Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LE AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE

Curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

  • Cesare De Luca

    Catanzaro Lido (CZ)
    13/12/2025 08:20

    Curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

    Buongiorno
    sono stato nominato curatore speciale ex art. 78 c.p.c. di una srl in un giudizio di cautelare di revoca dell'amministratore nel giudizio promosso da uno dei soci.

    Deciso il ricorso avverso il provvedimento di revoca, l'amministratore ha proposto reclamo notificandolo anche a me come curatore speciale.
    la mia domandà è: ho necessità di una nuova autorizzazione per costituirmi nel giudizio di reclamo nell'interesse della società? oppure l'autorizzazione concessa per la sola fase del ricorso iniziale si estende anche alla fase dell'impugnazione?
    grazie
    cesare de luca
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/12/2025 13:53

      RE: Curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

      A nostro avviso l'autorizzazione concessa nella prima fase vale anche per la fase del reclamo e non è pertanto necessaria una nuova autorizzazione.
      Osserviamo infatti che, secondo la giurisprudenza, "Il curatore speciale, nominato a norma dell'art 78 c.p.c., resta in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che, non esaurendosi i relativi poteri con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, lo stesso è abilitato non solo a proporre impugnazione contro detta decisione, ma anche a resistere all'impugnazione "ex adverso" proposta". (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30253).
      Sul punto la citata pronuncia assegna continuità ad una precedente sentenza della Corte (10 luglio 1979, n. 3969, che a sua volta richiama anche Cass. 18 settembre 1978 n. 4178), in cui il giudice denna nomofilachia aveva osservato che proprio in ragione del fatto che "la nomina del curatore ex art. 78 c.p.c. é caratterizzata dalla provvisorietà, essa è destinata a durare quanto la situazione contingente che vi ha dato luogo (mancanza della persona cui spetta la rappresentanza- o assistenza, conflitto di interessi fra rappresentato e rappresentante), con la conseguenza che il curatore può non solo resistere al gravame contro di lui promosso, ma anche promuoverlo egli stesso.