ALTRO - Revocatorie

Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società

  • Lorenzo Di Nicola

    Pescara
    02/04/2025 18:40

    Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società

    Buongiorno,
    avrei bisogno di confrontarmi con Voi, in merito ad una questione particolare, di seguito esposta:

    - In data 24.11.2015 veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare (cfr. lavori di cui al computo metrico della CTU) ed il rimborso delle spese di CTU già anticipate dagli attori.

    Tale sentenza, ad oggi, non è stata ancora né notificata né eseguita;

    - Successivamente, in data 18.06.2020, veniva emessa sentenza di revocazione con la quale veniva dichiarato inefficace nei confronti degli stessi attori un atto di compravendita del 31.03.2010, con il quale il legale rappresentante della predetta srl, nelle more del suddetto giudizio di merito, alienava un immobile di proprietà della precitata srl alla propria coniuge, quale terzo acquirente, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese legali. Tale sentenza, ad oggi, così come la domanda, è stata trascritta all'ufficio immobiliare e notificata, ed è in corso il recupero delle spese legali;

    - Precedentemente, nelle more del giudizio di revocazione, in data 20.07.2017, la predetta srl dapprima variava la propria denominazione sociale, mantenendo la stessa partita iva, e successivamente, in data 14.05.2019, veniva emessa sentenza dichiarativa di fallimento della stessa;

    Nel corso del giudizio di revocazione, il procuratore della società convenuta mai dava atto di tali circostanze e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della suddetta srl e, pertanto, il relativo giudizio nemmeno veniva interrotto e la sentenza di revocazione veniva emessa anche nei confronti della srl come se non fosse fallita e né il curatore interveniva in detto giudizio;

    - In data 21.02.2023 veniva dichiarata la chiusura del fallimento della suddetta srl, ai sensi degli artt. 118 nr. 4 e 119 L.F. per insufficienza dell'attivo, e non veniva redatto il bilancio di liquidazione ove è stato dato atto della liquidazione dell'attivo e del suo riparto;

    - Successivamente, in data 28.03.2023, la predetta srl è stata cancellata dal registro delle imprese;

    - Alla data del 28.04.2017, risultava quale ultimo socio ed amministratore unico, titolare al 100% del capitale sociale ed ultimo legale rappresentante della predetta società, una sola persona fisica;

    Per la predetta sentenza di merito, avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare (cfr. lavori di cui al computo metrico della CTU) ed il rimborso delle spese di CTU già anticipate dagli attori, non è stata effettuata alcuna istanza di ammissione al passivo del fallimento della predetta srl;

    Ad oggi, pertanto, c'è un credito portato dalla sentenza di merito e garantito dal bene immobile oggetto della sentenza revocatoria, a seguito della quale si dovrebbe intimare il precetto, alla srl debitrice non più esistente ed alla terza acquirente in revocatoria (ex art. 2901, 2902, 2910 c.c. e 602 cpc), per l'esecuzione dei lavori e per il rimborso delle spese di CTU anticipate.

    La domanda è la seguente: è ancora possibile eseguire la suddetta sentenza di merito notificandola all'ultimo socio ed amministratore unico, titolare al 100% del capitale sociale ed ultimo legale rappresentante della società fallita all'atto della cancellazione, quale successore e legittimato passivo (analogamente a quanto previsto per la notifica degli atti impositivi agli ex soci) oppure bisognava comunque far valere la pretesa creditoria portata dalla sentenza di merito attraverso lo strumento dell'insinuazione al passivo, ex art 52 L.F., tenuto anche conto della garanzia rappresentata dal bene oggetto della sentenza di revocazione e, pertanto, si dovrà rinunciare al credito portato dalla sentenza di merito o ad eventuale azione per la quantificazione del controvalore dei lavori ad oggi non eseguiti oppure se mi potete suggerire valide ipotesi alternative per far valere il credito portato dalla sentenza di merito.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2025 19:07

      RE: Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società

      Il mancato esercizio del diritto di credito nel fallimento del debitore non preclude al creditore una successiva azione nei confronti del fallito tornato in bonis, che non abbia ottenuto l'esdebitazione, e sempre che il credito non sia prescritto; in effetti l'insinuazione al passivo è una causa di interruzione della prescrizione, per cui mancando una domanda di insinuazione il termine decennale decorre da quando il credito poteva essere fatto valere; nel caso siamo al limite in quanto, da quanto capiamo la sentenza che ha condannato la srl all'esecuzione dei lavori e al pagamento delle spese risale al novembre del 2015.
      Ciò detto, tuttavia, pare del tutto inutile una azione nei confronti dell'unico socio superstite della srl, ormai cancellata dal registro dele imprese posto che, a norma dell'art. 2495 c.c., modificato dalla riforma delle società e successivamente interpretato dalla giurisprudenza, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società quest'ultima si estingue. Ai sensi dell''art. 2495 comma 2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante l'estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora però essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito. Essendosi il fallimento della srl chiuso ai sensi del n. 4 del comma 1 dell'art. 118 l. fall., ossia perché si è accertato che la sua prosecuzione non consentiva di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, pare evidente, pur mancando un formale bilancio finale, che ai soci o al socio della srl cancellata ed estinta nulla sia stato attribuito.
      Né pensiamo il creditore possa giovarsi della revocatoria pronunciata della vendita dell'immobile della srl al coniuge dell'amministratore perché la dichiarata inefficacia dà diritto al creditore vittorioso di agire sui beni usciti dal patrimonio del suo debitore per soddisfarsi del credito vantato verso costui; se, come detto al debitore nulla è stato attribuito dalla liquidazione fallimentare e societaria il creditore non ha nei confronti di questi alcun credito da poter poi azionare nei confronti del proprietario dell'immobile.
      Zucchetti Sg srl