Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Esecuzione immobiliare (credito fondiario) e fallimento: recupero credito indennizzo occupazione immobile

  • Ederina Maria Busdachin

    Trieste
    24/10/2017 19:01

    Esecuzione immobiliare (credito fondiario) e fallimento: recupero credito indennizzo occupazione immobile

    Buongiorno,
    voglio sottoporre al vostro esame il seguente quesito.
    In epoca precedente alla dichiarazione di fallimento (11/03/2016) è stata promossa procedura esecutiva immobiliare derivante da contratto di finaanziamento fondiario. L'immobile pignorato risultava alla data di fallimento occupato da parte di ditta individuale, che provvedeva al pagamento del dovuto compensando con maggiori crediti vantati nei confronti della fallita.

    Dalla data di dichiarazione di fallimento l'immobile è rimasto occupato per ulteriori sette mesi e per tale periodo il fallimento ha emesso fattura chiedendo al professionista delegato di provvedere all'incasso, ai sensi dell'art. 2912 c.c. (estensione del pignoramento ai frutti e alle rendite dell'immobile pignorato). Alla richiesta di pagamento da parte del professionista delegato l'occupante ha opposto la compensazione.

    Tenuto conto del credito sorto in ambito fallimentare e sino ad ora non saldato, ritengo che a procedura esecutiva conclusa, il debitore non possa opporre la compensazione ex art. 56 L.F. al fallimento. Tuttavia la coesistenza della due procedure nel momento di maturazione del credito mi fa nascere qualche dubbio in merito e pertanto vorrei conoscere la vostra opinione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/10/2017 19:19

      RE: Esecuzione immobiliare (credito fondiario) e fallimento: recupero credito indennizzo occupazione immobile

      I rapporti in corso sono due e vanno tenuti distinti. Uno riguarda il creditore fondiario pignorante, il quale, in virtù della normativa speciale e comunque dell'art. 2912 c.c., può pretender che il custode richieda al conduttore dell'immobile pignorato e già dato in locazione (pensiamo che il terzo sia a questo titolo nell'immobile) il pagamento dei canoni fino al decreto di trasferimento del bene; anzi il custode è l'unico legittimato a tanto, oltre che ad accettarne il pagamento e ad agire per la riscossione, perdendo qualsiasi legittimazione in tal senso il locatore – proprietario, così come il curatore del suo fallimento. I canoni riscossi entrano a far parte del ricavato su cui può soddisfarsi il creditore fondiario allo stesso modo del prezzo della vendita e poi l'equilibrio con il fallimento si trova attraverso l'insinuazione che la banca dovrà effettuare per trattenere in via definitiva quanto ricevuto in sede provvisoria esecutiva. Se il conduttore non paga, il custode, come detto, ha la possibilità di agire, se ritiene opportuno imbarcarsi in questa ulteriore avventura.
      E qui viene in ballo l'altro rapporto, quello tra conduttore e locatore fallito, che viene in emersione sia nel caso il custode di cui sopra insista nella sua pretesa creditoria, sia nel caso in cui il custode abbandoni ogni pretesa (per cui i canoni non vanno ad ingrossare il ricavato in sede esecutiva) e la faccia valere il curatore del fallimento, al quale il conduttore oppone la compensazione.
      E qui lei ha perfettamente ragione a dubitare della possibilità della compensazione in quanto manca la reciprocità, dato che il debito del conduttore pè verso la massa trattandosi di canoni maturati dopo il fallimento e il credito dello stesso conduttore è verso il fallito. A nulla rileva il fatto che prima del fallimento le parti attuassero la compensazione perché, all'epoca, esisteva quella reciprocità che, con la dichiarazione di fallimento, è venuta meno.
      In conclusione, il conduttore deve corrispondere i canoni di locazione o al fallimento o al custode dell'immobile oggetto di pignoramento fondiario, ove questi insista in tal senso.
      Zucchetti SG srl