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ESENZIONE PVP BENI MOBILI LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 3/2012

  • Andrea Mancini

    Livorno
    26/09/2020 10:26

    ESENZIONE PVP BENI MOBILI LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 3/2012

    Spett.li.
    Quale liquidatore mi trovo dinnanzi alla necessità di liquidare due autovetture. La procedura di liquidazione ad oggi non ha alcuna somma disponibile. Mi chiedo se vi sia qualche possibilità di richiedere al GD l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, alla stregua della procedura fallimentare ex art. 144 dpr 115/2002, e quindi richiedere l'esenzione dal pagamento del PVP, per i beni mobili registrati, fintanto che non avrò incassato qualche somma di denaro.
    Ringrazio per la vs preziosa collaborazione.
    AM
    • Zucchetti SG

      28/09/2020 09:51

      RE: ESENZIONE PVP BENI MOBILI LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 3/2012

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre prendere le mosse dalla previsione di cui all'art. 530, comma settimo, c.p.c., a mente del quale "In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente".
      Da questa norma si ricava la regola per cui la vendita mobiliare:
      - soggiace sempre agli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma dell'art. 490, da compiersi nel termine di dieci giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
      - deve essere sottoposta agli adempimenti pubblicitari di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. (sempre nel termine di dieci giorni prima) se il giudice dell'esecuzione lo dispone;
      - se poi la vendita ha ad oggetto beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00, la pubblicità di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. è obbligatoria.
      Viene a questo punto in considerazione l'art. 161-quater disp. att. c.p.c., recante Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, il quale dispone:
      - che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche venga eseguita dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (chiaramente, detti adempimenti saranno curati dal curatore);
      - che essa sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
      - che la pubblicazione non possa compiersi se non previo pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e nei casi in esso indicati), vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita.
      A proposito del contributo di pubblicazione, il citato art. 18-bis prevede che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale sconta il pagamento del contributo di pubblicazione quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili. A questo proposito è bene precisare che lo stesso:
      - da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore;
      - dall'altro, esso è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      Ciò detto, v'è da chiedersi se anche le vendite che si celebrano in seno ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamente, quando ricorrano le condizioni sin qui illustrate, scontino il pagamento del contributo di pubblicazione.
      Nell'assenza di precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) che abbiano affrontato ex professo il tema, osserviamo come in dottrina sia stato correttamente osservato il fatto che i riferimenti nomativi da utilizzare per rispondere all'interrogativo sono alquanto scarni e che l'unico addentellato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell'art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».
      Il comma 4 della medesima disposizione specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. Dunque, il legislatore ha voluto prevedere, una simmetria tra i meccanismi pubblicitari del programma di liquidazione e quelli che governano le vendite fallimentari.
      Sennonché, si è giustamente osservato come questo parallelismo non è stato conservato (probabilmente in modo inconsapevole) in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche (almeno per ora, in quanto la legge di riforma delle procedure di insolvenza parrebbe porre rimedio all'incongruenza), poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha "dimenticato" di innestarlo anche nel corpo della l. 3/2012.
      Quindi, a nostro avviso, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche non è obbligatoria per le vendite che si svolgono ai sensi della l. 3/2012.
      Ciò detto, è tuttavia ben possibile che sia stato proprio il giudice a disporre che il procedimento liquidatorio passi attraverso la pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP.
      Se questo fosse accaduto va ricordato che il citato art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 consente di non procedere al pagamento del contributo di pubblicazione nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nel quale caso "il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito".
      A tal fine il Portale richiede che sia caricata, in formato pdf, l'autorizzazione rilasciata dal giudice, con un evidente riferimento proprio alla procedura fallimentare, laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del giudice delegato ai sensi dell'art. 144 TU spese di giustizia.
      Non resta dunque che chiedere al giudice dell'esecuzione un provvedimento che attesti la mancanza di liquidità.