Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Canoni di locazione incassati dal creditore fondiario

  • Giorgio Gavazzeni

    Bergamo
    11/02/2020 18:02

    Canoni di locazione incassati dal creditore fondiario

    Buongiorno, premesso che il ricavato della vendita va attribuito al creditore fondiario e al Curatore va assegnata soltanto la parte eccedente la quota assegnata alla banca procedente, mi trovo con questo problema: la fallita è intestataria di 4 immobili per i quali è già in corso l'azione esecutiva da parte del creditore fondiario (azione in fase avanzata), tali immobili sono locati e il fallimento (ad oggi privo di liquidità) si trova a dover emettere fattura (con IVA) per i canoni di locazione mensili, che però vengono materialmente incassati dal creditore fondiario.
    Come si fa con il debito IVA (maturato in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento) se non si ha la liquidità per versarlo?
    Si versa in fase di ripartizione finale? E le sanzioni per il ritardato versamento?
    Oppure mensilmente il creditore fondiario è tenuto a bonificare al fallimento l'importo derivante dal debito iva?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      17/02/2020 05:50

      RE: Canoni di locazione incassati dal creditore fondiario

      Rispondiamo all'interrogativo premettendo che i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Nell'ambito di questa categoria, una particolare menzione meritano i canoni di locazione, per espressa previsione dell'art. 820, ultimo comma, c.c.
      Essi costituiscono l'oggetto di diritti di credito in capo al debitore esecutato, e si ritengono anch'essi sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 2912 c.c.
      Ai sensi dell'art. 41, comma terzo, TUB, il creditore fondiario ha diritto ad ottenere in suo favore il versamento delle rendite prodotte dall'immobile ipotecato.
      Benché la lettera della disposizione (Il cui contenuto riprende la previsione di cui all'art. 48, co. 2, r.d. 646/1905) non preveda alcun provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice dell'esecuzione, è opportuno che il versamento avvenga solo a seguito della presentazione del conto della gestione da parte del custode del bene pignorato e della sua approvazione da parte del Giudice.
      Allo stesso modo, pur nel silenzio della norma, è opportuno richiedere al creditore fondiario una preventiva seppur provvisoria quantificazione del credito al fine di evitare l'attribuzione di somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente spettanti.
      Ciò premesso, e venendo alla domanda formulata, occorre muovere dalla considerazione per cui il versamento in parola costituisce un'attribuzione di carattere provvisoria, come tale destinato ad essere confermato o rivisto in sede di approvazione del piano di riparto.
      La provvisorietà di questa attribuzione consente di dire che al creditore fondiario non va certamente attribuita quella quota parte di canone che il conduttore versa a titolo di IVA, sicché la problematica andrà risolta chiedendo al professionista delegato nell'ambito dell'esecuzione individuale di trattenere la quota parte di canone da imputare ad IVA e versarla alla curatela, e nel contempo formulando all'istituto di credito richiesta di rimborso della quota parte di canoni da imputare ad IVA.