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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
Mutuo per saldo prezzo
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Ceggia (VE)25/03/2024 17:39
Mutuo per saldo prezzo
Buonasera,
la presente per chiedere un chiarimento sul seguente dubbio.
Un interessato a partecipare all'esperimento di vendita vorrebbe presentare l'offerta specificando che per il versamento del saldo prezzo intende avvalersi di un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, indicando nella domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante.
Qualora, l'istituto nelle more del decorso del termine del saldo prezzo non dovesse erogare il finanziamento, potrebbe l'aggiudicatario ovviare a tale situazione eseguendo nel termine il pagamento con proprie disponibilità?
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.-
26/03/2024 11:34
RE: Mutuo per saldo prezzo
<span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">A nostro giudizio la risposta a quesito formulato è senz'altro affermativa.</span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Una delle novità di rilievo portata dalla riforma del 2005 ha riguardato la possibilità, introdotta nel terzo comma dell'art. 585 c.p.c., che il versamento del prezzo avvenga mediante erogazione, direttamente in favore della procedura, dell'importo oggetto di un contratto di finanziamento stipulato dall'aggiudicatario, con garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita.</span></span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">La norma è figlia dell'intento di consentire di partecipare alla vendita anche a coloro i quali non hanno disponibilità liquide sufficienti per consentire il deposito del saldo prezzo e del fondo spese nel limitato lasso temporale previsto dal codice, né hanno cespiti da offrire in garanzia per reperire fonti di finanziamento.</span></span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Con il meccanismo previsto dal terzo comma dell'art. 585 c.p.c., invece, il versamento del saldo prezzo sarà eseguito in favore della procedura direttamente dall'istituto di credito in forza di un contratto di mutuo stipulato dall'aggiudicatario.</span></span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Ove ciò avvenga, nel decreto di trasferimento:</span></span> <ol> <li><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">dovrà indicarsi che il pagamento è avvenuto mediante versamento diretto derivante dal contratto di finanziamento;</span></span></span></li> <li><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">dovrà ordinarsi al Conservatore di procedere, contestualmente, alla trascrizione del trasferimento ed all'iscrizione dell'ipoteca. L'art. 585 c.p.c. non prevede, in realtà che il decreto di trasferimento contenga l'ordine impartito al Conservatore di iscrivere, contestualmente al decreto di trasferimento, ipoteca di primo grado sull'immobile, trattandosi di obbligo nascente direttamente dalla disciplina codicistica; in realtà è opportuno che, ciononostante, l'ordine venga impartito al fine di evitare incertezze e problemi operativi, soprattutto in considerazione del fatto che a questa iscrizione ipotecaria deve essere assegnato il numero d'ordine di formalità immediatamente successivo a quello assegnato alla trascrizione del decreto.</span></span></span></li> </ol> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Se in sede di vendita l'aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:</span></span> <ol> <li><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">consegni quanto prima all'aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;</span></span></span></li> <li><span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.</span></span></span></li> </ol> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.</span></span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">Come si vede, la norma non obbliga l'aggiudicatario a versare il saldo mercé l'erogazione del finanziamento, né l'art. 587 c.p.c. contiene alcuna specifica previsione sul punto, sanzionando con la decadenza il solo aggiudicatario che ometta il versamento del saldo, senz'altro aggiungere.</span></span><br /> <span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Aptos Display",sans-serif">È dunque evidente che se il prezzo viene versato, indipendentemente dal proposito di avvalersi di un finanziamento espresso nella offerta, non vi saranno conseguenze. </span></span>
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