Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    17/04/2021 13:06

    CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

    POTERI DEL PRE - COMMISSARIO
    • Loredana Faccenda

      Campobasso
      17/04/2021 13:15

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

      BUONGIORNO ,
      VOLEVO CHIEDERE, OPERATIVAMENTE E AL DI LA DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA, SULL'ATTIVITà DELL'IMPRENDITORE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DELL'ACCORDO, SUGLI ATTI EX ART 173 DEL COMMISSARIO NOMINATO IN CONCORDATO CON RISERVA, QUALE DOCUMENTAZIONE ACQUISIRE NEL CONCRETO AL FINE DI SVOLGERE LA DETTA VIGILANZA...(PER ES. VISURE, CASSETTO FISCALE, BANCA DATI ANAGRAFE FINANZIARIA, BILANCI, CONTABILITA ECC) E SE SI PUò RICHIEDERE LA DETTA DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI, A PRESCINDERE DALLA AUTORIZZAZIONE EX ART. 491 BIS CPC, OVVERO è NECESSARIO PRELIMINARMENTE ESSERE AUTORIZZATI DAL GD.
      GRAZIE A TUTTI
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/04/2021 20:01

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

        Il quesito, dall'apparenza semplice, è molto complesso in quanto coinvolge una serie di problemi che si concentrano nella individuazione dei compiti del commissario nella fase del concordato con riserva. L'elencazione di questi compiti è agevole perché indicati dall'art. 161, ma il problema è vederne l'estensione, perché dalla profondità dell'attività del commissario discende l'ampiezza dei poteri di indagine e, quindi, la possibilità consultoria.
        Sotto quest'ultimo profilo l'art. 161 fornisce un'unica informazione, lì dove dispone che si applica il secondo comma dell'art. 170, che consente la consultazione dei libri contabili del debitore. Per il resto si può dire che al pre commissario siano attribuiti compiti che si inquadrano nell'ambito delle stesse funzioni informative, consultive e di vigilanza del commissario del concordato pieno, limitate alla fase in cui opera. Manca pertanto, quella funzione informativa nei confronti dei creditori al fine di favorire il loro voto consapevole o nei confronti del giudice al fine di agevolare la decisione dell'omologa perché manca, in questa fase, la votazione e l'omologa; di conseguenza, il commissario non è tenuto alla redazione della relazione ex art. 172 l.f. né al deposito del parere ex art. 180 l.f., e, quindi, non deve svolgere quelle indagini funzionali alla redazione di questi atti e, in particolare della relazione ex art. 172, che è l'atto fondamentale del commissario.
        E' vero che al ricorso per concordato con riserva il debitore deve allegare l'elenco nominativo dei creditori ma la legge non prevede un controllo da parte del commissario di tali elenchi, la cui presentazione ha lo scopo di consentire al tribunale di avere fin da subito una situazione aggiornata dei debiti dell'imprenditore, non facilmente reperibili nei bilanci, sia perché da questi non sempre è ricavabile l'indicazione nominativa analitica dei creditori, spesso aggregati per categoria e tipologia di credito, sia perché essi, dati i tempo di riferimento e di approvazione non possono essere attuali.
        Con l'intervento legislativo del 2013 sono stati ampliati a carico del debitore gli obblighi informativi, che devono avere una cadenza mensile e comprendono non solo le informazioni relative alla gestione finanziaria dell'impresa, ma anche quelle relative "all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano". L'art. 161 più che un controllo di merito sulla fondatezza delle informazioni, demanda al commissario il compito di controllare che vengano rispettati gli obblighi informativi e i relativi termini; in questo ambito deve anche ammettersi che le informazioni fornite dal debitore siano soggette ad un controllo e verifica del commissario, ma allo scopo sono sufficienti i libri contabili di cui, come detto il commissario può disporre. Inoltre il debitore deve depositare mensilmente una situazione finanziaria dell'impresa, senza necessità di ampliarla, quindi, ai dati economico patrimoniali, la quale deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere entro il giorno successivo al deposito, il che fa capire che ciò avviene indipendentemente da una verifica del commissario o del tribunale, in modo da consentire ai creditori- e più in generale a qualunque interessato- di conoscere lo stato attuale della situazione finanziaria dell'impresa e la sua evoluzione periodica, così da poter valutare l'andamento dell'impresa soprattutto nel caso in cui vi sia continuità aziendale.
        Il commissario ha inoltre una funzione consultiva che si estrinseca, in questa fase, soprattutto nella espressione di "pareri obbligatori" (ma non vincolanti) sugli atti di straordinaria amministrazione che il Tribunale è chiamato ad autorizzare, al fine di offrire al all'organo decisorio, oltre alla documentazione offerta secondo il grado di discovery effettuata dal debitore, quegli elementi motivi e documentali idonei a metterlo nella condizione di decidere con cognizione di causa e, quindi, di capire, in primo luogo, se l'atto in questione sia effettivamente di straordinaria amministrazione e, nel merito, se esso sia urgente (non differibile, cioè, all'ammissione del concordato pieno) e utile e funzionale agli scopi che il debitore intende perseguire con il futuro concordato o meglio, funzionale alla migliore soddisfazione (comunque intesa) dei creditori. Anche sotto questo profilo, quindi, il commissario può indagare per quanto l'atto su cui deve esprimere il proprio parere lo richieda, ed è compito del debitore fornire la documentazione necessaria, onde evitare che il commissario esprima parere negativo o dichiari di non potersi esprimere per mancanza di elementi disponibili per dire che l'operazione sottopposta al suo esame sia urgente e vantaggiosa per i creditori, apportando in prospettiva la possibilità di una migliore soddisfazione che se non si facesse.
        Infine, il commissario ha funzione di segnalazione giacchè quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173 l.f., deve riferirne immediatamente al tribunale, dato che, anche nella fase del concordato con riserva, si richiede che il comportamento del debitore sia trasparente e improntato al pieno rispetto della legalità, pena la improcedibilità della domanda ed eventualmente la declaratoria di fallimento. Come il commissario nel concordato pieno, anche il pre commissario non ha una vera e propria legittimazione attiva ad avviare tale procedimento, ma si limita a segnalare le situazioni previste dalla norma come causa di improcedibilità al tribunale, che le valuterà, ma tale obbligo, nella fase del preconcordato, va, come si è detto fin dall'inizio, commisurata alle peculiarità del concordato con riserva. Così, ad esempio, il difetto delle condizioni di "ammissibilità" dovrà essere valutato con riferimento alla carenza dei presupposti di presentazione del ricorso per concordato in bianco, gli atti non autorizzati saranno quelli privi dell'autorizzazione di cui all'art. 161, comma 7, e non dell'autorizzazione ex art. 167 l.f., e, principalmente, non si pone nella fase della riserva la problematica se sia estraneo alla qualificazione di "atto di frode" il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, suscettibili di depauperare il detto patrimonio, per un verso perché nel concordato con riserva e sino a quando dura la riserva, il debitore non deposita la proposta e il piano, che sono gli atti con cui normalmente espone ai creditori il compimento di eventuali atti di frode escludendo la decettività, e per altro verso perché manca una votazione dei creditori, che nella visione privatistica del concordato costituisce l'accettazione dei comportamenti lesivi avuti dal debitore.
        In conclusione, a nostro avviso, il commissario della fase del pre concordato può consultare la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 170 e chiedere al debitore elementi dimostrativi utili allo svolgimento dei compiti a lui riservati, ma non può avere l'accesso al cassetto fiscale in quanto nel concordato preventivo gli adempimenti tributari sono ad esclusivo carico dell'imprenditore, né svolgere le altre indagini presso terzi da lei indicate, che non competono neanche al commissario del concordato pieno. Ovviamente, come in tutti i casi in cui manca una regolamentazione e si deve ricostruire un meccanismo operativo, le soluzioni possono essere varie a seconda delle impostazioni di base; noi abbiamo offerta la nostra visione.
        Zucchetti SG srl