Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

  • Alessandro Caldana

    Vicenza
    18/02/2016 15:07

    Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

    Buongiorno, il caso di cui chiedo chiarimenti è questo: la società fallita ha 5 appartamenti venduti in sede di esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario procedente.
    Il delegato alle aste, cui ho chiesto l'emissione della fattura esente iva art. 10 in quanto tutti gli immobili sono stati venduti a soggetti privati, non ha emesso le fatture a nome del fallimento e neppure ha invitato/comunicato al fallimento di emetterle, sostenendo infatti che per tali fattispecie è sufficiente il decreto di trasferimento. Sentiti alcuni legali, essi sono dello stesso parere.
    Premesso che ai fini Iva alla procedura fallimentare non cambia nulla (posto che l'Iva era già con pro-rata allo 0%), mi domando se è corretto non emettere le fatture. Io sarei infatti del parere contrario.
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti.
    Alessandro Caldana
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/03/2016 13:56

      RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

      Le Risoluzioni 16/5/2006 n. 62 e 21/4/2009 n. 105 sono estremamente chiare nel porre a carico del delegato alla vendita l'obbligo di emettere le fatture, in nome e per conto del contribuente.

      Né vediamo il motivo per cui, essendo stata formalizzata la cessione tramite decreto di trasferimento e non atto notarile, la fatturazione possa essere omessa.

      Tutto ciò premesso, ovvero che:
      - l'obbligo di emettere la fattura grava sul delegato alla vendita,
      - egli non vi ha provveduto,
      - tali fatture non hanno alcuna conseguenza sulle liquidazioni e dichiarazioni IVA della società fallita
      suggeriremmo questo comportamento:

      a) richiedere al delegato alla vendita con mezzo "tracciabile" (p.es. PEC) che provveda all'emissione delle fatture (segnalando eventualmente le Risoluzioni sopra citate)

      b1) se vi provvederà, registrarle nei libri IVA della fallita ed effettuare gli adempimenti conseguenti

      b2) se non vi provvederà, stante come detto l'assenza di conseguenze per l'IVA dovuta o a credito della procedura, e considerato che i comportamenti qui sopra richiamati non sono dettati dalla Legge ma da documenti di prassi, il Curatore potrebbe presentare motivata istanza al Giudice Delegato per essere autorizzato a provvedere egli stesso all'emissione delle fatture.
    • Chiara Barzelloni

      mondovì (CN)
      02/07/2019 15:27

      RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

      Buongiorno,
      mi collego a questo argomento sottoponendo la mia specifica situazione.
      Il fallimento interviene nella procedura esecutiva che il creditore procedente (fondiario) dichiara voler proseguire. Il creditore procedente nel frattempo si insinua nel fallimento e viene ammesso al passivo per € 400.000 con privilegio ipotecario e per € 92.000 in via chirografaria. Nell'ambito dell'esecuzione viene venduta uno degli 8 lotti ricavando € 100.000.
      Il professionista delegato chiede al curatore di emettere fattura!
      vi pare corretto che sia il fallimento ad emettere fattura con conseguente versamento dell'iva quando il fallimento non incamererà nulla di quella vendita?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        05/07/2019 16:23

        RE: RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

        Prima di rispondere all'interrogativo formulato riteniamo utile una precisazione, poiché riteniamo che essa indirettamente possa contribuire a sciogliere il dubbio posto dalla domanda.
        Non è esatto, a nostro avviso, affermare che dalla vendita del bene compiuta in seno ad una esecuzione individuale proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell'41 TUB sia una vendita dalla quale "il fallimento non incamererà nulla".
        Cerchiamo di esplicitare le ragioni del nostro convincimento.
        Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
        Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione (la prosecuzione della procedura, secondo Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18436, avviene a meno che in sede fallimentare sia già stata ordinata la vendita prima che questa sia stata disposta dal Giudice dell'esecuzione).
        In passato era assai discusso se l'esercizio del diritto all'assegnazione della somma ricavata dalla vendita riconosciuto al creditore fondiario imponesse o meno, in caso di fallimento del debitore esecutato, che questi si insinuasse al passivo.
        Oggi il problema può oggi dirsi ormai superato, atteso che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che l'insinuazione al passivo sia necessaria.
        In particolare, secondo Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, "L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile "ratione temporis", pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente". Negli stessi termini anche Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
        Recentemente il principio della previa insinuazione al passivo è stato ribadito da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, la quale ha affermato che l'insinuazione al passivo è necessaria al fine del versamento della somma ricavata dalla vendita in pro del creditore fondiario e che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", aggiungendo che ove il procedimento di accertamento del passivo sia pendente ma non si sia ancora concluso, il giudice dell'esecuzione prima di dichiarare definitivo il piano di riparto (o prima di autorizzare il versamento diretto) dovrà preliminarmente accertarsi del fatto che il creditore fondiario abbia ritualmente avanzato istanza di ammissione al passivo e quindi rinvierà l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione ad una data successiva a quella in cui è stata fissata l'udienza di verifica del passivo.
        Sulla scorta di questi elementi è allora possibile affermare che il ricavato dalla vendita compiuta in sede di esecuzione individuale per credito fondiario costituisce a tutti gli effetti attivo fallimentare, che viene distribuito in sede esecutiva sulla base delle regole di riparto che governano la procedura fallimentare, sulla base delle ragioni di credito accertate in sede di approvazione dello stato passivo, con l'ulteriore conseguenza che se a definitiva conclusione del procedimento di accertamento del passivo dovesse risultare che il creditore fondiario ha percepito somme maggiori di quelle cui avrebbe diritto in base al piano di riparto finale, dovrà restituirle alla massa.
        Insomma, l'unico vantaggio attribuito dall'art. 41 TUB al creditore fondiario è quello di consentirgli la riscossione del credito (nella misura ammessa al passivo) prima dell'esecuzione del piano di riparto concorsuale.
        Venendo alle conseguenze sul piano tributario osserviamo che nostro avviso la fattura deve essere emessa dal curatore proprio perché la vendita costituisce comunque operazione di liquidazione dell'attivo fallimentare, e dunque troverà applicazione il citato art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale per le operazioni compiute dopo la dichiarazione di fallimento gli adempimenti IVA sono eseguiti dal curatore del fallimento.
        • Chiara Barzelloni

          mondovì (CN)
          08/07/2019 10:27

          RE: RE: RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

          Grazie!
          preciso che la mia affermazione sul fatto che il fallimento non incamererà nulla era riferita alla singola vendita in base all'importo ricavato dalla vendita e al credito ammesso al passivo.
          Quello che mi chiedo però è: il curatore emette fattura, il creditore fondiario incamera (seppur il momento) il prezzo complessivo (iva compresa), e il fallimento deve versare l'iva?

          • Zucchetti SG

            10/07/2019 08:35

            RE: RE: RE: RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

            A nostro avviso il creditore fondiario percepisce il corrispettivo versato dall'aggiudicatario al netto dell'IVA, che invece va versata in favore del fallimento.
            Non ha, invero, alcun senso assegnare al creditore fondiario una somma (cioè l'IVA sul prezzo) che egli è certamente tenuto a restituire al fallimento, stante la natura meramente processuale del privilegio accordatogli dall'art. 41 tub (sulla natura meramente processuale del privilegio rimandiamo alle citate Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
            Osserviamo inoltre che assegnare al creditore fondiario anche l'importo dovuto a titolo di IVA dall'acquirente creerebbe un ingiustificato pregiudizio alla curatela, poiché questa si vedrebbe costretta ad anticipare il relativo importo in sede di versamento periodico IVA.
            • Santina Meli

              siracusa
              24/02/2023 07:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

              Buongiorno ho necessità di un confronto. Sono curatore del fallimento di una s.a.s. E del socio accomandatario. Alla data di dichiarazione del fallimento era pendente una procedura esecutiva avente ad oggetto tre immobili di proprietà della società e un immobile di proprietà del socio. Prima del fallimento erano già stati venduti due immobili di proprietà della fallita per quanto il decreto di trasferimento sia stato emesso dopo il fallimento. Gli altri due immobili residui sono prossimi alla vendita (avviso di vendita già pubblicato). Chiaramente sono intervenuta nella procedura esecutiva subentrando peraltro perché solo su uno dei 4 immobili c'è un'ipoteca del fondiario. Il dubbio che mi sto ponendo è relativo alla fatturazione delle vendite eseguite e da eseguirsi e dell'eventuale applicazione dell'IVA. I Beni di proprietà della società risultano inseriti in registro beni ammortizzabili e sono comunque beni strumentali cat. C e D. Ritengo pertanto che possa trovare applicazione l'art. 10 di esenzione iva. La fallita non è una società di costruzioni e l'acquirente è un privato. Peraltro anche qualora si dovessse considerare invece vendita soggetta obbligatoriamente a iva le aste sono state tenute prima del fallimento così come l'avviso di vendita con indicazione del prezzo totale senza iva (per quanto il decreto di trasferimento sua stato emesso dopo il fallimento) e quindi ritengo che il curatore non potrebbe entrare nel merito di modalità di vendite eseguite prima del fallimento, anche perché avrei ormai serie difficoltà di fare pagare l'IVA e conseguentemente di poterla versare. In ogni caso ritengo, come su detto, che si possa trattare di vendite esenti iva ex art. 10. Detto ciò immagino che si debba emettere fattura ugualmente anche se vendita esente iva? E devo procedere io o il professionista delegato e anche per le vendite eseguite prima del fallimento ma con decreto di trasferimento successivo?
              Grazie
              • Zucchetti SG

                01/03/2023 07:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Emissione fattura vendita immobile in procedura esecutivo immobiliare

                La domanda posta pone due distinte questioni.
                La prima attiene alla individuazione della disciplina fiscale da applicare alla vendita dei cespiti, e la seconda impone di individuare chi eventualmente sia il soggetto obbligato a provvedere.
                Quanto alla prima, osserviamo che l'art. 10, comma primo n. 8-ter D.P.R. 633/1972, prevede che le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono esenti da iva, a mento che si tratti:
                di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
                di cessioni che, il cedente abbia comunque deciso di assoggettare ad IVA.
                Nel caso di specie, dunque, se non è stata esercitata l'opzione iva e la società esecutata (poi fallita) non è la società costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, la vendita è esente da IVA, anche se va comunque emessa fattura (infatti si tratta di vendita esente non di vendita "fuori campo IVA").
                In ordine alla individuazione del soggetto obbligato ad emettere la fattura, riteniamo che non occorra avere riguardo al decreto di trasferimento, bensì al versamento del saldo del prezzo.
                Invero, a proposito del momento in cui deve essere emessa la fattura, riteniamo che il relativo obbligo sorga con il versamento del corrispettivo.
                È questa la soluzione che l'agenzia delle entrate fa propria nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 richiamando la previsione di cui all'art. 6, comma 2 let. a) del d.P.R. 633/1972. Si tratta, pervero, di una interpretazione che in dottrina ha suscitato perplessità, osservandosi sul punto che questa norma presuppone che vi sia stato un atto della Pubblica Amministrazione traslativo della proprietà che - nella specie - non si è ancora avverato, ed ha la ratio di non obbligare il soggetto passivo a versare il tributo quando il prezzo, per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, non è stato ancora corrisposto.
                Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che a nostro avviso può essere mantenuta ferma. Invero, il predetto art. 6 dopo aver previsto, al comma primo, che per i trasferimenti immobiliari la cessione si considera eseguita all'atto della stipula (momento che nelle esecuzioni immobiliari deve individuarsi nell'adozione del decreto di trasferimento) aggiunge al comma quarto che se anteriormente al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti (e dunque, prima della emissione del decreto di trasferimento) sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (il che è quanto si verifica proprio in ambito esecutivo), l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento.
                Dunque, applicando la regola suddetta, ci pare evidente che ad emettere fattura dovrà essere il professionista delegato, in relazione alle "cessioni" avvenute quando la società era ancora in bonis, mentre per quelle eseguite dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento ad adempiere dovrà essere il curatore, a norma dell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.