Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Mutuo per saldo prezzo

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    25/03/2024 17:39

    Mutuo per saldo prezzo

    Buonasera,
    la presente per chiedere un chiarimento sul seguente dubbio.
    Un interessato a partecipare all'esperimento di vendita vorrebbe presentare l'offerta specificando che per il versamento del saldo prezzo intende avvalersi di un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, indicando nella domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante.
    Qualora, l'istituto nelle more del decorso del termine del saldo prezzo non dovesse erogare il finanziamento, potrebbe l'aggiudicatario ovviare a tale situazione eseguendo nel termine il pagamento con proprie disponibilità?
    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      26/03/2024 11:34

      RE: Mutuo per saldo prezzo

      A nostro giudizio la risposta a quesito formulato è senz'altro affermativa.
      Una delle novità di rilievo portata dalla riforma del 2005 ha riguardato la possibilità, introdotta nel terzo comma dell'art. 585 c.p.c., che il versamento del prezzo avvenga mediante erogazione, direttamente in favore della procedura, dell'importo oggetto di un contratto di finanziamento stipulato dall'aggiudicatario, con garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita.
      La norma è figlia dell'intento di consentire di partecipare alla vendita anche a coloro i quali non hanno disponibilità liquide sufficienti per consentire il deposito del saldo prezzo e del fondo spese nel limitato lasso temporale previsto dal codice, né hanno cespiti da offrire in garanzia per reperire fonti di finanziamento.
      Con il meccanismo previsto dal terzo comma dell'art. 585 c.p.c., invece, il versamento del saldo prezzo sarà eseguito in favore della procedura direttamente dall'istituto di credito in forza di un contratto di mutuo stipulato dall'aggiudicatario.
      Ove ciò avvenga, nel decreto di trasferimento:
      1. dovrà indicarsi che il pagamento è avvenuto mediante versamento diretto derivante dal contratto di finanziamento;
      2. dovrà ordinarsi al Conservatore di procedere, contestualmente, alla trascrizione del trasferimento ed all'iscrizione dell'ipoteca. L'art. 585 c.p.c. non prevede, in realtà che il decreto di trasferimento contenga l'ordine impartito al Conservatore di iscrivere, contestualmente al decreto di trasferimento, ipoteca di primo grado sull'immobile, trattandosi di obbligo nascente direttamente dalla disciplina codicistica; in realtà è opportuno che, ciononostante, l'ordine venga impartito al fine di evitare incertezze e problemi operativi, soprattutto in considerazione del fatto che a questa iscrizione ipotecaria deve essere assegnato il numero d'ordine di formalità immediatamente successivo a quello assegnato alla trascrizione del decreto.
      Se in sede di vendita l'aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:
      1. consegni quanto prima all'aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
      2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.
      Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.
      Come si vede, la norma non obbliga l'aggiudicatario a versare il saldo mercé l'erogazione del finanziamento, né l'art. 587 c.p.c. contiene alcuna specifica previsione sul punto, sanzionando con la decadenza il solo aggiudicatario che ometta il versamento del saldo, senz'altro aggiungere.
      È dunque evidente che se il prezzo viene versato, indipendentemente dal proposito di avvalersi di un finanziamento espresso nella offerta, non vi saranno conseguenze.