ALTRO - Revocatorie

Revocatoria ex art 67 e atti opponibili

  • Marzio Postiglione

    Angri (SA)
    03/06/2020 17:06

    Revocatoria ex art 67 e atti opponibili

    Buonasera, avrei bisogno urgente dei vostri preziosi consigli.
    La Curatela Fallimentare - la sentenza di fallimento è del 23 marzo 2019 - è in possesso di una scrittura privata con firme autenticate di cessione del credito - ma non dell'elenco delle fatture cedute - datata 30 marzo 2018, tra la fallita, all'epoca in bonis, ed una società.
    In virtù di detta scrittura denominata "Cessione di credito pro soluto" la società fallita cedeva, in favore della societrà cessionaria, e verso un corrispettivo pattuito in € 200.000,00, la titolarità dei diritti di credito, per complessivi € 203.000,00, dalla medesima vantati nei confronti di una Azienda Santaria.
    Nella scrittura - ove si accennava ad una precedente scrittura del gennaio 2016: "In virtù di quanto sopra esposto ed oggetto di una scrittura privata già stipulata tra le parti" - si precisava come il prezzo fosse già stato versato mediante bonifico bancario datato 13 gennaio 2016, eseguito su conto intestato alla società cedente, per l'estinzione di un finanziamento.
    Poco prima di notificare una azione ex art 65 e/o 67 L.F., il procuratore della cessionaria, contestando gli addebiti mi scrive trasmettendomi copia della scrittura privata con firme non autenticate del gennaio 2016, senza allegare le fatture cedute, e pagamenti ricevuti dal debitore ceduto per circa € 200.000,00, avvenuti nel luglio 2019.
    In detta scrittura 2016 risulta che la fallita aveva ceduto il medesimo credito indicato nella scrittura a firme autenticate del 2018 dietro un corrispettivo sempre pattuito in € 200.000,00, poi effettivamente versati con bonifico del gennaio 2016, su conto della fallita, per pagare l'ultima rata - ancora non definitivamente scaduta - di un finanziamento.
    Volovo sapere:
    1) Se la scrittura privata con firme non autenticate del 2016 sia opponibile o meno al fallimento.
    Io credo che, anche se non opponibile rispetto alla data, la prova della sua stipulazione anteriore potrebbe essere fornita con altri mezzi e, soprattutto, con il pagamento tramite bonifico del 2016.
    Faccio presente che la firma sul documento del 2016 del legale rappresentante dell'epoca della società fallita è palesemente difforme rispetto ad altri esemplari di firma in possesso della Curatela.
    Ma vorrei vostri pareri;
    2) Se la seconda scrittura privata, ovvero quella con firme autentiche del 2018, che ha le medesime parti, il medesimo oggetto ed il medesimo prezzo di quella del 2016 sia una semplice formalizzazione dell'accordo precedente - di cui vi è cenno - o rappresenti un nuovo negozio che sostituisce il precedente;
    3) Laddove venisse provata la validità della scrittura del 2016, poiché con il prezzo della cessione, ovvero il bonifico di € 200.000,00 la cessionaria ha estinto un finanziamento della cedente pagando un'ultima rata ancora non scaduta, sia possibile provare un'azione revocatoria ordinaria ex art 66 L.F..
    Grazie e buon lavoro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2020 20:00

      RE: Revocatoria ex art 67 e atti opponibili

      Sulla opponibilità della scrittura del 2016 al fallimenti non possono esservi dubbi dal momento che della stessa si parla nella successiva scrittura del 2018, che ha data certa per essere le firme autenticate, per cui sicuramente quella datata 2016 è anteriore al fallimento.
      Sul secondo quesito non siamo in grado di rispondere perché non abbiamo sufficienti elementi per capire cosa è avvenuto tra le parti. Potrebbe la cessione del 2016 essere diversa da quella del 2018, altrimenti diventa difficile capire perché sia stata rifatta, a meno che la vera cessione non sia quella del 2018 e il richiamo di quella del 2016 sia stato fatto proprio per far risalire l'operazione a due anni prima (tesi che sembrerebbe avvalorata dalla diversità delle firme; ma potrebbe anche essere che effettivamente la cessione sia avvenuta nel 2016 e in mancanza di data certa sia stata redatta quella con autentica di firme nel 2018. Bisogna indagare a fondo, verificare se nel 2016 sono stati fatti bonifici e se sono stati fatti alche nel 2018, se esisteva un altro finanziamento estinto nel 2016, quali sono le fatture cedute, ecc. e comunque studiare i documenti nel loro insieme; solo dopo che si riesce a formulate una ipotesi di ciò che è accaduto, si può scegliere la via da seguire.
      Anche il terzo quesito risente di questa incertezza, perchè non si capisce bene se lei intende revocare la cessione del credito o il pagamento del finanziamento di un terzo cui sarebbe stato destinato il bonifico fatto dal cessionario, che in ogni caso, non potrebbe essere oggetto di revocatoria ordinaria per il divieto di cui al terzo comma dell'art. 2901c.c. e, comunque il convenuto, in tal caso, sarebbe il terzo beneficiario e non chi ha fatto il versamento per conto del fallito.
      Zucchetti SG srl