Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LA CURA DELLA PERSONA

La scelta del luogo di vita del beneficiario

  • Giacomo Mingardo

    Roma
    18/09/2023 11:07

    La scelta del luogo di vita del beneficiario

    Buongiorno, in qualità di amministratore di sostegno pongo il seguente quesito. Molto probabilmente il beneficiario, che oggi vive in casa sua, avrà la necessità di essere ricoverato un una casa di cura. Immagino che lui non vorrà ma temo che la scelta sia inevitabile in ragione delle sue precarie condizioni di salute. Come devo comportarmi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2023 11:32

      RE: La scelta del luogo di vita del beneficiario

      La decisione sul luogo di vita del beneficiario è scelta difficile, perché è quella che più impatta sul quotidiano.
      Una regola aurea può comunque essere fin da subito indicata: il beneficiario deve vivere nel luogo in cui lui stesso sceglie di risiedere, e sotto l'egida di questo principio è evidente che la valutata prioritariamente la possibilità che sia assecondato il desiderio dell'amministrato di restare presso la propria abitazione, perché soluzione che meglio assicura all'amministrato il mantenimento della propria sfera di autonomia ed il suo equilibrio psicofisico.
      Detto questo, osserviamo che l'amministratore di sostegno non può decidere dove il beneficiario debba vivere. Infatti, non si applicano all'amministrazione di sostegno (non essendo richiamati dall'art. 411 c.c.) gli artt. 357 e 371 c.c., che in materia di tutela, attribuiscono al tutore il compito di decidere il luogo in cui il tutelato deve vivere. L'art. 411 c.c., infatti, nell'indicare le norme in tema di tutela e di interdizione che siano applicabili, laddove compatibili, anche all'amministrazione di sostegno, non menzione gli articoli citati.
      Tuttavia, il dovere di cura della persona del beneficiario, l'amministratore potrebbe trovarsi difronte alla necessita di decidere il luogo di vita dello stesso.
      In questo caso la decisione andrà nei limiti del possibile condivisa con l'amministrato (come previsto anche dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia dalla legge 3 marzo 2009 numero 18), in ossequio al disposto di cui all'articolo 410 c.c., che prevede proprio il dovere di tenere conto delle aspirazioni dell'amministrato, ed ove possibile anche con i familiari dello stesso.
      Cosa fare nel caso in cui questa condivisione di vedute manchi?
      In tal caso occorrerà guardare alla previsione di cui all'art. 410 c.p.c. il quale prevede che in caso di contrasto con il beneficiario, a dipanare la questione sia il Giudice Tutelare che adotterà i provvedimenti del caso, anche su ricorso dello stesso amministratore di sostegno.
      Del resto, lo stesso art. 411 ultimo comma prevede che "Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo…".
      Nei termini che abbiamo indicato si muove la giurisprudenza.
      Si veda ad es. Tribunale di Piacenza, in data 9 agosto 2007, con il quale il Giudice Tutelare, accogliendo il ricorso presentato dall'amministratore di sostegno, aveva disposto, con urgenza, " il ricovero coattivo in una comunità di recupero che assiste le madri tossiche di una giovane tossicodipendente incinta, attesa la sua attuale impossibilità di effettuare scelte consapevoli relative alla salute propria e del nascituro, con durata limitata e circoscritta al permanere della causa che giustifica il ricovero (stante l' incidenza sulla libertà personale della beneficiaria), fino alla nascita del concepito".
      Il Tribunale di Varese, in data 30/04/2012, ha autorizzato l'amministratore di sostegno a collocare il beneficiario e la madre in una struttura comunitaria, a fronte della forte situazione di degrado nella quale vivevano, delegando i servizi sociali di adottare iniziative di supporto (negli stessi termini Tribunale di Modena 28/07/2016, che ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad esprimere in rappresentanza dell'amministrato (affetto da grave patologia psichiatrica), il consenso informato al trasferimento presso una struttura di accoglienza.
      Analogamente, il Tribunale di Vercelli, con provvedimento del 28/03/2018 ha attribuito all'amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5, n. 3 c.c., il consenso all' immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero di una persona anziana che, per quanto benestante, viveva da sola in condizioni di totale abbandono e non autosufficienza in una piccola abitazione di proprietà, che non consentiva di predisporre un'assistenza domiciliare.
      Il Giudice Tutelare, a fronte di una così degradata e quindi pericolosa situazione, aveva deciso di superare il dissenso espresso dall'anziana signora.