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Obbligo formazione biennale gestori della crisi da sovraindebitamento

  • Massimo Martinese

    Brindisi
    05/05/2026 11:58

    Obbligo formazione biennale gestori della crisi da sovraindebitamento

    Il biennio formativo decorre dalla data del PDG d'iscrizione al Registro dei gestori della crisi disposto dal Ministero di Giustizia (per esempio un gestore iscritto con PDG datato 15 marzo 2018 il primo biennio scadrà il 15 marzo 2020) oppure decorre dalla data in cui è stato acquisito il corso di 40 ore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2026 09:06

      RE: Obbligo formazione biennale gestori della crisi da sovraindebitamento

      Per rispondere all'interrogativo è necessario muovere dalla previsione di cui all'art. 4, comma 5 let. d) del DM 24 settembre 2014 , n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
       
      Orbene, questa norma prevede che ai fini della permanenza dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 3 del medesimo DM è necessaria "l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata".
       
      Come si vede, la norma parla di aggiornamento "biennale" di almeno 40 ore, senza indicare da quando decorra il biennio. Da qui il dubbio posto nella domanda.
       
      Tuttavia, a nostro giudizio, poiché l'onere viene indicato quale requisito "di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi" (così l'incipit del comma 5), è giocoforza ritenere che la formazione professionale consista nell'acquisizione della formazione biennale decorrente dalla data di iscrizione. Dunque, acquisita la formazione iniziale necessaria all'iscrizione, la permanenza della iscrizione medesima richiede, con cadenza biennale decorrente da essa, l'aggiornamento previsto.