Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Deposito scritture contabili presso terzi richieste e prive di riscontro

  • Monica Mora

    Parma
    07/06/2024 12:53

    Deposito scritture contabili presso terzi richieste e prive di riscontro

    Buongiorno,
    con riferimento alla nuova procedura fallimentare di Liquidazione Giudiziale, ho richiesto quale curatore la contabilità tenuta presso una società terza, fornitore della fallita, gestita da uno dei familiari del legale rappresentante della fallita. La richiesta inoltrata tramite p.e.c. non ha avuto riscontro, neppure come risposta della presenza o assenza della contabilità.
    Ho certezza del soggetto al quale ho presentato la richiesta documentale, a seguito di scambio di informazioni e documenti tramite email tra il legale rappresentante della fallita e la società terza, consegnatomi dal legale rappresentante della fallita.
    Come posso ulteriormente agire per ottenere tale documentazione in modo forzoso senza che vi siano contestazione di sorta da parte della società terza?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2024 20:09

      RE: Deposito scritture contabili presso terzi richieste e prive di riscontro

      Il professionista in questione è tenuto a restituire al curatore la documentazione di cui è in possesso, obbligo che peraltro persiste anche nei confronti del cliente in caso di cessazione dell'incarico; l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., il professionista non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario, esercitando un diritto di ritenzione inesistente.
      Purtroppo al di là delle denunce nelle relazioni e trasmissione delle stesse al consigli dell'Ordine di appartenenza, oltre che al P.M., non vi è un mezzo per ottenere immediatamente la consegna; non è previsto un ordine del giudice delegato tra i poteri a questi attribuiti dall'art. 123 CCII, né è possibile ottenere un ordine di esibizione in via di urgenza ex art. 700 cpc non essendo funzionale all'instaurazione di una causa di merito, nel corso della quale può essere disposta l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 cpc. L'unica via è continuare a fare pressioni sull'interessato prospettando le conseguenze possibili del rifiuto.
      Zucchetti SG srl