Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LE AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE

le autorizzazioni del Tribunale

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    17/10/2023 13:46

    le autorizzazioni del Tribunale

    Qual è la norma che prevede che le operazioni di prelevamento dai conti bancari del soggetto amministrato devono essere previamente autorizzate dal GT? Esistono deroghe al riguardo? Se si, quali?
    Ringrazio, cordiali saluti
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti SG

      19/10/2023 15:38

      RE: le autorizzazioni del Tribunale

      In verità non esiste una norma che preveda in via esclusiva e generale che le operazioni di prelevamento dai conti bancari dell'amministrato debbano essere previamente autorizzate dal Giudice Tutelare.
      È necessario piuttosto esaminare caso per caso, partendo sempre dal contenuto del decreto di nomina.
      Difatti, il G.T. preciserà, nel decreto di nomina, i casi in cui il beneficiario mantiene la capacità di operare sui rapporti bancari, specificando con quali modalità, ovvero se essa concorra con quella dell'ADS e in quale misura.
      In via generale si possono verificare tre distinte situazioni:
      • Amministratore di sostegno con poteri di assistenza.
      • Amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza esclusiva;
      • Amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza concorrete.
      Nel primo caso, l'operatività sui conti bancari avverrà con firma congiunta dell'amministrato e dell'amministratore.
      Nel secondo caso, l'AdS sarà responsabile in via esclusiva della gestione del conto corrente. Questi quindi avrà pieni poteri, nel senso che potrà legittimamente richiedere, senza necessità di specifica autorizzazione, il rilascio del libretto degli assegni, della carta bancomat o equivalente, l'attivazione dei servizi bancari che consentano di effettuare operazioni bancarie.
      Tuttavia, il G.T. potrebbe sempre decidere (e normalmente così accade) di limitare ovvero escludere talune di queste facoltà (ad esempio potrebbe prevedere la limitazione del potere di spesa dell'AdS ad un importo mensile predeterminato).
      Si precisa che la nomina di eventuali delegati ad operare sul conto è sempre soggetta ad espressa autorizzazione del Giudice Tutelare.
      Nel terzo caso, qualora la persona beneficiaria abbia piena capacità di gestire ma a causa delle sue disabilità fisiche non sia in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi patrimoniali, all'amministratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza concorrente; vale a dire che entrambi i soggetti, beneficiario e AdS, potranno operare sul conto senza limitazioni ovvero con le eventuali limitazioni che il G.T. avrà evidenziato nel decreto di nomina.
      È chiaro pertanto che è il decreto di nomina ad individuare quali siano tutte quelle attività che l'AdS può compiere autonomamente e quali invece richiedano specifica autorizzazione.
      Regola comune e generale da osservare in ciascuno dei tre casi sopra evidenziati è quella per cui l'amministratore deve sempre operare sul conto in maniera tracciabile.
      Aggiungiamo, per completezza, che con provvedimento del 01.12.2020, n. 21509 l'Arbitro Bancario Finanziario di Roma ha affermato che nel momento in cui l'amministratore di sostegno sia legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell'autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l'autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking, deve ritenersi vessatoria la clausola contrattuale che impedisce all'amministratore di sostegno di usufruire del servizio di home banking.
      • Roberto Vittorio Carbini

        Tempio Pausania (SS)
        07/11/2023 17:21

        RE: RE: le autorizzazioni del Tribunale

        Con riferimento alla facoltà attribuita agli Amministratori di sostegno nei decreti di nomina di operare con il servizio home banking in forma dispositiva, oltre al già citato ABF, Collegio di Roma, 1 dicembre 2020, n.21509, si segnalano:
        1) il decreto 17-11-2021 Prot. n. 2547/2021 del presidente del Tribunale di Pordenone;
        2) il decreto 12/02/2014 del Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste
        In merito si segnala che quasi tutte le banche e gli uffici postali negano a Tutori/ADS qualsiasi operatività online sui c/c intestati al beneficiario, ancorché espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare.
        Poste Italiane SpA, ad es., in risposta a specifica richiesta di operatività online avanzata dall'ADS ha risposto testualmente «Gentile Cliente le comunichiamo quanto segue: nel caso in cui sul conto subentri un tutore o amministratore di sostegno, il servizio di Internet Banking verrà disattivato. Saluti. Assistenza Clienti Retail».
        Il problema è stato "risolto" dall'ADS grazie al Banco di Sardegna SpA che dispone di "c/c ad hoc", dedicato a Tutori, ADS, etc., che consente la piena operatività online, anche se tale specifico prodotto ha un costo elevato pari a 240 euro l'anno (60 euro a trimestre).
      • Massimo Fantozzi

        MASSA E COZZILE (PT)
        29/03/2024 14:49

        RE: RE: le autorizzazioni del Tribunale

        Buongiorno,
        per mio fratello del quale sono AdS, dovrei prendere appuntamento per un esame radiografico di importo rilevante, € 400,00 circa, visto che non ci sono appuntamenti disponibili nei tempi consigliati dal medico.
        Sul conto i denari ci sono e possiamo pagare questo esame, però
        sicuramente supereremmo il limite mensile di spesa indicato sul verbale di nomina, quindi dobbiamo chiedere l'autorizzazione al G.T. oppure le spese mediche non rientrano nella richiesta di autorizzazione?
        Grazie per la cortese risposta



        • Zucchetti SG

          30/03/2024 09:40

          RE: RE: RE: le autorizzazioni del Tribunale

          Come abbiamo detto nella risposta precedente, non esiste una norma che preveda in via esclusiva e generale che le operazioni di prelevamento dai conti bancari dell'amministrato debbano essere previamente autorizzate dal Giudice Tutelare.
          È necessario piuttosto esaminare caso per caso, partendo sempre dal contenuto del decreto di nomina.
          Come dicevamo, normalmente si verifica che il giudice limita il potere di prelievo dell'AdS ad un importo mensile predeterminato, superato il quale occorre munirsi di specifica autorizzazione.
          Tuttavia, proprio in considerazione della specifica condizione dell'amministrato, potrebbe anche accadere che, nel regolamentare i compiti e le facoltà dell'ADS, il giudice decida che quel limite può essere superato per specifiche esigenze, quali ad esempio quelle mediche. Così, in ipotesi, il giudice potrebbe prevedere un limite generale al prelievo di 350 euro mensili, derogabile ove sia necessario sostenere spese mediche.
          Occorre, in definitiva, verificare se il provvedimento di nomina dell'ADS contempli deroghe al limite di spesa fissato.