ALTRO - Revocatorie

Revocatoria pagamenti a professionisti

  • Michele Ferraro

    Padova
    14/12/2012 17:27

    Revocatoria pagamenti a professionisti

    I pagamenti effettuati ai professionisti della società (avvocato, commercialista, consulente del lavoro) nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (alcuni effettuati tra il deposito dell'istanza di auto fallimento e la dichiarazione stessa) possono essere revocati ai sensi dell'art. 67 LF?

    Oppure rientrano tra le prestazioni in cui opera l'esenzione prevista dallo stesso articolo:
    - 3a. pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso,
    - 3f. i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

    Per quanto riguarda la conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte di questi soggetti si rileva che:
    - il Commercialista predisponeva le dichiarazioni dei redditi e i bilanci (che già da anni erano negativi); inoltre ho trovato numerosa corrispondenza che attesta la sua conoscenza della grave situazione finanziaria;
    - il Consulente del lavoro pochi mesi prima aveva predisposto tutta la documentazione necessaria per la C.I.G.
    - l'Avvocato seguiva la società e ha, quasi sicuramente, predisposto l'istanza di auto fallimento.

    Ringrazio per la cortese collaborazione

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/12/2012 16:49

      RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

      La domanda prospetta una questione dai contorni non ancora ben definiti. Secondo noi il pagamento dei corrispettivi di un avvocato, un commercialista o altro professionista non rientra in nessuna delle due esenzioni da lei indicate.
      Non in quella della lett. a) perché ci sembra che questa si riferisca ai beni e servizi (fornitura merci e somministrazioni) per l'ordinario funzionamento dell'impresa, tant'è che si parla di pagamenti effettuati nei termini d'uso; non in quella della lett. f) che attiene ai pagamenti dei dipendenti ed altri collaboratori dell'impresa, tra i quali si intendono tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa secondo i contratti più svariati, ma non i terzi liberi professionisti.
      Ovviamente, prima di inoltrarsi in una causa, valuti se, in considerazione dell'attivo disponibile, i professionisti in questione verranno soddisfatto, dato che per gli ultimi due anni di attività svolta godono di un privilegi che viene subito dopo quello dei dipendenti; se pensa che verranno comunque soddisfatti nel fallimento, diventa inutile cercare di farsi restituire il danaro che poi gli dovrà essere ridato, a seguito della loro ammissione al passivo.
      Zucchetti Sg Srl

      • Francesco Mazzoletti

        Brescia
        18/01/2013 10:53

        RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

        Buongiorno, in una situazione simile a quella del Collega, mi troverei ad afforntare una revocatoria dei pagamenti effettuati dalla fallita al consulente commercialista-consulente del lavoro negli ultimi sei mesi. Appare che le prestazioni del professionista erano fatturate da una società di consulenza, in forma Srl.
        Mia opinione è che sia conveniente agire in revocatoria, in quanto all'esito positivo della revoca l'eventuale insinuazione del professionista (o meglio, della società di consulenza) avrebbe natura chirografaria, di difficile soddifazione.
        Chiedo se la mia opinione è impostata correttamente.
        In secondo luogo, un consiglio di carattere operativo: prima di procedere all'azione legale e alla nomina del legale, opterei per inviare una lettera a firma del curatore nella quale avanzare richiesta di restituzione delle somme ex art. 67. E' corretto? Si necessita comunque dell'autorizzazione del GD?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/01/2013 19:18

          RE: RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

          Il suo ragionamento non fa una grinza. Dal punto di vista operativo è senz'altro opportuno mandare la lettera di richiesta di restituzione prima di iniziare un iter processuale e per questa lettera non ha bisogno di alcuna autorizzazione.
          Zucchetti SG Srl
          • Giovanni Caccamo

            Monfalcone (GO)
            22/07/2013 18:42

            RE: RE: RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

            Personalmente ritengo,

            a)la società di servizi che si occupa di tenere aggiornate le scritture contabili della poi fallita, se viene pagata nei termini d'uso entro i 6 mesi, non può che essere considerato che un fornitore di servizi, dal che ritengo sia vigente l'esenzione di cui al 3a)
            Preciso, sempre e solo se si tratti di pagamenti nei termini d'uso (il che significa che viene pagata per le prestazioni che svolge appunto nei sei mesi; se viceversa trattasi di pagamenti di prestazioni datate, allora il 3 a) non scatta.

            Conformemente ad a) va data valenza alla società di servizi che si occupa della gestione del personale.

            E giungo a tale conclusione sul presupposto che si tratti di servizi indispensabili per il funzionamento della società che seppure in stato di decozione deve poter operare fintantoché non avvenga appunto la declaratoria di fallimento.

            b) con riferimento ai professionisti, direi che dovrebbe essere valida l'interpretazione sub 3 f) che vedevo già riportata in una risposta precedente nel forum.

            Ritengo comunque che un passaggio di riflessione, in merito alla revocabilità o meno del pagamento sia ... tale pagamento era "in quello specifico momento" funzionale all'esercizio dell'attività?

            Mi sono permesso di dare il mio punto di vista.
            Cordiali saluti

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              22/07/2013 19:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

              La ringraziamo per il suo intervento, ma, come dicevamo nella prima risposta, "la domanda prospetta una questione dai contorni non ancora ben definiti", né nel frattempo si sono avute indicazioni giurisprudenziali rilevanti. Le norme sono ambigue e di conseguenza le interpretazioni son abbastanza variegate. La sua, nella parte in cui parla di società di servizi, ci sembra condivisibile perché attiene alla prestazione di un servizio continuativo ei termini d'uso vengono riferiti al pagamento; meno, per i motivi già detti, quella relativa ai professionisti e all'esenzione di cui alla lett. f del terzo comma dell'art. 67. Ma si tratta di una opinione come un'altra.
              Zucchetti Sg srl
              • Antonio Colameco

                Pescara
                08/07/2015 18:43

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

                LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AZIONE REVOCATORIA RELATIVA AD UNA FATTURA (E PAGAMENTO) EFFETTUATA SU C/C INTESTATO AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E' IN CAPO ALLA ASSOCIAZIONE O AL SINGOLO PROFESSIONSTA (NEL CASO DI SPECIE AVVOCATO) CHE HA SVOLTO LA ATTIVITA' PROFESSIONALE?
                A mio avviso poiche' si revoca il pagamento e questo è stato effettuato in favore della associazione, soggetto percipiente il pagamento, l'azione deve essere esercitata contro l'associazione.
                Gradirei sapere il Vs. parere
                Grazie
                Avv. Antonio Colameco
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  08/07/2015 21:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

                  Il suo ragionamento è ineccepibile. Del resto l'associazione professionale, in quanto centro autonomo di imputazione di interessi, è fornita di capacità processuale attiva e pasiva.
                  Zucchetti SG Srl
    • Silvia Milluzzo

      siracusa
      12/03/2025 12:16

      RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

      Buongiorno, pongo un quesito.
      Il Curatore chiede con lettera ad una S.R.L. la restituzione di un pagamento effettuato in favore della medesima, per l'attività di sorveglianza sanitaria, per le prestazioni effettuate in favore dei dipendenti ( visite mediche, esami ematochimici e tutto quanto previsto come obbligatorio per l'esercizio dell'attività di impresa) nel semestre precedente la dichiarazione di apertura della L.G. . A mio modesto avviso ritengo che non sia un pagamento revocabile, trattandosi di attività svolta per il necessario funzionamento dell'attività di impresa, poichè in mancanza l'azienda non avrebbe potuto svolgere l'attività d'impresa.
      Ringrazio in anticipo
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        12/03/2025 19:36

        RE: RE: Revocatoria pagamenti a professionisti

        La norma di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 166 c.c.i.i., che riprende testualmente la pari lettera del comma 3 dell'art. 67 l. fall. non è mai stata di facile e agevole lettura e proprio nei casi ibridi, come quello da lei rappresentato, in cui il pagamento ha riguardato un servizio solo indirettamente collegato con l'esercizio dell'attività, le inprepretazioni possono essere diverse a seconda del rigore che si utilizza. Se, invero, si ritiene che i beni e i servizi debbano riferirsi all'esercizio dell'impresa secondo parametri di normalità, non dovrebbe essere esentato da revocatoria il pagamento di servizi, quale quello di prestazioni sanitarie, che qualitativamente o quantitativamente siano estranei alla produzione cui è finalizzato l'esercizio dell'impresa; se invece si ritiene che la finalità della norma è quella di tutelare i creditori che abbiano, direttamente o indirettamente contribuito, alla continuità dell'attività, anche il servizio di prestazioni sanitarie vi rientra e, quindi il pagamento dello stesso sarebbe esentato da revocatoria.
        Intendiamo dire che non è possibile dare una risposta sicura e che molto dipende dall'interpretazione che il giudice del caso farà della norma.
        Zucchetti Sg srl