Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Continuità delle trascrizioni

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    28/07/2024 20:25

    Continuità delle trascrizioni

    Buonasera,
    Sono a porre il seguente quesito.
    Nella storia ventennale della società esecutata ho rilevato un trasferimento della sede legale da una regione all'altra annotato nel registro imprese ma non trascritto in conservatoria dei registri immobiliari (ovviamente l'atto è stato poi volturato nel senso che a livello catastale è registrato il mutamento della sede legale).
    Avrei escluso che il tutto possa incidere sulla continuità delle trascrizioni ma vorrei avere vostra conferma.
    • Zucchetti SG

      29/07/2024 17:21

      RE: Continuità delle trascrizioni

      La prospettazione formulata ci sembra del tutto corretta.
      La prospettazione formulata ci sembra corretta.
      Nell'ipotesi in cui la società risulti proprietaria di immobili, il verbale di assemblea straordinaria che determina il trasferimento della sede non è assoggettato agli adempimenti della trascrizione nei registri immobiliari. Questo perché il predetto verbale non è produttivo di effetti traslativi rispetto agli immobili di cui la società sia eventualmente proprietaria.
      Sulla scorta di queste premesse si spiega il fatto che questo atto non sia incluso tra quelli contemplati dall'articolo 2643 cc la sua estraneità al novero degli atti soggetti a trascrizione previsti dal successivo articolo 2645. La conseguenza è che, in forza del principio della tassatività degli atti soggetti a trascrizione, l'eventuale trascrizione (che a volte si riscontra nella prassi) del verbale modificativo della sede legale, determina una mera pubblicità di fatto che non comporta alcun effetto dichiarativo o costitutivo ulteriore rispetto a quelli già prodotti con la iscrizione del mutamento nel registro delle imprese.
      La modifica della sede deve invece essere iscritta nel registro delle imprese.
      In particolare, se la sede varia all'interno del medesimo comune, l'organo amministrativo deve presentare al registro delle imprese una domanda con l'indicazione del nuovo indirizzo, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c., senza allegare alcun atto.
      Qualora invece la sede venga trasferita in un altro Comune, la modifica deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, verbalizzata da un notaio, ai sensi dell'art. 2436 c.c., e presentata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dallo stesso notaio verbalizzante.