaduti e postergati", che, al commi 2, sancisce che "Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore". Ossia il legislatore non colloca più la norma, chiaramente di diritto concorsuale, all'interno del codice civile, ma la inserisce nell'ambito della disciplina dell'azione revocatoria, equiparandola a quella relativa ai pagamenti di crediti non scaduti, confermando l'inefficacia del rimborso dei finanziamenti.
Si verifica allora questa strana situazione: il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022 per cui è regolato dalla legge fallimentare, giusta la disposizione transitoria di cui all'art. 390, ma questa disposizione nulla dice in ordine alla normativa del codice civile applicabile. Teoricamente oggi, non potrebbe essere applicata alla fattispecie l'art. 164 c.c.i.i. perché si tratta di fallimento disciplinato dalla legge fallimentare né potrebbe essere applicata la vecchia versione dell'art. 2467 c.c. perché non più vigente.
Questo non significa che il fallimento rimane privo di tutela perché potrebbe ricorrere alla revocatoria di pagamenti, che , qualora il rimborso sia avvenuto prima della scadenza fissata per lo stesso, rientrerebbero nella previsione normativa di cui all'art. 65 l.fall. sui pagamenti di crediti non scaduti, che amplia il periodo sospetto a due anni.
A nostro avviso, però, considerato che la modifica della norma civilistica è stata attuata per porre più coerentemente lo stesso principio (eliminato da quella norma) nel corpus della legge dedicata alla crisi e all'insolvenza e che fattori vari hanno poi determinato il ritardo nella entrata in vigore del nuovo codice, la norma di cui all'art. 2467 c.c. va applicata al caso concreto nella sua vecchia versione, compresa, cioè la parte che prevedeva la restituzione dei rimborsi avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, in quanto norma specifica della fattispecie del rimborso finanziamenti soci.
Orbene, "in tema di finanziamenti dei soci in favore della società- ha sempre sostenuto la S. Corte (cfr. da ult. Cass. 30/05/2024 , n. 15196)-, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l' art. 2467, comma 1, c.c. delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis".
Se si segue quindi la linea indicata, è questo principio che può essere utilizzato nella specie.
Zucchetti SG srl
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Luca Gaiotti
CONEGLIANO (TV)07/03/2025 15:10RE: REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
Ho il caso di una società in liquidazione giudiziale dove 10 mesi prima dell'apertura della procedura l'amministratore unico si è rimborsato un finanziamento fatto dallo stesso alla società (tale società ha come socio unico un'altra società che all'epoca della restituzione era anch'essa in liquidazione giudiziale e che ha a sua volta come socio unico l'amministratore in questione).
Può essere ricondotto nella norma con riferimento al finanziamento soci (e quindi va restituito) oppure non ho titolo per richiederlo indietro?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2025 18:34RE: RE: REVOCATORIA FINANZIAMENTO SOCI
Nella risposta che precede abbiamo ricordato che l'art. 164 c.c.i.i., rubricato "Pagamenti di crediti non scaduti e postergati", al commi 2, sancisce che "Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore". Ossia il legislatore non colloca più la norma, chiaramente di diritto concorsuale, all'interno del codice civile, ma la inserisce nell'ambito della disciplina dell'azione revocatoria, equiparandola a quella relativa ai pagamenti di crediti non scaduti, confermando l'inefficacia del rimborso dei finanziamenti.
Può quindi chiedere la restituzione del rimborso del finanziamento.
Zucchetti SG srl
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