Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Assegno circolare estero per cauzione - URGENTE

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    02/04/2024 16:24

    Assegno circolare estero per cauzione - URGENTE

    Buonasera,
    vorrei porre un quesito.
    Nell'avviso di vendita è stato indicato che la cauzione deve essere versata tramite assegno circolare.
    Qualora all'offerta venga allegata, da società italiana partecipante all'asta, una cauzione posta su assegno circolare estero, la cauzione può considerarsi validamente presentata? O l'offerta deve essere esclusa?
    Vi ringrazio.
    • Michele Feltrin

      Ceggia (VE)
      02/04/2024 17:13

      RE: Assegno circolare estero per cauzione - URGENTE

      Aggiungo che nell'ordinanza di vendita è stato specificato solo che la cauzione deve essere versata tramite assegno circolare, senza alcuna altra indicazione.
      A mio avviso ritengo che l'allegazione della cauzione con assegno circolare estero sia possibile in base alla Convenzione di Ginevra del 1931, ratificata in Italia nel 1934, se l'assegno proviene da una banca situata in uno degli stati aderenti.
      • Zucchetti SG

        03/04/2024 17:32

        RE: RE: Assegno circolare estero per cauzione - URGENTE

        In ambito internazionale l'assegno bancario è caratterizzato dal fatto che lo stesso è soggetto al regime giuridico vigente in ogni singolo Stato, mancando una disciplina uniforme dello stesso condivisa a livello mondiale, salvo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1931 in materia di assegni (così come previsto dall'art. 59 L. 31/05/1995, n. 218).
        Detta convenzione è stata ratificata in Italia con R.D.L. 24 agosto 1933 n. 1077, convertito nella legge 4 gennaio 1934 n. 61
        Sono Parti Contraenti di detta Convenzione, oltre all'Italia, i seguenti Paesi: Cecoslovacchia, Ecuador, Jugoslavia, Messico, Romania, Spagna, Turchia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Brasile, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Nicaragua, Polonia, Ungheria, Indonesia.
        Pertanto, nel caso prospettato, l'assegna circolare proveniente da un istituto di credito aderente alla convenzione, è valido, purché emesso in euro, a norma dell'art. 1277 c.c.