ALTRO - Revocatorie

REVOCATORIA PARTICOLARE

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    21/06/2024 17:38

    REVOCATORIA PARTICOLARE

    La questione é così delineata:
    * dichiarazione di fallimento nel dicembre 2014;
    * decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore unico/socio della fallita (srl) nel primo trimestre 2016 per distrazione di denaro dalla società per un importo pari a 910.500,00;
    * sentenza favorevole resa dai tribunale di conferma del decreto ingiuntivo; pari sentenza favorevole resa dalla corte di appello nonostante l'impugnativa degli eredi dell'amministratore defunto (stante il precedente giudizio di riassunzione da parte della curatela);
    * atto di donazione di denaro dall'amministratore unico/socio ai figli effettuato quattro giorni prima della dichiarazione di fallimento per un importo complessivo di euro 2.000.000,00.
    Il quesito è il seguente: quali sono i termini per poter procedere ad un'azione legale finalizzata alla "revocatoria" (anche ordinaria) dell'atto di donazione tenuto conto che, solamente con la sentenza resa dalla corte d'appello, v'è stata statuizione definitiva sull'importo di cui all'originario decreto ingiuntivo opposto, stante - tra l'altro - l'avvenuta distrazione di denaro con il richiamato atto di donazione antecedente pochi giorni la dichiarazione di fallimento (e quindi da meno di anni dieci).
    Grazie e cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/06/2024 19:26

      RE: REVOCATORIA PARTICOLARE

      E' da escludere preliminarmente il ricorso alla revocatoria fallimentare in quanto la donazione oggetto di controversia non è stata compiuta dalla società fallita ma dall'amministratore in bonis, nei confronti del quale la procedura vanta un credito conseguente all'azione di responsabilità esercitata.
      Bisogna di conseguenza fare riferimento alla revocatoria ordinaria, che, a norma dell'art. 2903 c.c., si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Posto che a norma dell'art. 2936 c.c. la prescrizione incomincia decorrere "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"", lei si pone il problema di individuare il momento in cui l'azione poteva essere esercitata.
      Giusta considerazione, ma la revocatoria ordinaria presenta caratteristiche di specialità quanto agli interessi tutelati, che riguardano il solo ceto creditorio, anche per pretese creditorie non attuali e meramente eventuali. L'art. 2901 c.c. ha, infatti accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, di modo che anche il credito eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. Sez. Un., n. 9440/2004; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999), pure qualora abbia carattere litigioso (Cass. n. 5618/2018, per la quale "anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore").
      Questo significa che nella fattispecie l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di donazione effettuato nel 2014 0000 dall'amministratore della srl fallita può farsi risalire al momento in cui era chiara l'idea della responsabilità dell'amministratore per l'avvenuta sottrazione, momento che, in mancanza di altri dati, è riconducibile quanto meno all'atto della richiesta e notifica del decreto ingiuntivo in danno dell'amministratore con cui si ingiungeva la restituzione della somma che si assumeva sottratta. Tale decreto risale al 2016, per cui da quel momento, a nostro avviso incomincia a decorrere il quinquennio della prescrizione, che pertanto è scaduto nel 2021. In sostanza una azione revocatoria ordinaria per ottenere la d4eclaratoria di inefficacia dell'atto di donazione in questione da iniziare oggi si esporrebbe facilmente all'eccezione di prescrizione.
      Zucchetti SG srl