Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

comitato creditori

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    27/06/2011 22:59

    comitato creditori

    in una srl fallita con 12 dipendenti il singolo dipendente mi chiede di far parte del comitato dei creditori. E' possibile ? Faccio presente che trattasi di azienda con RSU e il dipewndente in questione non faceva parte dei rappresentanti. Cordialità e grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2011 19:38

      RE: comitato creditori

      Unico requisito soggettivo richiesto dall'art. 40 per far parte del comitato dei creditori è la qualifica di creditore. Ossia i membri del comitato vanno scelti tra i creditori, siano essi privilegiati o chirografari, in modo da rappresentare in misura equilibrata qualità e quantità dei crediti, per cui è anche giusto che possa esserci tra essi un dipendente, salvo poi eventualmente a sostituirlo ove soddisfatto.
      Il fatto che il dipendente che si è proposto non sia stato rappresentante sindacale non conta nulla perché i componenti del comitato dovrebbero rappresentare gli interessi di tutti i creditori e non della categoria di appartenenza e, tanto meno, quello strettamente personale della soddisfazione del proprio credito.
      Zucchetti Sg Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        21/03/2016 10:07

        RE: RE: comitato creditori

        Chiedo se è possibile nominare come componente del comitato dei creditori il rappresentante sindacale che ha patrocinato le istanze dei dipendenti, in rappresentanza dei dipendenti?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/03/2016 21:34

          RE: RE: RE: comitato creditori

          No perché il secondo comma dell'art. 40 stabilisce che "Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi".
          Ossia, possono far parte del comitato soltanto i creditori, i quali possono poi, come dispone il sesto comma dello stesso articolo, delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.
          Il rappresentante sindacale che ha patrocinato le istanze dei dipendenti ha avuto una delega a svolgere tale attività ma non è egli creditore né la delega a presentare la domanda di insinuazione comprende quella a far parte di un comitato ancora da designare.
          Zucchetti SG Srl
          • Giuseppe Gentile

            Chiavenna (SO)
            20/03/2020 15:59

            RAPPRESENTANTE SINDACALE E COMITATO DEI CREDITORI

            Se la delega per patrocinare le istanze dei dipendenti comprendesse anche quella di far parte del comitato dei creditori, potrebbe a questo punto essere nominato come membro il rappresentante sindacale, oppure, come ritengo, deve sempre comparire il nome del creditore e, solo successivamente, quest'ultimo potrebbe delegare?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/03/2020 20:02

              RE: RAPPRESENTANTE SINDACALE E COMITATO DEI CREDITORI


              La nomina riguarda , come lei giustamente dice, il creditore, il quale, ove nominato membro del comitato dei creditori potrebbe, a norma del settimo comma dell'art. 40 "delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato". Il creditore, nel suo caso, ha già manifestato la volontà di delegare il rappresentante sindacale qualora fosse nominato componente del comitato e non vediamo motivo per cui questa manifestazione di volontà anticipata non debba essere considerata, a meno che non si sia in grado di risalire con sicurezza alla volontà dell'interessato perché la domanda, ad esempio, è firmata dal solo rappresentante e nel mandato non sia chiarito che la delega viene estesa anche alle funzioni di membro del comitato; inoltre il delegato deve avere i requisiti di cui all'art. 28.
              Se ricorrono queste condizioni, e si ritiene di voler includere nel comitato uno dei lavoratori in questione, la nomina va fatta sempre a nome del lavoratore scelto, prendendo poi atto che questi sarà rappresentato nel comitato dal suo delegato, senza bisogno di una ulteriore delega dato che già ha manifestato tale volontà nella domanda di insinuazione.
              Zucchetti Sg srl
    • Carlo Brogioni

      Firenze
      21/03/2020 08:58

      RE: comitato creditori

      Gentile redazione,
      nello scorso mese di dicembre i creditori di un fallimento prossimo alla chiusura (come emergeva dalla relazione ex art. 33/5 L.F.) hanno ricevuto la comunicazione che il tribunale aveva revocato il curatore sostituendolo con altro professionista.
      I creditori di quel fallimento (fra i quali io stesso) ricevono oggi una PEC dalla Corte d'Appello con la quale si comunica il rinvio dell'udienza concernente, si presume, la trattazione del reclamo che il curatore revocato ha presentato ai sensi dell'art. 37 L.F.
      Si pongono dunque due domande di natura procedurale: i creditori sono stati resi edotti del rinvio solo per ragioni di cortesia istituzionale oppure sono legittimati ad intervenire? E se lo sono, non doveva essere comunicato loro il reclamo vero e proprio del curatore revocato?
      Carlo Brogioni
      Firenze
      • Carlo Brogioni

        Firenze
        21/03/2020 09:20

        RE: RE: comitato creditori

        Chiedo scusa, ma il quesito che precede è monco della seconda parte della domanda e dunque non correttamente collocato per oggetto.
        Volevo infatti porre anche il quesito se sia consentito al singolo creditore ammesso al passivo, in caso di mancata nomina del comitato dei creditori nella sede sua propria dell'accertamento del passivo stesso, formulare istanza di nomina al G.D. dell'organo garante dell'interesse dei creditori.
        Grazie.

        Carlo Brogioni
        Firenze
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/03/2020 18:50

          RE: RE: RE: comitato creditori


          L'art. 37, co. 2, l. fall. stabilisce al secondo comma che il tribunale provvede sulla revoca del curatore "con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori". La scarna, anzi la mancanza completa di descrizione delle modalità del procedimento di revoca, unia alla possibilità che il tribunale provveda "su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio" ha fatto ritenere che il tribunale abbia una ampia discrezionalità decisoria. Affermazione questa che sotto il profilo sostanziale è contraddetta dall'art. 23, comma 1, lì dove stabilisce che il tribunale "provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura", per cui in mancanza di giustificati motivi la revoca non può essere disposta; sotto il profilo processuale, invece, quell'affermazione è fondata in quanto la norma non prevede istanze da parte dei creditori (è l'art. 37bis che ha introdotto una iniziativa dei creditori nei ristretti limiti ivi indicati) ma solo da parte di altri organi della procedura l'iniziativa dei quali serve a sollecitare quell'intervento che il tribunale può esercitare anche d'ufficio. Prima di decidere, inoltre, non è prevista l'audizione dei creditori, ma ancora soltanto del curatore e del comitato dei creditori, e tutto ciò induce a ritenere che il procedimento avanti al tribunale per la revoca del curatore è quanto mai informale e non prevede la partecipazione dei creditori né, quindi la comunicazione ad essi dell'inizio del procedimento.
          Tutto cambia successivamente perché il terzo comma dell'art. 37, dato atto che il decreto del tribunale è provvisoriamente esecutivo, stabilisce che "contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26". Orbene tale norma prevede al comma 11, la possibilità di intervento nel procedimento di qualunque interessato, precisando che tale intervento "non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste" e, di conseguenza, i creditori, sicuramente da comprendere tra gli interessati all'esito del procedimento, vanno posti in condizione di partecipare al giudizio. Proprio di recente, le sezioni unite (Cass. sez. un., 26/09/2019, n.24068), decidendo su una complessa situazione riguardante il riparto hanno affermato il principio secondo cui "In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall., sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione". Concludendo che la violazione del contraddittorio necessario, "non rilevata né dal giudice di primo grado, che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non abbia provveduto a rimettere la causa al primo giudice, resta viziato ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comma 1, l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e il con seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383 c.p.c., comma 3".
          Alla luce di questa giurisprudenza ci sembra quindi che la comunicazione del rinvio dell'udienza in corte in sede di impugnazione del provvedimento di revoca del curatore emesso dal tribunale sia dovuta e non sia una mera cortesia; ma questo implica anche che, giusta la sua corretta intuizione, la comunicazione doveva essere fatta fin dall'atto introduttivo per consentire ai creditori di intervenire nel giudizio.
          Se poi valga la pena per lei, che è un creditore, sollevare una tale questione, questa è una valutazione che può fare solo lei.
          Quanto alla questione sul comitato dei creditori, il primo comma dell'art. 40 prevede che tale organo "è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti" Da questa formulazione si deduce, a nostro avviso, che la selezione dei membri del comitato tra quelli che dichiarato la propria disponibilità non sia vincolante per il giudice- che deve scegliere i componenti "tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi"- ma indicativa; la norma, infatti, non dispone che il giudice debba csegliere i membri del comitato tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, ma soltanto che il giudice debba sentire costoro. Ossia, considerato che la scelta deve avvenire in tempi brevi e i creditori nominati possono non accettare, è preferibile che i componenti siano scelti tra quelli che hanno già espresso la loro disponibilità, il che non esclude che il giudice possa seguire altri criteri di scelta o che un creditore non possa manifestare la sua disponibilità in una atto successivo alla domanda di insinuazione, sia ai fini della nomina, qualora non sia stata già effettuata, sia ai fini di una eventuale sostituzione.
          Zucchetti SG srl