Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Art. 198 comma 2 CCI

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    23/11/2023 11:17

    Art. 198 comma 2 CCI

    L'art. 198 comma 2 CCI stabilisce che "Il debitore deve
    presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta dall'apertura della liquidazione giudiziale;
    in mancanza alla redazione provvede il curatore".
    Cosa si intende per presentazione? Si tratta del deposito al Registro Imprese (anche se il bilancio non è stato approvato dall'assemblea dei soci - nella fattispecie si tratta di una srl)? Oppure cos'altro?
    Grazie mille
    Cordiali saluti
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2023 17:29

      RE: Art. 198 comma 2 CCI


      La terminologia utilizzata dal legislatore nel secondo comma dell'art. 198 ccii, per il quale "il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale", se per un verso, elimina ogni dubbio sull'esistenza dell'obbligo del debitore ammesso alla liquidazione di presentare detto bilancio, lascia effettivamente aperta la questione sulle modalità di tale presentazione.
      A nostro avviso, tale norma si riallaccia a quella del primo comma dell'art. 39 che ora richiede al debitore che formula istanza di liquidazione giudiziale in proprio di presentare anche i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, all'evidente scopo di verificare se si tratta di imprenditore sopra soglia soggetto alla procedura richiesta e non di impresa minore ai sensi della lett. d) dell'art. 2 ccii; una volta aperta la liquidazione giudiziale, questo scopo viene meno per cui è verosimile che la richiesta di cui all'art. 198 sia finalizzata a rappresentare, ai fini fiscali, il patrimonio iniziale alla data di apertura della procedura e non a quella di rendere noto a terzi che vogliano consultare la situazione in cui versa la società, ormai assoggettata a liquidazione giudiziale, tant'è che, da un lato, qualora non abbia provveduto il liquidato, è il curatore che deve redigere il bilancio in questione e, dall'altro, qualora sia stato presentato, il curatore può apportarvi le rettifiche necessarie.
      Tutti questi elementi, uniti al fatto che il termine per la presentazione non è collegato all'approvazione del bilancio (di cui la norma non parla) ma a quella dell'apertura della procedura, ci inducono a ritenere che per presentazione la norma intenda trasmissione al curatore o deposito in cancelleria, in modo che il curatore possa apportare le rettifiche al bilancio in questione, come ai bilanci precedenti e all'elenco dei creditori "presentati" a norma dell'art. 39, ossia in cancelleria
      Zucchetti SG srl
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      02/12/2023 11:42

      URGENTE RE: Art. 198 comma 2 CCI

      Solo una precisazione:
      In caso di liquidazione giudiziale dichiarata nel 2023, "il bilancio dell'ultimo esercizio di cui all'art. 198 comma 2 CCI" è quello relativo al 2022 o al periodo 01 01 2023- data di apertura della liquidazione giudiziale?
      Grazie
      Cordiali saluti
      Paolo Angelo Alloisio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/12/2023 10:53

        RE: URGENTE RE: Art. 198 comma 2 CCI

        L'art. 198, co. 2, parla di presentazione del "bilancio dell'ultimo esercizio", per cui, nel suo caso, l'ultimo esercizio è quello relativo al 2022.
        Zucchetti SG srl