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CERTIFICATO DI VIGENZA CAMERALE

  • Alessandra Milesi

    sanremo (IM)
    11/06/2024 11:53

    CERTIFICATO DI VIGENZA CAMERALE

    Nell'avviso di vendita, tra i documenti da allegare, viene richiesto il certificato di vigenza camerale aggiornato e in corso di validità, dal quale risulti la costituzione della società ed i necessari poteri al legale rappresentante dell'offerente, nel caso di presentazione dell'offerta telematica da parte di una persona giuridica.
    Se l'offerente persona giuridica non allega il certificato di vigenza camerale, ma allega all'offerta telematica solo la visura camerale aggiornata ed il verbale di assemblea ordinaria dove risultano i poteri attribuiti al legale rappresentante per partecipare alla vendita telematica, il curatore può accettare l'offerta oppure deve rifiutarla per mancanza del certificato di vigenza camerale? Il verbale di assemblea sottoscritto da tutti i soci e dagli amministratori, con attribuzione dei poteri necessari al legale rappresentante per partecipare all'asta telematica, e la visura camerale possono giuridicamente sostituire il certificato di vigenza camerale oppure l'offerta deve comunque essere respinta?
    • Zucchetti SG

      13/06/2024 17:28

      RE: CERTIFICATO DI VIGENZA CAMERALE

      Il Certificato camerale, o certificato di vigenza, è l'attestazione, rilasciata dal registro delle imprese ed a differenza della mera visura camerale ha valore legale di certificazione quale atto proveniente dal registro delle imprese.
      Lo si ricava dagli artt. 23 e 24 D.P.R. 07/12/1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile".
      In particolare, l'art. 23 (rubricato "Visure del registro, degli atti e dei documenti", dopo aver previsto al comma uno che "il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici", aggiunge che la loro consultazione "è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: «visura senza valore di certificazione»".
      Viceversa, l'art. 24 "Certificazioni e copie" stabilisce che i certificati "sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro … anche per corrispondenza o con tecniche telematiche".
      Dunque, mentre la visura è l'insieme delle informazioni disponibili sulle banche dati, la certificazione è atto del registro delle imprese (rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1 let. d) del medesimo decreto), del quale il registro medesimo assume la paternità.
      Ergo, è evidente che si tratta di documenti affatto equipollenti.
      Ora è chiaro che, nel caso di specie, non ci sentiamo di affermare che, nonostante questo, l'offerta vada esclusa, poiché gli atti depositati hanno, a nostro avviso, la capacità di documentare, con il medesimo valore, le medesime informazioni che sarebbero ricavabili dal certificato, trattandosi di verbale di assemblea (e quindi di documento sottoscritto) rispetto al quale la certificazione non potrebbe riferire una informazione diversa.