ALTRO - Revocatorie

Revocatori cessione di azienda differenze inventariali

  • Nazzareno Tassotti

    ACQUAVIVA PICENA (AP)
    20/12/2019 12:45

    Revocatori cessione di azienda differenze inventariali

    La questione riguarda la revoca di un atto di cessione azienda, nella fattispecie un supermercato: l'azienda veniva ceduta ad un prezzo costituito quasi esclusivamente dall'avviamento e da pochi beni mobili. In caso di esito positivo della revocatoria la curatela rientrerà in possesso dell'azienda, ma con un magazzino pieno e di valore notevolmente superiore. Anche ai fini della valutazione economica dell'azione revocatoria, che diritti avrà il revocato per il "maggior valore" restituito, gran parte del quale non deriva da successivi acquisti del cessionario. Potrò pretendere una differenza inventariale a proprio favore? Il credito potrà essere insinuato oppure la revocatoria potrà essere effettuata solo per un valore del magazzino equivalente a quello originario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:28

      RE: Revocatori cessione di azienda differenze inventariali

      Come è noto, l'azione revocatoria fallimentare (al pari di quella ordinaria) non incide sulla validità ed efficacia inter partes del contratto di vendita concluso dal fallito, nè ne importa la risoluzione, ma solo lo rende privo di effetto rispetto ai creditori del venditore, con conseguente possibilità per questi ultimi di esercitare su detto bene l'azione esecutiva concorsuale e le azioni conservative, per cui, seppur a tali limitati fini esecutivi e conservativi, il bene oggetto della revocatoria va acquisito al fallimento nelle condizioni in cui si trova.
      Qualora, però il bene restituito (allo scopo di cui sopra) abbia un valore superiore a qauello iniziale in conseguenza di miglioramenti o addizioni apportati dall'acquirente, è indubbio che questi possa vantare un credito per le relative indennità nei limiti di cui all'art. 1150 c.c. e, data la natura costitutiva dell'azione, il possesso nel frattempo avuto dall'acquirente non può essere considerato illecito o in mala fede. Nel caso di restituzione azienda con magazzino più consistente ripetto al momento della consegna, il discorso è più semplice nel senso che il credito è dato dal valore dei beni esistenti nel magazzino in più rispetto a quelli originari.
      Si è discusso in passato se questo credito abbia natura concorsuale, rientrante, cioè, nella previsione dell'art. 70 l.fall., oppure natura prededucibile in quanto credito verso la massa e non verso il fallito. Noi propenderemmo per questa seconda alternativa, non per il fatto che, trattandosi di un bene che viene acquisito all'attivo dopo il fallimento, devono essere detratte le passività a norma dell'art. 42 comma 2° (il bene non perviene al fallito ma è solo inefficace nei confronti della massa l'atto che aveva determinato il traferimento a terzi), nè per il fatto che il credito sorge solo al momento in cui si è proceduto alla restituzione e, quindi, dopo la dichiarazione di fallimento (anche il credito insinuabile ex art. 70 nasce allo stesso momento), ma per il fatto che i miglioramenti e le addizioni vanno a tutto beneficio non del fallito, ma della massa dei creditori, che conseguirà, in sede di alienazione del bene, un maggior prezzo da essi derivante; sicchè l'arricchimento (che è la fonte del debito verso il terzo in bonis) si verifica a favore della massa ed è conseguente ad una scelta effettuata dal curatore dopo l'apertura del concorso.
      Se si segue questa tesi, considerato che il maggior magazzino deve essere pagato in prededuzione, potrebbe essere opportuno, se la situazione lo consente 8se si tratta ad esempio di beni asportabili senza danno), operare in contraddittorio un inventario e restituire solo i beni che costituivano l'originario magazzino o equivalenti e non anche il surplus, visto che comunque il valore di questi deve essere ripagato in prededuzione.
      Zucchetti SG srl