Menu
Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LE AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE
Vendita immobile da successione ereditaria
-
Massimo Fantozzi
MASSA E COZZILE (PT)26/02/2025 18:13Vendita immobile da successione ereditaria
Buongiorno,
nella vendita di un immobile di cui sopra quali atti sono da produrre per il G.T. in riferimento alla persona assistita da AdS.
Ringrazio in anticipo per la cortese risposta
mf-
Zucchetti Software Giuridico srl
28/02/2025 07:11RE: Vendita immobile da successione ereditaria
Non siamo sicuri di aver ben compreso la domanda.
L'amministrato deve vendere un cespite pervenutogli per successione ereditaria?-
Massimo Fantozzi
MASSA E COZZILE (PT)28/02/2025 11:27RE: RE: Vendita immobile da successione ereditaria
Buongiorno mi scuso se non mi sono espresso correttamente in effetti mia sorella, mio fratello, l'amministrato, ed io, AdS di mio fratello, siamo in procinto di vendere un cespite, nella fattispecie un appartamento, pervenutoci in successione ereditaria.
Noi 3 fratelli assieme deteniamo una quota del 50%, quindi 1/6 pro capite, l'altro 50% lo detiene nostro cugino.
Essendo questa una operazione di straordinaria amministrazione vorrei sapere, confidando nel vostro aiuto, quale sarà la documentazione da produrre per il Giudice Tutelare per questa vendita?
Ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta e cordialmente saluto
mf-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/03/2025 12:49RE: RE: RE: Vendita immobile da successione ereditaria
Le ulteriori precisazioni ci consentono senz'altro di rispondere alla domanda.
Partiamo dal dato normativo:
l'art. 411 comma 1 c.c. prevede che "Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388".
È quindi chiaro che si applica all'amministratore di sostegno la previsione di cui all'art. 374 c.c., la quale prevede al comma 1 n. 2 che è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento.
Le ragioni di questa autorizzazione sono facilmente spiegabili. Attraverso di essa, infatti, il giudice tutelare può esercitare un controllo sulla gestione patrimoniale posta in essere dall'amministratore di sostegno, al fine di verificare la corrispondenza della stessa agli interessi del beneficiario.
Quindi, l'amministratore di sostegno dovrà presentare al giudice tutelare una istanza con la quale, nel chiedere l'autorizzazione alla vendita, spiegherà le ragioni della convenienza di questa operazione per l'amministrato e indicherà quale destinazione avrà il corrispettivo ricevuto.
All'istanza dovrà essere allegata una perizia giurata da parte di uno stimatore (geometra, ingegnere, architetto), al fine di dimostrare al giudice tutelare la congruità del prezzo individuato (meglio ancora sarebbe l'allegazione di una bozza del contratto di compravendita). A questo proposito osserviamo che l'istanza di autorizzazione alla vendita potrebbe dover essere preceduta da una istanza con la quale l'ADS chiede preventivamente al giudice tutelare di essere autorizzato alla nomina di un perito. Ciò è necessario nel caso in cui questa nomina non rientri tra i compiti che l'ADS può esercitare autonomamente, e l'ADS abbia intenzione di far gravare il compenso del perito sul patrimonio dell'amministrato. Se invece l'ADS vuole accollarsi questa spesa (oppure vogliono farlo gli altri comproprietari) questa preliminare autorizzazione non è necessaria.
Inoltre, trattandosi di bene pervenuto per successione, occorrerà allegare all'istanza anche la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, oltre allo stato di famiglia dell'amministrato.
La disciplina che abbiamo illustrato subisce però, nel caso prospettato dalla domanda, una deviazione, perché si tratta di vendere beni pervenuti per successione.
In questo caso entra in gioco l'art. 747 c.p.c., il quale prevede che "L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione" e quindi al Tribunale del luogo in cui il de cuius aveva la residenza al tempo del decesso.
Il Tribunale provvederà con decreto, acquisendo il parere del giudice tutelare.
Ad allora, traendo le fila del discorso, l'istanza di cui abbiamo parlato dovrà essere indirizzata (con tutti gli allegati che abbiamo indicato) al Tribunale, fermo restando che, se l'ADS non ha il potere di nominare autonomamente un perito e vuole pagarlo con le disponibilità liquide dell'amministrato, dovrà preventivamente rivolgersi al giudice tutelare per la nomina di un perito.
-
-
-