Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Effettuato il bonifico ex art.41 TUB a soggetto diverso da quello avente diritto.

  • Jonny Spini

    Perugia
    18/01/2022 15:11

    Effettuato il bonifico ex art.41 TUB a soggetto diverso da quello avente diritto.

    Buonasera, vorrei porre alla vostra attenzione la seguente questione:
    in una esecuzione immobiliare durante le operazioni di saldo prezzo a favore del creditore fondiario (in una procedura con esecutato un soggetto in stato di fallimento) viene effettuato il bonifico ex art.41 TUB a soggetto diverso da quello avente diritto. Per rimediare all'errore ho pensato di chiedere restituzione al soggetto che ha erroneamente avuto l'accredito e girocontarlo al legittimo creditore. Chiedo Vs. cortese opinione in merito.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      20/01/2022 08:55

      RE: Effettuato il bonifico ex art.41 TUB a soggetto diverso da quello avente diritto.

      Non vediamo ostacoli ad intraprendere, informalmente, una iniziativa di questo tipo. Un dato deve essere tuttavia chiaro. Il versamento del saldo prezzo in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo non ha efficacia liberatoria, per cui rispetto alla procedura si tratta di un versamento tam quam non esset, a meno che il professionista delegato abbia dato causa all'errore indicando un soggetto diverso da quello che doveva essere il destinatario del pagamento eseguito a norma dell'art. 41 TUB. Invero, a questo proposito riteniamo che debbano trovare applicazione i principi generali in tema di adempimento dell'obbligazione, e segnatamente, la disposizione di cui all'art. 1188 c.c., a norma del quale il pagamento deve essere eseguito in favore del creditore o di un soggetto da questi indicato, con l'ulteriore precipitato per cui il pagamento in favore di colui che non sia legittimato a riceverlo non libera il debitore, a meno che il creditore lo abbia ratificato o ne abbia profittato. I precipitati di questo assunto saranno allora che, da un lato (e sempre che il terzo non legittimato non sia stato erroneamente indicato) l'aggiudicatario non potrà pretendere che la procedura si attivi per recuperare la somma versata (che invece potrà costituire l'oggetto di una domanda di ripetizione di indebito che è legittimato a promuovere l'aggiudicatario medesimo); dall'altro il delegato dovrà considerare il prezzo come non versato, ove non giunca sul conto della procedura entro il termine previsto.