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ALTRO - Revocatorie
revocatoria compenso revisore legale
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Beatrice Gasparoni
ancona23/09/2022 13:02revocatoria compenso revisore legale
Buongiorno,
con la presente chiedo se il compenso di un revisore legale di una cooperativa già in liquidazione dal 2018 (con dipendenti cessati nel 2018) poi posta in Liquidazione coatta può essere revocato?
Premetto che il revisore è stato nominato causa cessazione del precedente revisore (triennio 2016-2018), nel febbraio 2019, con dei dubbi nel triennio, poichè il bilancio 2017 non risulta certificato da alcun revisore. Mentre il revisore subentrato ha certificato bilancio 2018-2020.
Chiedo se il compenso percepito come acconti sul bilancio del 2021 (percepiti a gennaio 2022), sia revocabile in quanto la società era già in liquidazione (senza alcun obbligo del revisore) e poi a marzo 2022 è subentrata la Liquidazione Coatta.
grazie-
Zucchetti SG
Vicenza23/09/2022 19:04RE: revocatoria compenso revisore legale
Lei dice che a marzo 2022 è subentrata la liquidazione coatta e questo dato, inteso come apertura della fase amministrativa è sufficiente in quanto, per la Cassazione (Cass. 29/03/2016, n.6042; conf. Cass. n. 803 del 2016; cass. n. 1381 del 1999; Cass. n. 9881del 1997), il termine di decorrenza per il periodo sospetto "va computato a ritroso con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, da intendersi però non con stretto riguardo alla data di emissione della sentenza dichiarativa ma in senso ampio, dunque riferito al momento anteriore della messa in l.c.a.", sicchè se l'apertura della procedura abbia preceduto l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto "con riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo".
Ciò detto, i pagamenti effettuati al revisore nel gennaio 2022 rientrano nel periodo sospetto e sono teoricamente revocabili a norma dell'art. 67, co. 2 l. fall. (la disciplina sulla revocatoria di cui agli artt. 64 e segg, è richiamata nella liquidazione coatta dall'art. 203).
Rimane da vedere se essi possono rientrare in una delle esenzioni di cui al terzo comma dell'art. 67. Quanto a quella di cui alla a), che esenta da revocatoria i pagamenti i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, la risposta è negativa in quanto, la norma si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito o ammesso alla l.c.a., di esercitare l'attività oggetto della sua impresa; dalla descrizione dei fatti esposti non sembra ricorrere questa condizione in quanto la società era già in liquidazione e non necessitava di un revisore.
Pur con qualche perplessità riteniamo vada esclusa anche l'applicazione della esenzione di cui alla lett. f) del terzo comma dell'art. 67 che si riferisce ai pagamenti dei corrispettivi per "prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"; nonostante la genericità della formula utilizzata e la continuità dell'attività svolta per alcuni anni dal revisore, non ci sentiamo di includere questi tra i collaboratori trattandosi di una società terza che non partecipa all'attività produttiva della società ma esercita una funzione (semplicisticamente) di mero controllo delle scritture, nonché dei principi e delle norme che regolano l'ambito contabile. E' una interpretazione possibile che non ne esclude altre di segno contrario, cui potrebbe aderire il giudice del caso.
Zucchetti Sg srl
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