Menu
ALTRO - Revocatorie
esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
-
Gabriele Mariani
Modena15/03/2023 13:18esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Buongiorno,
a seguito di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata da dei dipendenti, viene proposta dalla società debitrice - a fronte della rinuncia all'istanza - una cessione di credito in favore dei dipendenti medesimi.
Nel caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale ritengo che trattandosi di una cessione solutoria non rientri nello scudo di cui al 166 lettera f., seppur avente ad oggetto il pagamento di crediti per retribuzioni.
Il rischio di revocatoria mi pare concreto.
Il ragionamento è condivisibile?
-
Zucchetti SG
Vicenza15/03/2023 20:04RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Condividiamo la sua opinione. La ragione dell'esenzione di cui alla lett. f) del terzo comma dell'art. 166 ccii è quella di favorire la normale attività d'impresa evitando che il rischio della revocatoria, rappresentando un impedimento alla prosecuzione della prestazione di lavoro, porti all'interruzione dei rapporti privandolo l'impresa così della possibilità di continuare ad operare. Nel caso in esame i dipendenti, che non si sa se hanno continuato il rapporto di lavoro, hanno già azionato la massima difesa della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e la transazione raggiunta- che peraltro non prevede neanche un pagamento in denaro ma la cessione di un credito- fa capire che l'impresa già versa in stato di insolvenza e tenta soltanto di evitare la procedura liquidatoria.
Zucchetti SG srl-
Sergio Coschiera
Novara05/01/2024 18:50RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Buonasera.
Un dipendente, dopo che la società suo datore di lavoro ha cessato l'attività ed ha licenziamento tutto il personale, ottiene infine il pignoramento presso terzi per il credito del T.F.R. e due mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale della società indebitata incassa l'intera somma, avvantaggiandosi temporaneamente rispetto ai colleghi rimasti inerti. Chiedo se a Vostro parere il pagamento sia revocabile, non essendo utile alla continuazione dell'attività d'impresa ormai cessata. Preciso che probabilmente l'attivo realizzabile in corso di procedura sarà sufficiente per estinguere solo in parte il debito verso tutti i dipendenti (costituito dal solo TFR) e che quindi dovrà comunque intervenire il fondo di garanzia Inps per pagare anche il dipendente che, nela caso, avrà subito la revocatoria. Molte grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza08/01/2024 11:53RE: RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Essendo il pagamento intervenuto nei due mesi antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale è teoricamente soggetto a revocatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 166 CCII, ma la lett. f) comma 3 di detto articolo esenta dalla revocatoria "i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate dai suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati". Tuttavia, a nostro avviso, tale forma di esenzione non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove, come da lei descritto, il dipendente ha riscosso la somma attraverso una procedura esecutiva con pignoramento presso terzi dopo che era cessato il rapporto di lavoro, anzi quando la società datrice di lavoro aveva già cessato l'attività e licenziato tutto il personale. E' vero che nella lett. f) citata non si fa riferimento all'esercizio dell'impresa a differenza della fattispecie di cui alla lett.a), ma è pacifico che la ratio della esenzione di cui alla lett. f) è, non solo quella di tutelare l'interesse dei dipendenti e dei collaboratori, generalmente ritenuti soggetti deboli, ma principalmente quella di favorire il mantenimento dell'attività, evitando che il pericolo della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa, esattamente come sotteso alla previsione di cui alla lett. a) che, per questo stesso motivo, sottrae alla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Se si segue la linea da noi proposta la revocatoria dei pagamenti effettuati nei due mesi precedenti all'apertura della liquidazione giudiziale è possibile non ostandovi né il fatto che il pagamento sia avvenuto attraverso il mezzo coercitivo dell'esecuzione presso terzi (giur. pacifica), né la natura del credito, dal momento che il comma 2 dell'art. 166 parla di pagamento di debiti liquidi ed esigibili senza altra specificazione e poi prevede le esenzioni del comma terzo. Esclusa una ipotesi di esenzione, la revocatoria di cui al comma 2 è, quindi, ammissibile per qualsiasi pagamento; il resto riguarda valutazioni di fatto in considerazione del privilegio di primo grado attribuito ai crediti dei dipendenti in sede di ripartizione dell'attivo per cui il fallimento potrebbe effettuare vittoriosamente la revocatoria e poi ammettere il dipendente al passivo per lo stesso credito revocato. ove verrebbe egualmente soddisfatto per intero in ragione del suo privilegio. In sostanza, sebbene la revocatoria abbia natura antindennitaria, si può evitare la revocatoria dei pagamenti fatti ai dipendenti quando manca un interesse concreto ad agire in revocatoria in capo al curatore.
Nel suo caso un tale interesse sussisterebbe perché, come lei ricorda, l'attivo realizzabile in corso di procedura non sarà sufficiente ad estinguere l'intero debito verso tutti i dipendenti, sicchè diventa utile recuperare quanto uscito dal patrimonio del debitore nel periodo sospetto. Né questa conclusione è intaccata dal fatto che interviene il Fondo di Garanzia presso l'Inps ed il lavoratore riprenderebbe egualmente l'intero credito revocato, perché questo consente soltanto di spostare l'incapienza sull'Inps che, pagato quanto dovuto al dipendente si surroga nella posizione dello stesso.
Zucchetti SG srl-
Sergio Coschiera
Novara11/03/2024 16:43RE: RE: RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Chiedo conferma che l'importo oggetto di revoca e quindi di restituzione debba essere il (solo) pagamento netto ritenute pervenuto al dipendente o meno.
Molte grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza12/03/2024 18:36RE: RE: RE: RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
A nostro avviso oggetto della revocatoria è l'intera somma percepita dal lavoratore nella esecuzione presso terzi perché questo è l'importo che il dipendente ha ricevuto ad estinzione parziale del suo credito e questo è l'importo che il terzo avrebbe pagato alla procedura ove non vi fosse stata l'esecuzione.
Zucchetti SG Srl-
Sergio Coschiera
Novara13/03/2024 13:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Molte grazie. Chiedo se la restituzione dell'intera somma (lordo ritenute) potrebbe entrare in conflitto con Sez. Lav. Cass. n. 1963 del 23/01/2023 e Cass. n. 19735 del 25/7/18 o se le parti potrebbero comunque accordarsi per la restituzione dell'importo lordo poi regolata fiscalmente dalla lettera d) bis dell'art. 10 Tuir anziché dal comma 2) bis dello stesso articolo.
-
Zucchetti SG
Vicenza13/03/2024 20:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: esenzione revocatoria ex art 166, lettera f, CCII
Non vi è contrasto tra le citate decisioni e quanto da noi detto, ma perfetta corrispondenza. La Corte infatti afferma che qualora sia stato attribuito al dipendente una retribuzione superiore al dovuto, "ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente". Noi abbiamo detto esattamente la stessa cosa nella risposta precedente, quando abbiamo scritto che "oggetto della revocatoria è l'intera somma percepita dal lavoratore nella esecuzione presso terzi perché questo è l'importo che il dipendente ha ricevuto ad estinzione parziale del suo credito e questo è l'importo che il terzo avrebbe pagato alla procedura ove non vi fosse stata l'esecuzione".
Sicuramente le parti possono effettuare una transazione evitando la revocatoria e accordandosi sull'importo da restituire, in quanto non tocca norme inderogabili. In ogni caso, onde avere la sicurezza della non impugnabilità della transazione ex art. 2113 c.c., si dovrebbe procedere ad un accorso in "sede protetta" (conciliazione in sede amministrativa, sindacale o davanti al giudice).
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
-
-