Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - DOVERI E RESPONSABILITà DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Rendiconto annuale

  • Massimo Fantozzi

    MASSA E COZZILE (PT)
    13/12/2024 11:59

    Rendiconto annuale

    Buongiorno,
    come AdS vorrei sapere cortesemente se il termine indicato nel decreto come data entro la quale deve essere presentato il rendiconto in oggetto, nel mio caso il 18 Dicembre 2024, è un termine tassativo oppure c'è un ulteriore periodo, esempio 30 giorni, da considerare come termine ultimo.
    Grazie per la cortese risposta.
    Massimo Fantozzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/12/2024 12:27

      RE: Rendiconto annuale

      A norma dell'art. 380 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411, comma primo, c.c., l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere il conto ogni anno.
      A proposito del rendiconto, una prima sottolineatura va operata in ordine al fatto che è tenuto al rendiconto solo l'amministratore di sostegno che abbia ricevuto, con il provvedimento di nomina, poteri di gestione del patrimonio del beneficiario: solo in questo senso si giustifica la tenuta della contabilità e la conseguente resa del conto. Chiaramente, il rendiconto va sottoposto all'attenzione del giudice tutelare, e quindi depositato nel fascicolo nel termine prescritto.
      A nostro avviso, per anno non deve intendersi l'anno solare, ma l'esercizio della gestione, con la conseguenza che se, ad esempio l'amministratore di sostegno è stato nominato il 15 aprile, il conto della gestione dovrà essere reso entro il 15 aprile di ogni anno.
      La funzione del rendiconto è stata chiaramente indicata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 1606 del 21.1.2020. In questa pronuncia il supremo collegio ha precisato che "il rendiconto ha la funzione di consentire al giudice tutelare di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina. Da ciò deriva che la ratio dell'istituto che emerge dalle disposizioni di legge non è quella di attribuire al giudice tutelare una funzione notarile, a garanzia della legittimità formale degli atti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del beneficiario, ma di tutelare effettivamente quest'ultimo virgola in quanto spetta al giudice il compito di modellare i poteri dell'amministratore di sostegno virgola e di stabilire, volta per volta, l'estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del beneficiario e di vigilare sulla sua attività".
      Fatte queste premesse, e venendo al merito della domanda, osserviamo che il termine in discorso è "tassativo" non "indicativo". Certamente, non si tratta di un termine perentorio, nel senso che per comprovate difficoltà o per particolari motivi l'amministratore di sostegno può ottenere dal giudice una proroga di quel termine (del resto, la proroga è prevista anche per il rendiconto finale, dall'art. 385 c.c.), in difetto della quale se egli non provvede entro la data fissata va certamente considerato inadempiente.