Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - DOVERI E RESPONSABILITà DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Atti illeciti dell'amministrato

  • Marta Bruni

    Roma
    18/09/2023 08:34

    Atti illeciti dell'amministrato

    In qualità di amministratore di sostegno, pongo il seguente quesito: l'amministratore di sostegno risponde dei danni causati a terzi dal proprio amministrato?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2023 11:16

      RE: Atti illeciti dell'amministrato

      La domanda richiede una risposta articolata, poiché occorre operare alcuni distinguo.
      Invero, se è pacifico che, in base alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., l'amministratore di sostegno (ADS) risponde dei danni provocati a terzi per gli atti compiuti nell'interesse dell'amministrato senza l'autorizzazione del giudice tutelare, il discorso cambia per i danni causati direttamente dall'amministrato.
      Qui occorre verificare se all'ADS siano applicabili gli artt. 2046 e 2047 c.c.
      L'art. 2046 esclude la responsabilità di chi al momento della commissione del fatto non aveva la capacità di intendere o di volere, mentre l'art. 2047 prevede che in caso di danno cagionato da incapace, del danno risponde colui che era tenuto alla sorveglianza dello stesso.
      Il problema è allora quello di capire se il beneficiario possa considerarsi incapace di intendere e di volere, e se tra i doveri dell'ADS rientri anche quello di "sorveglianza" dell'amministrato.
      In ordine al primo aspetto non si può dire che l'amministrato sia incapace di intendere e di volere.
      Lo si ricava dall'art. 409 comma primo c.c., a mente del quale l'amministrato conserva la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'ADS.
      Quindi, per verificare la responsabilità di quest'ultimo, occorrerà in primo luogo verificare se il fatto illecito sia stato o meno commesso nello svolgimento di attività in relazione alle quali il beneficiario abbia mantenuto la capacità di agire, tenuto evidentemente conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di nomina dell'ADS.
      Compiuta questa analisi, si imporrà un passo ulteriore, volto ad accertare se, nel singolo caso di specie, l'ADS fosse o meno tenuto ad un dovere di sorveglianza dell'amministrato, così come richiesto dall'art. 2047.
      In relazione a questo aspetto osserviamo che all'ADS non è sempre demandato un compito di cura della persona (come accade ad esempio per i genitori) al quale è connesso un conseguenziale dovere di vigilanza.
      Dunque, se i compiti dell'ADS sono di natura esclusivamente patrimoniale, non esisterà un dovere di vigilanza e dunque alcuna responsabilità ex art. 2047 c.c..
      Se invece, sulla scorta del contenuto del decreto di nomina, un dovere di vigilanza potrà ritenersi sussistente in quanto correlato ad un obbligo di cura anche della persona e della salute dell'amministrato, una posizione di garanzia dell'ADS non può essere esclusa a priori, ma dovrà essere scrutinata in concreto, in relazione alle condizioni di incapacità e di fragilità del beneficiario.
      In ogni caso, anche laddove uno stato di incapacità ed un dovere di sorveglianza potranno dirsi in concreto esistenti, la responsabilità dell'ADS potrà essere esclusa se questi dimostrerà di non aver potuto impedire il fatto, perché del tutto imprevisto o inevitabile dall'ADS (si pensi ad un amministrato ristretto in una casa di cura) o in una residenza sanitaria assistenziale.
      Può inoltre accadere che la vigilanza dell'amministrato sia stata affidata ad una assistente (ad esempio una badante). Orbene, in questi casi l'amministratore di sostegno potrebbe essere chiamato a rispondere per culpa in eligendo e per culpa in vigilando, laddove ad esempio la persona scelta non avesse le competenze necessarie ad assolvere il compito affidatole.