ALTRO - Revocatorie

Revocatoria a fondo patrimoniale

  • Luigi Giani

    REGGIO EMILIA (RE)
    01/06/2023 19:34

    Revocatoria a fondo patrimoniale

    Ho fatto revocatoria di un fondo patrimoniale ed è iniziata l'esecuzione immobiliare, un altro creditore è intervenuto nell'esecuzione penso che non abbia la possibilità di intervenire in quanto non è stato parte dell'azione revocatoria chiedo un gentile parere ai colleghi e se a qualcuno è capitato come si sono posti all'intervento grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2023 09:31

      RE: Revocatoria a fondo patrimoniale

      Lei ha ragione in quanto l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda, bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio al caso di specie, lei che ha esercitato vittoriosamente la revocatoria, ha la possibilità di agire sul bene costituito in fondo patrimoniale, come se tale bene, che resta nella titolarità del fondo intoccabile da terzi, fosse ancora nella disponibilità del soggetto che ha effettuato il trasferimento. Questo effetto, che retroagisce alla data della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria o siano intervenuti nel giudizio di cognizione in revocatoria, in quanto la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, produce effetti solo nei confronti di chi l'ha ottenuta e non può, quindi, essere utilizzata da altri creditori.
      Potrebbero, invece intervenire nell'esecuzione da lei promossa i c.d. creditori del Fondo, ossia i creditori che, mei limiti di cui all'art. 170 c.c. possono agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
      La fattispecie è più semplice se, invece di revocatoria di un fondo patrimoniale, si pensi alla revocatoria di una compravendita di un bene da A a B. Il o i creditori del venditore che abbiano vittoriosamente esercitato la revocatoria possono agire esecutivamente sul bene in quanto per essi, e solo per essi, la vendita è inefficace e il bene è come se facesse ancora parte del patrimonio di A, per cui gli altri creditori di A, che non abbiano azionato la revocatoria della compravendita, non possono partecipare all'esecuzione sul bene oggetto della compravendita in quanto per essi quel bene fa parte del patrimonio di B. Proprio perché il bene oggetto della compravendita fa ancora parte del patrimonio di B, nel procedimento esecutivo promosso dai creditori di A vittoriosi in revocatoria, possono intervenire, avendone titolo, i creditori di B, venendosi così a creare un insolito conflitto tra i creditori di A (vittoriosi in revocatoria) e i creditori di B, dato che il medesimo bene, oggetto della compravendita revocata e ora della procedura esecutiva, svolge funzione di garanzia a favore dei creditori dei due contraenti del contratto di vendita (nei limiti detti).
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Giani

      REGGIO EMILIA (RE)
      16/06/2023 11:15

      RE: Revocatoria a fondo patrimoniale

      Sempre in merito a una revocatoria di fondo patrimoniale con inizio esecuzione e intervento di altro creditore non parcepipante alla revocatoria posso eccepire il fatto che hai detto creditore non ha diritto in quanto non partecipante alla revocatoria e quindi questo bene per lui non è aggredibile facendo solo un'istanza anche a verbale grazie del parere
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/06/2023 18:53

        RE: RE: Revocatoria a fondo patrimoniale


        Riteniamo di si in quanto il creditore intervenuto non è legittimato a partecipare all'esecuzione, per cui il giudice potrebbe rilevarlo d'ufficio o su segnalazione dell'esecutante.
        Qualora il giudice non provveda all'estromissione del terzo bisognerà proporre opposizione ex art. 617 cpc o eventualmente discuterne in sede di riparto in quanto secondo la S. Corte
        (Cass. 15996/2022; Cass. n. 7107/2015) la contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche di presupposti surrogatori dell'art. 499 cod. proc. civ. integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato.
        A questo punto è meglio avere l'assistenza di un legale.
        Zucchetti SG srl