Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Domicilio digitale obbligatorio 1.10.2020 anche per i fallimenti?

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    30/09/2020 15:35

    Domicilio digitale obbligatorio 1.10.2020 anche per i fallimenti?

    Buongiorno.
    Indietro nel tempo, gestivo i fallimenti con una pec dell Studio dedicata a diversi fallimenti (quelli più vecchi).
    Dal 1.10.2020 le cciaa non accettano più il deposito di pec che non siano univoche per ogni soggetto giuridico (presumo in base ad art. 37 n DL 16.7.20 n. 76 - sul Domicilio digitale obbligatorio).
    Di conseguenza, mi pare di capire che ogni curatore dovrà dotarsi di una pec "dedicata" per ogni fallimento.
    E' così oppure sbaglio qualcosa?
    Grazie. Mauro Alloro - Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2020 17:51

      RE: Domicilio digitale obbligatorio 1.10.2020 anche per i fallimenti?

      Il comma 2bis dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, dispone che "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata".
      Questa disposizione, come si vede, non impone al curatore di comunicare un indirizzo di posta elettronica per ciascuna procedura, anche se questa è la soluzione più corretta in quanto, come abbiamo sempre sottolineato in questi anni la comunicazione di un indirizzo per ciascuna procedura, piuttosto che di un unico indirizzo di posta certificata, agevola, da un lato, gli interessati che possono rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna procedura, senza tema di dispersioni o errori, nell'interesse di tutti e del regolare funzionamento della giustizia.
      Orbene questo comma citato non risulta essere stato modificato dal recente d.l. 16/07/2020, n. 76, convertito nella l. 11/09/2020, n. 120. Invero, l'art. 37 modifica il nome della pec in domicilio digitale e, quanto ai professionisti, sostituisce il comma 7bis dell'art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il seguente: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."
      Nel marasma dei rinvii da un testo normativo all'altro, che rende la lettura estremamente difficoltosa, non abbiamo trovato una norma che imponga ai professionisti nominati organi di procedure concorsuali di specificare un domicilio digitale per ciascuna procedura ad essi assegnata. Può darsi che ci sia sfuggita, ma, in ogni caso, non ci sembra che sia state emanate norme transitorie, per cui, seppur vi fosse una norma del genere essa potrebbe valere per il futuro e non per i casi, come il suo, in cui lei ha comunicato all registro delle imprese una unica pec per tutte le procedure ed è stata accettata.
      Ciò detto, è probabile che i responsabili degli uffici dall'1.10 richiederanno l'indicazione di un domicilio digitale per ciascuna procedura, anche per il passato, ed conviene adeguarsi, sia per le buone ragioni a sostegno di tale linea sopra evidenziate sia per la inopportunità di creare un contenzioso, provvedendo poi a comunicare a tutti i creditori e terzi aventi diritto il nuovo indirizzo relativo a ciascuna procedura.
      Zucchetti SG srl