Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

  • Marco Fini

    Taglio di Po (RO)
    20/01/2020 18:18

    Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

    Il Giudice a seguito delle informazioni acquisite con il deposito della relazione art. 33 L.F ha disposto il rinvio dell'udienza di accertamento dello stato passivo, posticipandolo di circa 3 mesi (da marzo a giugno). Ad oggi non è ancora scaduto il termine "originario" per la presentazione delle domande di insinuazione. Ho ritenuto corretto e prudenziale avvisare i creditori già "contattati" (art. 92 L.F.) e così ho inviato loro PEC indicando la nuova data di udienza dell'accertamento dello stato passivo. Devo aggiornare tale informazione anche presso il Registro Imprese e in caso affermativo devo aggiornare anche la data inerente il termine per la presentazione delle domande di insinuazione?
    Ringrazio anticipatamente per il sempre professionale contributo che vorrete offrirmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2020 20:43

      RE: Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

      Questo è uno dei tanti problemi irrisolti (e tale rimane anche nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza) in quanto la fattispecie del rinvio dell'udienza di verifica, rapportata alle insinuazioni, non è regolamentata. Come è noto, l'art. 101 qualifica come tardive tutte le domande di ammissione trasmesse al curatore successivamente al trentesimo giorno prima dell'udienza di verifica, per cui il legislatore ha dato rilievo, al fine in esame, al solo elemento cronologico, nel senso che le domande presentate fino al trentesimo giorno prima dell'udienza fissata per verifica del passivo sono tempestive e quelle presentate dopo tale data sono da considerare tardive. Da qui la domanda: se il giudice delegato dispone, come nel suo caso, un rinvio dell'udienza di verifica, il termine per la presentazione delle domande tempestive rimane quello originario rapportato ai trenta giorni antecedenti la prima udienza fissata con la sentenza dichiarativa di fallimento, o viene spostato ai trenta giorni antecedenti la nuova udienza di verifica fissata dal giudice delegato?
      L'interpretazione più aderente alla lettera della legge suggerirebbe di non poter considerare in alcun modo tempestive le domande pervenute dopo la scadenza del termine iniziale perché, diversamente, si concederebbe agli organi fallimentari la possibilità di modificare la legge, tanto più che l'art. 16 qualifica come perentorio il termine per la presentazione delle domande tempestive, con ciò dimostrando di non volere dare al gli organi fallimentari la libertà di influire sulla natura della domanda; con conseguenze, peraltro, non indifferenti per gli altri creditori, specie se si tratta di ammissione di crediti chirografari, i cui titolari, una volta trattati come tempestivi, non sarebbero tenuti a fornire la prova della non imputabilità del ritardo e parteciperebbero ai riparti come gli altri creditori concorrenti, in contrasto con la previsione di cui all'art. 112.
      Tuttavia, in una visione più sostanzialistica, la S. Corte (Cass. 26 marzo 2012 n. 4792), ha ritenuto legittimo che il giudice delegato prenda in considerazione, per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, anche una domanda di ammissione tardiva, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
      La decisione in questione si riferisce ad una domanda pervenuta oltre il termine per le tempestive ma prima dell'udienza di verifica, e questa fattispecie è equiparabile a quella in esame in quanto in entrambe si parla di una domanda pervenuta oltre il termine dei trenta giorni prima dell'udienza di verifica (al ventinovesimo, ventottesimo, ecc.), per cui teoricamente dovrebbe essere considerata tardiva; se la Corte ha ritenuto che la domanda tardiva potesse essere esaminata insieme alle altre domande tempestive per il solo fatto che vi era il tempo per poterlo fare, a maggior ragione un simile discorso può valere ove il rinvio sia stato determinato da un provvedimento del giudice, per cui la prima udienza fissata non è stata proprio tenuta.
      Ha fatto bene, quindi ad avvisare i creditori del rinvio, anche per evitare loro una inutile venuta in tribunale, ma non deve fare altro, salvo poi, se condivide la tesi della S. Corte di cui sopra, a considerare quale tempestive tutte le domande pervenute prima dei trenta giorni che precedono la nuova udienza di verifica.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Fini

        Taglio di Po (RO)
        27/01/2020 08:51

        RE: RE: Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

        Ringrazio per le indicazioni e i chiarimenti ricevuti.
      • Michele Antonio Valentini

        Cutrofiano (LE)
        23/11/2020 08:53

        RE: RE: Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

        Facendo seguito a quanto precisato nella risposta vi formulo anche il seguente quesito. Il Giudice Delegato in sede di udienza di formazione dello stato passivo decide di rinviare la verifica delle domande in data successiva perchè pendente sul fallimento un giudizio di reclamo. La successiva data stabilita in udienza è stata poi ulteriormente rinviata per l'emergenza COVID di altri sei mesi. A questo punto nella nuova udienza dovrei integrare lo stato passivo anche delle ulteriori domande di insinuazione tardive pervenute o si dovrebbe procedere prima alla verifica delle sole domande tempestive inserite nelle prima udienza ? Ringrazio anticipatamente della risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/11/2020 19:38

          RE: RE: RE: Rinvio di Udienza di accertamento dello stato passivo

          Dipende dalla linea che privilegia tra quelle prospettate nella risposta che precede.
          Come abbiamo detto, la lettera del primo comma dell'art. 93 l. fall. induce ad una interpretazione rigorosa, che fa leva sul corretto funzionamento del sistema processuale scandito dall'iniziale termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; ed è chiaro che l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo considerata dalla norma è quella indicata nella sentenza che apre la procedura giacchè l'intera norma è dedicata all'atto che apre il procedimento di verifica; di modo che, si dovrebbe dire che tutte le domande pervenute dopo il trentesimo giorno antecedente detta udienza dovrebbero essere considerate tardive.
          E' anche vero, però, che ove la prima udienza non si tenga per una qualsiasi ragione (indisponibilità del curatore o del giudice, o rinvio per pandemia, ecc.) o comunque non esaurisca l'esame delle domande e si faccia un rinvio, non vi è motivo per il quale non possano essere considerate come tempestive anche le domande pervenute al curatore nei trenta giorni prima di questa seconda udienza, posto che viene rispettato il termine fissato dalla legge per consentire a lui lo studio delle domande, non viene alterato il contraddittorio tra tutti i creditori e non si produce alcun pregiudizio ai creditori strettamente tempestivi, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività. Sono queste le considerazioni di fondo alla base della decisione della S. Corte che abbiamo già citato del 26 marzo 2012 n. 4792.
          Scelga lei quale via seguire, essendo evidente che questa seconda, più pratica e non pregiudizievole per alcuno, porta anche una economia processuale; ad ogni modo sarebbe opportuno sentire il giudice delegato preventivamente, per conoscere se segue la linea più rigorosa o quella più pratica.
          Zucchetti SG srl